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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 47 del 19 giugno 2012


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 917 del 22 maggio 2012

Richiedente: Azienda Agricola Motta Munaretto s.s. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 368 kWp in Comune di Chioggia (Ve) ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).


L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 4 agosto 2009 e con deliberazione n. 453 del 2 marzo 2010.

Con nota acquisita alla Regione del Veneto con prot. 287531 del 21.05.2010, l'Azienda Agricola Motta Munaretto s.s., con sede legale in via Motta Moresolo, 12/B a Chioggia, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e messa in esercizio di un impianto fotovoltaico, non integrato, con potenza di 368 kWp, sito in Comune di Chioggia (VE), ricadente in Zona Territoriale Omogenea Zona Agricola - E2.2 "Zone agricole e sottozone - Sottozona agricola della monocultura intensiva", di cui agli artt.40,41 e 44 delle N.T.A. del P.R.G. vigente.

Il progetto inizialmente non assoggettato a Screening di Valutazione Impatto Ambientale, è stato incluso in un secondo momento in un procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in quanto ritenuto parte, di fatto, di un parco fotovoltaico assieme al progetto presentato contestualmente dall'Azienda Agricola Munaretto Fabio e Munaretto Renato, superando, cumulativamente, la soglia di 1 MW, limite di cui all'allegato IV del D. Lgs. 152/2006. L'esito positivo di Screening ha comportato l'assoggettamento dei tre impianti al procedimento di VIA.

I pannelli sono installati a terra, su di una struttura metallica di tipo fisso, con fondazioni a plinti in cls.

L'impianto consiste in 1600 moduli fotovoltaici in silicio policristallino, non integrati, aventi potenza pari a 230 Wp cadauno per complessivi 368 kWp, per una superficie occupata dal progetto di 12.000 mq di cui 2574 mq di superficie captante.

Si prevede la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT prefabbricata di dimensioni pari a 11,2 x 3,5 m x 3,85 m.

Il progetto consta inoltre di una recinzione, un impianto di illuminazione, di un sistema di videosorveglianza, e di opere di mitigazione.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs. 387/03 stabilisce che l'Amministrazione proceda tramite conferenza dei servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. e i.

In data 28.06.2010 si è riunita la prima seduta della Conferenza di Servizi convocata dal Dirigente Direzione Urbanistica, con nota n. 347264 del 23.06.2010, durante la quale sono state chieste delle integrazioni e modifiche al progetto (si veda il verbale di cui all'Allegato A).

In data 01.09.2010 si è dunque riunita la seconda seduta della Conferenza di Servizi, convocata inizialmente come decisoria, ma poi declassata a istruttoria, dal momento che, su richiesta della Provincia di Venezia, la Conferenza di Servizi ha deciso di sottoporre il progetto in questione a procedimento di Screening, contestualmente ai progetti presentati dall'Azienda Agricola Munaretto Fabio e dall'Azienda Agricola Munaretto Renato (si veda il verbale di cui all'Allegato A1).

A causa della decadenza della Commissione VIA, ai sensi e per gli effetti della L.R.27/1997, si è dovuto attendere l'insediamento della nuova Commissione VIA prima di convocare in data 19.04.2011 la terza Conferenza di Servizi, indetta come decisoria, ma di fatto non definitiva, dal momento che la Commissione V.I.A., espressasi nella seduta del 13.04.2011, aveva ritenuto che esistessero i presupposti per assoggettare il progetto in questione a VIA, assieme ai vicini progetti delle Aziende Agricole Munaretto Fabio e Munaretto Renato (si vedano il Verbale della Conferenza di Servizi, Allegato A2, e il decreto del Dirigente Regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 35 del 13.05.2011, Allegato A3).

In tale seduta si prende atto dei pareri e nulla osta dei seguenti enti:

-   del Comune di Chioggia, acquisito con nota prot. 354841 del 28.06.2010 (Allegato A4);

-   dell'Aeronautica Militare, Comando I^ Regione Aerea Reparto Territorio e Patrimonio, acquisito con nota del 11.06.2010 (Allegato A5);

-   del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, acquisito con nota prot. 442060 del 16.08.2010 (Allegato A6);

-   del Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'Energia, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, acquisito con nota prot.461159 del 31.08.2010 (Allegato A7);

-   del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, acquisito con nota prot. 355040 in data 28.06.2010 (Allegato A8);

-   della Provincia di Venezia, acquisito con nota prot. 181968 del 14.04.2011 (Allegato A9);

Le ditte hanno presentato in forma collettiva nuovi elaborati finalizzati alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in data 27.06.2011.

In data 21.03.2012 si è quindi riunita l'ultima seduta, decisoria, della Conferenza di Servizi, dove si è preso atto del parere della Commissione V.I.A. e si sono acquisiti ulteriori elaborati adeguati a tali prescrizioni.

Al verbale di tale seduta decisoria (Allegato A10) sono allegati i seguenti pareri e nulla osta:

-   Parere della Commissione Regionale VIA n.331 del 21.12.2011;

-   Parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto acquisita con prot. reg.le 123980 del 15.03.2012;

-   Parere della Provincia di Venezia acquisita con prot. reg.le 132809 del 20.03.2012.

I pareri che contengono prescrizioni ed altre condizioni a carico della Ditta devono ritenersi obbligatori, vincolanti e sono espressamente richiamati nel presente atto.

A conclusione della Conferenza di servizi le Amministrazioni pubbliche e gli Enti ivi presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, hanno espresso il proprio assenso per l'approvazione del progetto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, subordinatamente al rispetto dei pareri elencati negli Allegati A, A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9, A10 comprendenti tutte le prescrizioni indicate dagli Enti e strutture succitati, per quanto di competenza.

La conferenza di servizi ha preso atto altresì della documentazione presentata dal richiedente al fine di attestare la disponibilità del suolo su cui è prevista la realizzazione dell'impianto e le opere ad esso connesse.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e s. m. e i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il D.lgs n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il D.M. del 10.09.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la L.R. n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTA la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

VISTA la L.R. n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

VISTA la L.R. n. 7/2011, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011".

VISTA la DGR 3637/2002 "L. 3 agosto 1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici";

VISTA la DGR n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

VISTA la DGR n 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

VISTA la L.R. 13/2011 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici";

VISTA la DGR n.253/2012 "Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)";

PRESO ATTO dei verbali delle sedute della conferenza di servizi del 28.06.2010, del 01.09.2010, del 19.04.2011 e del 21.03.2012 , che si allegano per completezza (Allegati A, A1, A2, A10) e che fanno parte integrante al presente atto.

delibera

1.   di autorizzare l'Azienda Agricola Motta Munaretto s.s., con sede legale in via Motta Moresolo, 12/B a Chioggia, ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 368 kWp, nonché alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione, nel Comune di Chioggia (VE), e Enel Distribuzione S.p.A., Divisione Infrastrutture e reti, con sede legale in via Ombrone,2, a Roma, all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione, come previsto dagli elaborati aggiornati del progetto elencati all'Allegato B e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo ai pareri e ai verbali delle conferenze (Allegati A, A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9, A10), comprese le prescrizioni imposte in sede di conferenza decisoria;

2.   di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;

3.   di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto riportato negli elaborati vistati elencati nell'Allegato B costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dagli Allegati A, A1, A2, A5, A6, A7, A8, A9, A10 nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010;

4.   di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;

5.   di comunicare, alla ditta richiedente nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata;

6.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.   di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

8.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

917_AllegatoA10_240259.pdf
917_AllegatoA1_240259.pdf
917_AllegatoA2_240259.pdf
917_AllegatoA3_240259.pdf
917_AllegatoA4_240259.pdf
917_AllegatoA5_240259.pdf
917_AllegatoA6_240259.pdf
917_AllegatoA7_240259.pdf
917_AllegatoA8_240259.pdf
917_AllegatoA9_240259.pdf
917_AllegatoA_240259.pdf
917_AllegatoB_240259.pdf

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