Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 28 agosto 2012


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1434 del 31 luglio 2012

Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo". Art. 33 comma 4 l.r. 13/2012. Deliberazione n. 67/CR del 3 luglio 2012.

Note per la trasparenza: Acquisito il parere della competente commissione consiliare, si provvede all'approvazione delle le linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo"

L'assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con l'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Finanziaria 2012) sono state introdotte alcune modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale", finalizzate in particolare a disciplinare, nell'ambito di specifici percorsi con finalità ciclo-escursionistiche, la circolazione dei velocipedi sulle strade silvo-pastorali e sulle aree ad esse assimilate, nonché - in presenza di particolari condizioni - sui sentieri alpini così come definiti e regolamentati dagli articoli 111 e seguenti della l.r. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Con lo stesso articolo sono state inoltre definite alcune disposizioni in materia di ciclo-escursionismo; la norma prevede in particolare che, fino all'emanazione di una legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello sci invernale, possano essere impiegate anche quali percorsi ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali attività.

Le procedure individuate dall'art. 33 della l.r. 13/2012 stabiliscono, al comma 3, che i comuni autorizzino i tracciati ciclo-escursionistici nelle aree sciabili attrezzate nonché - allo scopo di completare circuiti di maggiore dimensione - sulle strade silvo-pastorali ed aree assimilate, sulla base di una richiesta formulata da un soggetto gestore del percorso ciclo-escursionistico; la stessa legge stabilisce inoltre che detti gestori sono responsabili della gestione e della manutenzione dei tracciati destinati esclusivamente al ciclo-escursionismo, al fine di garantire la sicurezza degli stessi nella fruizione da parte dei frequentatori.

I percorsi o i tratti di percorso possono essere ad uso esclusivo dei velocipedi, anche a pedalata assistita - biciclette/Mountain-bike (MTB) - adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre -o ad uso promiscuo in quanto utilizzanti viabilità silvo-pastorale o viabilità pubblica o in applicazione di quanto disposto dall'art. 1 comma 1 della l.r. 33/2002.

Il comma 4 del summenzionato articolo 33 della l.r. 13/2012, stabilisce che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità, definisca i criteri per l'individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici nell'ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento.

Con proprio atto n. 67/CR del 03/07/12 "Linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo". Richiesta di parere alla Commissione consiliare. Art. 33 comma 4 l.r. 13/2012." la Giunta regionale ha approvato i summenzionati criteri.

In data 25 luglio 2012 la Seconda Commissione Consiliare ha emesso parere favorevole alla D.G.R. n. 67/CR del 03/07/12 con alcune richieste di modifiche tecniche da apportare all'allegato A che riguardano, in particolare i seguenti punti:

1.         Punto 1 - Definizione di percorso ciclo-escursionistico: si è meglio precisato che i percorsi o i tratti di percorso che possono essere ad uso esclusivo dei velocipedi, anche a pedalata assistita, vanno adeguatamente segnalati ed interdetti all'escursionismo pedestre; si è dettagliato inoltre, nei nuovi percorsi, la necessità di privilegiare infrastrutture e tracciati abbandonati, vecchi sentieri o tracce naturali.

2.         Punto 2.2 - Autorizzazione dei percorsi ciclo escursionistici. Soggetti gestori: è stato precisato il termine di "aree assimilate" e ribadita la possibilità del comune di farsi promotore di percorsi cicloescursionistici.

3.         Punto 5 - Criteri per la realizzazione dei percorsi cicloescursionistici o per il loro adeguamento: è stato tolto nella elencazione degli accorgimenti tecnici il penultimo punto già riportato nel punto 1.

4.         Punto 7 - Regole di comportamento degli utenti: è stato aggiunto un'ulteriore lettera che evidenzia la necessità dell'uso del casco.

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, nonché dell'opportunità di definire più in generale dei criteri attuativi ed interpretativi delle norme introdotte dal succitato art. 33 della l.r. 13/2012, anche al fine di favorirne una più efficace applicazione da parte dei soggetti interessati e una più corretta gestione dei procedimenti autorizzatori da parte dei comuni e degli altri enti competenti in materia, si propone di approvare l'Allegato A) al presente atto, con il quale vengono definite le linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo", con le modifiche richieste, che si condividono, da parte della competente II Commissione consiliare;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la l.r. 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo pastorale";

Visto l'articolo 33 della l.r. 10 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

VISTA la l.r. 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";

Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.";

VISTO l'art. 33 comma 4 della legge regionale l.r. 10 aprile 2012, n. 13., il quale stabilisce che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente in materia di viabilità, definisca i criteri per l'individuazione dei percorsi ciclo-escursionistici nell'ambito delle aree sciabili attrezzate, anche con riferimento alle piste da sci esistenti, delle caratteristiche di realizzazione degli stessi e delle regole di comportamento;

Visto il parere della Seconda Commissione Consiliare espresso in data 25 luglio 2012;

delibera

1.          Di approvare le linee-guida esecutive dell'articolo 33 della legge regionale 10 aprile 2012, n. 13 "Modifiche alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale" e prime disposizioni in materia di ciclo-escursionismo", riportate nell'Allegato A) alla presente deliberazione - parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento- con il quale vengono definite le direttive, i criteri e le procedure per la realizzazione e l'autorizzazione dei percorsi ciclo-escursionistici con le modifiche richieste, che si condividono, indicate in premessa.

2.          Di abrogare il punto 7 "Attività ciclo-escursionistiche" dell'allegato A) della D.G.R. n. 341 del 6 marzo 2012.

3.          Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4.          La Direzione regionale Economia e Sviluppo montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

5.          La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione

(seguono allegati)

1434_AllegatoA_241838.pdf

Torna indietro