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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 52 del 06 luglio 2012


Materia: Istruzione scolastica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1194 del 25 giugno 2012

Contributo regionale "Buono-Scuola". Criteri e modalità di concessione (Bando). Anno scolastico-formativo 2011-2012. (CR n. 29 del 02/05/2012 - L.R. 19/01/2001, n. 1).

Note per la trasparenza:

Viene approvato il nuovo Bando per l'assegnazione del contributo regionale "Buono-Scuola" relativo all'anno scolastico-formativo 2011-2012.

Il contributo è diretto alla copertura parziale delle spese che le famiglie sostengono per l'iscrizione e frequenza, nonché per l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La L.R. n. 1/2001 prevede un contributo regionale (c.d. Buono-Scuola), per concorrere nelle spese che le famiglie del Veneto sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.

Per quanto riguarda la tipologia delle Istituzioni, in base all'articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell'art.1, comma 3, del D.Lgs. 15/04/2005, n. 76, il contributo è destinato, innanzitutto, alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Inoltre, in base all'articolo 3, comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del diritto allo studio (art. 34 Cost.), il contributo può essere concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel territorio regionale - frequentanti Istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie" (D.M. 29/11/2007 n. 263), in quanto atte a garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

Per la scuola primaria, si ricorda che ad essa possono iscriversi anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30/04/2012 (articolo 2, comma 1, lett. f), della L. 28/03/2003, n. 53 - articolo 4, comma 2 del D.P.R. 20/03/2009, n. 89).

In riferimento al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, considerato che i 3 anni delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all'accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/06/2003 ed al D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, sono stati trattati in modo uguale agli Istituti scolastici secondari di secondo grado, sia sotto il profilo dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione (articolo 1, comma 3, e articolo 6, comma 5, D.Lgs. 15/04/2005, n. 76 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226) e dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (articolo 1, comma 622, della L. 27/12/2006, n. 296), sia sotto il profilo della gratuità dell'iscrizione e della frequenza (articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 76/2005 - articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 226/2005), con interpretazione costituzionalmente adeguatrice al principio fondamentale di parità di trattamento di situazioni simili (articolo 3 Cost.), si ritiene che il contributo possa essere concesso anche alle famiglie degli studenti - sempre residenti nel Veneto - frequentanti i 3 anni citati, perché sono quelli ricompresi, a decorrere dall'anno 2006-2007, nell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione.

In relazione agli studenti disabili, si è riscontrato un particolare problema nel trattamento ad essi riservato da parte di alcune Istituzioni scolastiche statali, paritarie e non paritarie (primarie autorizzate oparificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di primo e di secondo grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie").

Proprio in tale segmento sono state rappresentate delle situazioni anomale.

Infatti, si è verificato che alcuni studenti disabili (anche maggiorenni), o non sono stati accettati dalle suddette Istituzioni, oppure, anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica impiegate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa abilità.

Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare, sul territorio, opportunità scolastiche e formative diverse.

E' stato così possibile, a seguito di frequenza presso altre Istituzioni, conseguire risultati positivi (adeguatamente e regolarmente certificati).

In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

a) studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;

b) insuccesso scolastico, fino all'anno 2009-2010, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche statali, paritarie (private e degli enti locali) o non paritarie (primarie autorizzate oparificate, e secondarie di primo e secondo grado legalmente riconosciute o pareggiate, non ancora incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"; primarie e secondarie di primo e di secondo grado già incluse nell'Albo regionale delle "scuole non paritarie"), e, per uguaglianza di trattamento, anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;

c) successo scolastico, entro l'anno 2010-2011, certificabile da parte di Istituzioni scolastiche o formative di qualsiasi tipo, anche diverse da quelle di cui alla precedente lettera b);

d) frequenza, nell'anno 2011-2012, di Istituzioni scolastiche e, per uguaglianza di trattamento, anche di Istituzioni formative, di qualsiasi tipo, che applichino le metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo di cui alla precedente lettera c).

Per quanto concerne la situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per poter ottenere il contributo, viene confermata l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) sia in relazione agli studenti normodotati (da € 0,00 a € 30.000,00), sia in relazione agli studenti disabili (da € 0,00 a € 40.000,00).

Il Bilancio regionale 2012 ha stanziato per l'iniziativa € 7.000.000,00.

I criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo per l'anno 2011-2012 sono esposti nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Sui criteri e le modalità di concessione (Bando) del contributo, la Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione ha espresso parere favorevole nella seduta del 23/05/2012, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001.

Sulla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione regionale Comunicazione e Informazione ha espresso parere favorevole con nota protocollo n. 245846/6000243 del 28/05/2012.

Le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno inviate alla Direzione regionale Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L.R. 1/2001;

VISTO l'articolo 4, comma 2, della L.R. 1/2001;

VISTA la CR n. 29 del 02/05/2012;

VISTO il parere favorevole della Sesta Commissione Consiliare competente in materia di istruzione, espresso nella seduta del 23/05/2012;

VISTO il parere favorevole della Direzione regionale Comunicazione e Informazione n. 245846/6000243 del 28/05/2012, sulla collaborazione degli U.R.P.;

VISTO l'impegno della Direzione regionale Istruzione ad inviare le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa al Dirigente regionale della Direzione Comunicazione e Informazione, per l'espressione del prescritto parere;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente atto siano parte integrante del provvedimento;

2. di fissare i criteri e modalità di concessione (Bando) del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'anno 2011-2012, esposti nell'Allegato A - parte integrante del presente provvedimento;

3. di determinare in € 7.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente regionale della Direzione Istruzione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 61516 del Bilancio 2012 "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione";

4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

5. di incaricare la Direzione regionale Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione: www.regione.veneto.it/istruzione.


(seguono allegati)

1194_AllegatoA_240897.pdf

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