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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1189 del 25 giugno 2012
Magistrato alle Acque - Ufficio di Salvaguardia - Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia - Progetto definitivo - adeguamento al manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità. - Comune di localizzazione: Chioggia. Giudizio favorevole di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04.
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole ed approva il progetto definitivo, presentato dal Magistrato alle Acque di Venezia, relativo alla realizzazione di uno sbarramento antintrusione salina da realizzarsi sulla foce del fiume Brenta. Contestualmente viene rilasciata l'autorizzazione paesaggistica dell'intervento.
L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.
In data 03/12/2010 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Magistrato alle Acque di Venezia domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione/autorizzazione del progetto, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della L.R. n. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09), acquisita con prot. n. 636088/45.07 del 06/12/2010.
L'intervento rientra nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto tra Regione Veneto, Magistrato alle Acque, Comune di Chioggia e Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione, inerente la "Realizzazione dello sbarramento antintrusione salina alle foci del fiume Brenta", il cui schema aggiornato è stato approvato con DGR n.1811 del 16/06/2009.
Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.
In data 21/07/2011 il proponente ha provveduto a trasmettere le osservazioni formulate da privati nell'ambito del procedimento relativo all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e le relative controdeduzioni, acquisite dagli uffici regionali con prot. n. 348942/63.01.07 del 21/07/2011.
Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 27/09/2011 sui quotidiani "Il Gazzettino" e "La Nuova - edizione locale", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia ed il Comune di Chioggia (VE). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 13/10/2011 presso l'Auditorium S. Nicolò in Comune di Chioggia.
Il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo presso l'area d'intervento in data 14/11/2011 e successivamente un incontro tecnico in data 12/12/2011.
In riscontro alla richiesta formulata da parte di Assonautica e dagli altri sottoscrittori delle osservazioni trasmesse in data 25/10/2011 ed acquisite con prot. n. 572634/63.01.07 del 07/12/2011, nel corso della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 21/12/2012 è stata data audizione ad una rappresentanza dei soggetti interessati.
La Commissione Regionale V.I.A. ha richiesto al proponente, in data 19/01/2012 con prot. n. 24202, documentazione integrativa, acquisita con nota prot. n. 153084/63.01.07 del 30/03/2012. Tale documentazione risultava comprensiva delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute.
In data 13/02/2012 il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita con prot. n. 69838/63.01.07 ed una nota esplicativa ulteriore, acquisita con prot. 200259 del 02/05/2012.
Con nota prot. n. 3748 del 04/05/2012 il proponente ha inviato ulteriore documentazione aggiuntiva volontaria di adeguamento del progetto alle risultanze del modello fisico realizzato, acquisita con nota prot. n 205963 del 04/05/2012.
Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, in data 17/08/2011 con prot. n. 389322, il Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica 114/2011, con la quale si esprime parere favorevole alla relazione di screening Valutazione di Incidenza.
Essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto ed alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna.
In conformità a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere, con nota prot. n. 291019 del 17/06/2011, l'espressione del parere vincolante di compatibilità paesaggistica, di cui al comma 5 dell'art. 146 del medesimo decreto, al competente Soprintendente.
In data 10/10/2011 con prot. n. 467895 è stato acquisito il parere favorevole n. 15590 del 30/08/2011 trasmesso dalla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici.
Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A. è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.
Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 353 del 09/05/2012, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso ad unanimità dei presenti parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto ed in ordine alla relazione di screening Valutazione di Incidenza Ambientale, con le prescrizioni di cui al citato parere, Allegato A, del presente provvedimento.
Nella seduta del 09/05/2012, la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 dal delegato dal Sindaco del Comune di Chioggia, dal Dirigente della Direzione Regionale Infrastrutture, dal rappresentante della Direzione Regionale Mobilità, e dal rappresentante della dell'Unità di Progetto Regionale Genio Civile di Padova, assenti il Presidente della Provincia di Venezia, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) - Servizio Pianificazione Ambientale ed il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Genio Civile di Venezia, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ed esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 22.800.000,00 euro ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, ha espresso altresì, all'unanimità, parere favorevole all'approvazione del progetto, alla realizzazione dell'intervento ed al contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 353 del 09/05/2012, Allegato A del presente provvedimento.
In data 16/05/2012, successivamente all'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 09/05/2012, è pervenuto il parere prot. n. 1256 del 16/05/2012, trasmesso dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione in riferimento alla documentazione aggiuntiva trasmessa dal proponente ed acquisito agli atti con prot. n. 226406 del 16/05/2012.
Nel citato parere prot. n. 1256 del 16/05/2012, Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione confermava il parere favorevole già precedentemente espresso con nota 1549/B.5.1 del 20/10/2011, subordinatamente al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni relative all'interazione dell'intervento proposto rispetto a quanto previsto dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali:
- prima di realizzare l'opera va definito lo stato zero delle acque in termini di assetto qualitativo (non dei sedimenti) e per gli scopi previsti;
- una volta realizzata l'opera andrà verificato, nel suo esercizio, se si configurano sui parametri precedentemente monitorati (stato zero) trend di accumulo;
- in esito a queste valutazioni, se non si presentano fenomeni rilevanti, potrà procedersi nell'esercizio senza ulteriori verifiche; diversamente, durante l'esercizio, dovranno essere effettuati dei campionamenti al fine di valutare manovre nelle paratoie idonee a mantenere i processi di accumulo sotto le soglie di attenzione.
In considerazione di quanto sopra, ed in accordo con quanto previsto nel parere n. 353 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 09/05/2012, (Allegato A) che prevedeva di subordinare l'approvazione dell'esito positivo delle verifiche relative all'interazione dell'intervento proposto rispetto a quanto previsto dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, di competenza dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione ed alle eventuali prescrizioni che saranno da questa indicate, si ritiene opportuno subordinare l'approvazione dell'intervento in oggetto, oltre che alle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 353 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 09/05/2012, (Allegato A), anche alle prescrizioni di cui al citato parere n. 1256 del 16/05/2012 dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, di cui sopra.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
La Giunta regionale
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
VISTO il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 26/03/1999 e succ. mod. e integr.;
VISTA la D.G.R. n. 308 del 10/02/2009;
VISTA la D.G.R. n. 327 del 17/02/2009;
VISTA la D.G.R. n.1811 del 16/06/2009 inerente la "Realizzazione dello sbarramento antintrusione salina alle foci del fiume Brenta. Approvazione dello schema aggiornato del Protocollo d'intesa tra Regione Veneto, Magistrato alle Acque, Comune di Chioggia e Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione";
VISTO il parere n. 353 del 09/05/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il parere prot. n. 1256 del 16/05/2012 trasmesso dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione;
delibera
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 353 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 09/05/2012, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell'approvazione ed autorizzazione del progetto: "Sbarramento antintrusione salina alla foce del fiume Brenta in Comune di Chioggia - Progetto definitivo - adeguamento al manufatto per formazione di invaso a monte e potenziamento della viabilità", presentato dal Magistrato alle Acque;
3. di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale e di approvare la relazione di screening Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo le prescrizioni di cui all'allegato parere (Allegato A);
4. di approvare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e dall'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 - D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), l'intervento in oggetto, così come aggiornato in corso di istruttoria, con le prescrizioni di cui all'allegato parere (Allegato A), dando atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;
5. di prendere atto del parere prot. n. 1256 del 16/05/2012 trasmesso dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione acquisito agli atti con prot. n. 226406 del 16/05/2012, e, fatto salvo quanto stabilito al punto precedente, di subordinare l'approvazione dell'intervento in oggetto al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere, riportate integralmente nelle premesse del presente provvedimento;
6. di rilasciare, in considerazione di quanto sopra, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del citato art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
7. di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;
9. di notificare il presente provvedimento al Magistrato alle Acque e di comunicare l'adozione dello stesso al Comune di Chioggia (VE), alla Provincia di Venezia, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, alla Direzione Regionale Infrastrutture, alla Direzione Regionale Mobilità, all'Unità di Progetto Regionale Genio Civile di Padova, all'Unità di Progetto Regionale Genio Civile di Venezia, alla Direzione Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA VUVV), alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio ed alla Direzione Regionale Difesa del Suolo;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n.104/2010;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - U.C. V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
(seguono allegati)
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