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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 57 del 20 luglio 2012


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1299 del 03 luglio 2012

D.Lgs n. 152/2006, art. 2, comma 2 - Approvazione Linee Guida per la presentazione, l'istruttoria e il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni di carattere generale, relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati.

Note per la trasparenza: A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 128/2010 che prevede che gli allevamenti con un numero di capi compreso in un determinato intervallo siano interessati all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con la presente deliberazione vengo approvate le Linee Guida per la presentazione, l'istruttoria e il rilascio dell'Autorizzazione di carattere generale relative agli allevamenti medesimi.

L'Assessore Franco Manzato, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

Il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", prevede che gli allevamenti con un numero di capi compreso in un determinato intervallo (che varia a seconda della specie allevata) sono interessati all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il citato decreto legislativo n. 128/2010, ha previsto inoltre che per specifiche categorie di stabilimenti, individuati in relazione al tipo e alla modalità di produzione, l'Autorità competente può adottare apposite Autorizzazioni di carattere generale. Tali Autorizzazioni stabiliscono i requisiti della domanda di adesione e possono prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali la quantità e la qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime utilizzate.

In proposito, la legge regionale n. 26/2007, di modifica della LR n. 33/2005, ha individuato nelle Province le Autorità competenti al rilascio dell'Autorizzazione di carattere generale prevista dall'art. 272, comma 2 del D.Lgs n. 152/2006 per gli allevamenti effettuati in ambienti confinati il cui numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, riportati al punto nn) dell'allegato IV, Parte II, del D.Lgs n. 152/2006.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1745 del 26 ottobre 2011, "Costituzione di un Gruppo di lavoro composto da tecnici e esperti per l'individuazione delle procedure per la presentazione da parte dei Gestori delle attività di allevamento delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera", ha attivato la costituzione di uno specifico Gruppo di lavoro al fine di dettare disposizioni applicative a tutti i soggetti coinvolti, a vario titolo, nei procedimenti autorizzativi.

Il Gruppo di lavoro è costituito da dirigenti e funzionari della Direzione regionale Agroambiente, dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario e Controllo e del Servizio Nutrizione Acque e Specie Animali, nonché dal responsabile dell'ARPAV Servizio Osservatorio Aria, dalla prof.ssa Flaviana Gottardo docente di Qualità delle produzioni, benessere animale e sistemi costruttivi del Dipartimento di Scienze Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova e dal prof. Stefano Guercini, docente di Meccanizzazione, edilizia e impiantistica del Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università degli Studi di Padova.

Il citato Gruppo di lavoro, facendo proprio l'innovativo approccio introdotto dal citato decreto legislativo in materia di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività, con l'obiettivo di prevenire, ridurre e per quanto possibile eliminare l'inquinamento intervenendo direttamente sulle fonti delle attività che lo producono, ha predisposto delle apposite Linee Guida per la presentazione, l'istruttoria e il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni di carattere generale relative agli allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati e alle attività connesse.

La predisposizione e la messa a punto delle Linee Guida, derivano inoltre dai numerosi momenti di confronto tecnico tra i componenti del Gruppo di lavoro, le Province e le Associazioni di categoria interessate.

A conclusione di suddette attività, si ritiene di proporre alla Giunta regionale l'approvazione delle Linee Guida per la presentazione, l'istruttoria e il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni di carattere generale relative agli allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati (allegato A) che hanno l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere tecnico per la presentazione delle istanze di Autorizzazione.

Parimenti, al fine di fornire ulteriori indicazioni in ordine alla presentazione e al rilascio dell'Autorizzazione, le Linee Guida sono state integrate dalla seguente documentazione:

-        una sintesi dei criteri per la determinazione della potenzialità massima dell'allevamento, che costituisce allegato A1;

-        la richiesta di adesione all'Autorizzazione di carattere generale presentata e sottoscritta da parte del Gestore, allegato A2;

-        le caratteristiche tecniche e gestionali degli stabilimenti, che dovranno essere compilate a cura del Gestore stesso e successivamente valutate dall'Autorità competente, con lo scopo di chiarire quali sono gli aspetti ambientali che devono essere controllati dal Gestore dell'impianto, che costituiscono l'allegato A3.

-        i requisiti tecnologici e gestionali degli impianti che dovranno essere rispettati dai Gestori per poter aderire all'Autorizzazione di carattere generale per le attività di allevamento e dalle attività ad esso funzionali, riportate nell'allegato A4.

Deve essere rilevato che, in applicazione del D.Lgs n. 152/2006, art. 281, comma 3, le richieste di adesione all'Autorizzazione dovranno essere presentate alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, entro il 31 luglio 2012. Le medesime Amministrazioni, sempre in base al medesimo decreto legislativo debbono pronunciarsi entro un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di Autorizzazione, nel termine di dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei Gestori degli impianti e nel contempo consentire le attività di monitoraggio di competenza delle Amministrazioni provinciali e regionale, è stato predisposto un apposito supporto informatico per la compilazione e stampa dell'allegato A2 e dell'allegato A3. A riguardo, si ritiene opportuno disporre che le istanze debbano essere presentate dal soggetto Gestore dell'impianto alla data del 31 luglio 2012 mediante l'applicativo informatico reso disponibile dalla Giunta regionale del Veneto. In ogni caso, le informazioni riportate nell'allegato A3, dovranno essere oggetto di registrazione nell'apposito supporto informatico in tutti i campi obbligatori, entro e non oltre il 30 settembre 2012.

Infine, allo scopo di individuare gli interventi sulla gestione degli allevamenti che consentono la riduzione delle emissioni in atmosfera, tenuto conto della multidisciplinarietà delle competenze necessarie, si reputa opportuno incaricare il Gruppo di lavoro di cui alla DGR n.1745, del 26 ottobre 2011 di predisporre - senza oneri alcuno per l'Amministrazione regionale - un opportuno modello per la stima delle emissioni in atmosfera degli allevamenti, un Manuale di Gestione Agricola Integrata dell'Allevamento comprensivo di un Sistema di Autodiagnosi delle medesime Aziende zootecniche.

Da ultimo, si propone alla Giunta regionale di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente di provvedere, con propri provvedimenti, ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione della presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

VISTO il decreto legislativo del 29 giugno 2010, n. 128, " Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

VISTA la legge regionale 16 agosto 2007, n. 26. "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33. Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali di cui agli articoli 28 e 38 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2011, n. 1745, "Costituzione di un Gruppo di lavoro composto da tecnici e esperti per l'individuazione delle procedure per la presentazione da parte dei gestori delle attività di allevamento delle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Adeguamento dell'ordinamento regionale per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (D.Lgs n. 128/2010 e DGR n. 1105/2009)".

delibera

1.       di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse che si intendono integralmente recepite, i seguenti allegati:

-        allegato A: Linee Guida per la presentazione, l'istruttoria e il rilascio dell'Autorizzazione alle emissioni di carattere generale relative ad allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati (art. 272, comma 2, D.Lgs n. 152/2006);

-        allegato A1: Criteri per la determinazione della potenzialità massima;

-        allegato A2: Richiesta di adesione "Autorizzazione di carattere generale";

-        allegato A3: Caratteristiche tecniche e gestionali dello stabilimento;

-        allegato A4: Requisiti tecnologici e gestionali degli stabilimenti;

2.       di dare atto che, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006, art. 281, comma 3, le richieste di adesione all'Autorizzazione di carattere generale oggetto del presente provvedimento dovranno essere presentate, utilizzando la modulistica di cui all'allegato A2, unitamente all'allegato A3, alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio entro il 31 luglio 2012;

3.       di dare atto altresì, che le medesime Amministrazioni provinciali si pronunceranno entro il termine di otto mesi o, in caso di richiesta di integrazione della domanda di Autorizzazione, nel termine di dieci mesi dalla ricezione delle domande medesime;

4.       di richiamare, in relazione ai procedimenti amministrativi concernenti l'istruttoria delle richieste di adesione, i principi ed i criteri contenuti nel Capo III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e relative disposizioni applicative;

5.       di disporre, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei Gestori degli impianti e nel contempo consentire le attività di monitoraggio di competenza delle Amministrazioni provinciali e regionale che le istanze debbano essere presentate dal soggetto Gestore dell'impianto alla data del 31 luglio 2012 mediante l'applicativo informatico reso disponibile dalla Giunta regionale del Veneto. In ogni caso, le informazioni riportate nell'allegato A3, dovranno essere oggetto di registrazione nell'apposito supporto informatico in tutti i campi obbligatori, entro e non oltre il 30 settembre 2012;

6.       di incaricare il Gruppo di lavoro di cui alla DGR n.1745, del 26 ottobre 2011 di predisporre un opportuno Modello per la stima delle emissioni in atmosfera degli allevamenti, un Manuale di Gestione Agricola Integrata dell'Allevamento comprensivo di un Sistema di Autodiagnosi delle medesime Aziende zootecniche;

7.       di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente di adottare ogni provvedimento necessario a fornire adempimento alle Linee Guida di cui al precedente punto 1, nonché di introdurre le eventuali modifiche tecnico-amministrative che si rendessero necessarie;

8.       di dare opportuna e tempestiva informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale;

9.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

10.   di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

11.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

(seguono allegati)

1299_AllegatoA1_241186.pdf
1299_AllegatoA2_241186.pdf
1299_AllegatoA3_241186.pdf
1299_AllegatoA4_241186.pdf
1299_AllegatoA_241186.pdf

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