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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 24 luglio 2012


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1303 del 03 luglio 2012

L.R. 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" art. 17 commi 3 e 5: Approvazione schema accordo contrattuale per le strutture socio-sanitarie e sociali accreditate (Artt. 8-quinquies e 8-sexies, D. Lgs 502/1992; Art. 11, L. 328/2000)

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si definisce un accordo contrattuale che stabilisca l' indicazione delle quantità e tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli, al fine di regolare i rapporti tra aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, Enti Locali e soggetti accreditati .

L'Assessore Remo Sernagiotto, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con L.R. 16 agosto 2002, n. 22 ha promosso la qualità dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale attraverso la definizione di criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse.

Con la deliberazione n. 84 del 16 gennaio 2007, la Giunta regionale ha definito gli standard di cui deve essere in possesso l'intero sistema dei servizi sociali della Regione e ha avviato la procedura di autorizzazione e di accreditamento delle strutture finalizzata a migliorare, attraverso la definizione di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, l'efficienza, l'efficacia, la qualità dell'intero sistema regionale di servizi alla persona.

L'Allegato A alla citata deliberazione, individua in maniera puntuale le unità di offerta soggette all'autorizzazione e all'accreditamento che realizzano interventi socio-sanitari e sociali a carattere residenziale e semi-residenziale rivolti alla prima infanzia ed all'età evolutiva, alle persone diversamente abili, a persone anziane autosufficienti e non autosufficienti e ai soggetti affetti da problematiche di dipendenza da sostanze d'abuso.

Con successiva D.G.R. n. 2067 del 3 luglio 2007, la Regione Veneto ha approvato il documento di sintesi recante "Procedure per l'applicazione della D.G.R. 84/2007" riconoscendo la necessità di valorizzare tutti i soggetti del sistema integrato di interventi e servizi sociali, tra i quali le cooperative sociali, così come previsto dalla Legge quadro 328/2000 e dalla LR 22/2002.

Tale provvedimento si inserisce nella linea tracciata dalla L.R. 23/2006 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale", che, nel rispetto dei principi e della normativa statale e comunitaria prevista per gli appalti di servizi in materia socio-sanitaria e in materia di servizi alla persona, disciplina le modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali definendo, nel dettaglio, procedure per l'affidamento e per il convenzionamento diretto nonché le convenzioni-tipo di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 381/1991, cui debbono uniformarsi i contratti tra cooperative sociali, enti pubblici e società a partecipazione pubblica regionali. Stabilisce altresì che le convenzioni-tipo riguardano:

a)      la gestione dei servizi alla persona;

b)      la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge n. 381/1991.

c)      l'esecuzione di lavori, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

Considerata la complessità e la particolare criticità della materia trattata in ambito di affidamento dei servizi, resa tale dalla difficoltà di coniugare e coordinare le competenze legislative dello Stato e delle Regioni alla disciplina comunitaria, il Consiglio regionale, con proprie mozioni n. 105 del 23 novembre 2011 e n. 107 del 22 dicembre 2011, ha impegnato la Giunta regionale a definire lo schema tipo di accordo di cui all'art. 17 della Legge regionale n. 22/2002.

Nel prendere atto del contenuto delle citate mozioni, la Giunta regionale con deliberazione n. 2543 del 29 dicembre 2011 ha conferito mandato al Dirigente della Direzione regionale dei Servizi sociali per la definizione dello schema tipo di accordo.

Conseguentemente e alla luce delle problematiche emerse, con il presente provvedimento si intende, in via transitoria, individuare e ridefinire la condotta da assumere in applicazione delle procedure amministrative finalizzate all'affidamento di servizi socio sanitari ed educativi, fornitura di beni e servizi e delle altre fattispecie di cui alla L.R. 23/2006 e alla D.G.R.V. 4189/2007.

Pur operando nell'ambito di un regime transitorio, si ribadisce che i fondamentali principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, come pure la qualità delle prestazioni richiesta dall'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 163/2006, già sono presenti nel sistema procedurale di autorizzazione e di accreditamento previsto dalla L.R. 22/2002, che garantisce la presentazione della domanda ad ogni potenziale offerente e l'accesso al sistema regionale di erogazione dei servizi.

Per quanto sopra esposto, il Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali ha il compito di predisporre con proprio decreto l'elenco degli erogatori dei servizi sociali e socio-sanitari accreditati (ai sensi delle DD.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 e n. 1616 del 17 giugno 2008 e seguenti modiche ed integrazioni) nonché l'aggiornamento degli stessi.

Al fine di regolare i rapporti tra l'ente pubblico e il soggetto accreditato è necessario definire un accordo contrattuale con il quale vengano individuate le quantità e le tipologie di prestazioni da erogare oltre che le modalità delle verifiche e dei controlli, come previsto dall'art. 17 della Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" la cui natura giuridica e il cui contenuto sono previsti dal decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 (in particolare artt. 8-quinquies e 8-sexies) e dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" (in particolare art. 11).

La Giunta definisce lo schema tipo di accordo per l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario regionale, enti locali e soggetti pubblici o equiparati di cui all'articolo 4, comma 12, del D. Lgs 502/1992 e successive modificazioni, e le istituzioni e gli organismi a carattere non lucrativo e i soggetti privati nonché i professionisti accreditati.

Il direttore generale dell'ULSS territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali.

L'accreditamento rappresenta uno strumento di regolazione del sistema di produzione e di offerta dei servizi e strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, che si fonda sul criterio del rispetto della programmazione socio-sanitaria regionale ed attuativa locale.

L'ente pubblico competente esercita la funzione di ente accreditante di soggetti gestori di servizi subordinatamente alla sussistenza di determinate condizioni ed al possesso di determinati requisiti. I suddetti requisiti dovranno essere coerenti e rifarsi a quanto disposto dalla L.R. 22/2002 e alle seguenti delibere applicative.

I due atti - quello organizzativo (autorizzazione ed accreditamento) e quello convenzionale (accordo contrattuale)- svolgono una funzione unitaria, che è quella di abilitare la struttura ad erogare il servizio socio-sanitario e sociale agli utenti, nel limite del volume massimo concordato.

L'accreditamento rappresenta la condicio sine qua non per la stipula degli accordi contrattuali e questi ultimi il necessario presupposto per la remunerazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali erogate nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi alla persona da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, nonché degli enti locali.

Il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale 22/2002, che disciplina per l'appunto l'accreditamento a livello regionale, ha poi stabilito, secondo la tecnica del rinvio, che - nelle more dell'applicazione del provvedimento di accreditamento istituzionale previsto dall'art. 15 della legge stessa - sono provvisoriamente accreditate le strutture private che risultano transitoriamente accreditate ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge 26 dicembre 1994, n. 724. Tali erogatori privati sono stati, fin dall'anno 1996, comunemente indicati con il termine di "preaccreditati" proprio perché non accreditati in via definitiva.

L'accreditamento - anche quello provvisorio - costituendo riconoscimento di una determinata qualità non attribuisce in capo alle Aziende UlSS un obbligo a corrispondere ai soggetti privati accreditati la remunerazione delle prestazioni rese al di fuori dei rapporti di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. 502/1992.

All'atto della stipulazione dell'accordo contrattuale, di cui allo schema tipo Allegato A al presente provvedimento, il Direttore Generale accerta che il soggetto erogatore abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio o la conferma della stessa (o abbia presentato domanda acquisendo, in tal caso, la dichiarazione dallo stesso erogatore di non essere stato destinatario di un provvedimento di diniego); accerta altresì che l'erogatore sia già accreditato oabbia presentato domanda di accreditamento o di rinnovo dello stesso.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, il Direttore Generale non provvede alla sottoscrizione dell'accordo, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione regionale per i provvedimenti di competenza.

Lo schema contrattuale di cui all'Allegato A al presente provvedimento è pienamente coerente con quanto disposto dalle delibere applicative della L.R. 22/2002 e, pertanto, appare opportuno stabilire che gli articoli che lo compongono devono essere considerati sostanziali e, quindi, non derogabili. Eventuali integrazioni specifiche relative alla tipologia del servizio possono essere inserite in accordo fra le parti.

L'accordo stipulato tra soggetti gestori delle strutture e l'Azienda ULSS dell'area territoriale in cui è ubicata la struttura medesima, avrà valore - previo scambio di corrispondenza tra le parti -anche con le altre Aziende ULSS del territorio veneto, fermo restando la possibilità di specifiche precisazioni in coerenza con il contratto tipo definito nel territorio di competenza dei Soggetti pubblici invianti, nonché l'estensione contrattuale e le eventuali integrazioni.

La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che gestiscono strutture accreditate, con successivo atto deliberativo definirà le tariffe di riferimento da applicare alle unità d'offerta. In attesa di adozione del suddetto atto deliberativo, l'accordo può essere sottoscritto con le tariffe in essere.

La Giunta Regionale, inoltre, è impegnata a definire il fabbisogno di servizi/strutture nelle aree ad elevata integrazione socio-sanitaria per ciascun ambito territoriale, individuando altresì la dotazione finanziaria da attribuire a ciascun territorio.

La Giunta Regionale disciplinerà l'estensione del principio di libera scelta dei cittadini nell'accesso ai servizi residenziali e semiresidenziali compresi nelle aree ad elevata integrazione socio-sanitaria.

La mancata sottoscrizione dell'accordo tra soggetto erogatore e Azienda UlSS di competenza comporterà, ai sensi di legge, l'inesistenza dell'obbligo per l'Azienda UlSS di corrispondere la remunerazione delle prestazioni rese dall'erogatore privato.

Per il soggetto che sia titolare della proprietà o comunque, di altra forma di disponibilità della struttura autorizzata ed accreditata (o preaccreditata) si provvede alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale secondo lo schema tipo di cui all'Allegato A, che con le opportune modifiche può essere adottato dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti in caso di specifica afferenza.

Le convenzioni/accordi attualmente in vigore andranno, alla scadenza, ricondotti al nuovo schema tipo di accordo contrattuale di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Il relatore, vista la LR 22/2002, ritiene di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 17 commi3 e 5 proponendo lo schema tipo di accordo contrattualedi cui all'Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-        UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-        VISTA la L.R. n. 22 del 16.08.2002;

-        VISTA la deliberazione n. 34 del 9.3.2011 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici per lavori, servizi e forniture (AVCP);

-        VISTE le mozioni consiliari nn. 105 del 23 novembre 2011 e 107 del 22 dicembre 2011;

-        VISTA la D.G.R. n. 2543 del 29 dicembre 2011;

-        VISTA la determinazione n. 4 dell'AVCP "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136";

delibera

1.       di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e quale parte integrante e contestuale della presente deliberazione, l'accordo contrattuale (art.17, L.R. 22/02; artt.. 8-quinquies e 8-sexies, D. Lgs. 502/1992; art. 11 L. 328/2000),di cui all'Allegato A;

2.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

(seguono allegati)

1303_AllegatoA_241154.pdf

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