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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 725 del 02 maggio 2012
S.I.P. Società Idroelettrica Piova S.r.l. - Integrazione del Parere n. 289 del 08/06/2010 della Commissione Regionale V.I.A.. Approvazione delle modifiche progettuali ed autorizzazione all'esercizio dell'impianto idroelettrico sul Rio Piova approvato con Dgr. 584 del 10/05/2011 - Comuni di localizzazione : Lorenzago di Cadore, Vigo di Cadore (BL). DLgs. 152/06, DLgs 387/03, DM 10/09/10, Dgr n.1000/04, Dgr n.2100/11.
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il progetto di allacciamento alla rete di distribuzione del gestore Enel S.p.A. e si rilascia contestualmente l'autorizzazione all'esercizio di un impianto idroelettrico della società S.I.P..
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
In data 23/05/2007 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, da S.I.P. Società Idroelettrica Piova S.r.l. domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed Approvazione a progetto, ai sensi dell'art. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 288105/45.07/E.410.01.1.
In data 10/05/2011 la Giunta Regionale, con Dgr n. 584 ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale ed autorizzazione alla realizzazione del progetto, recependo il Parere n. 289 del 08/06/2010 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A..
In data 11/11/2011 il proponente con nota, acquisita agli atti al protocollo degli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A con n. 527493/63.01.07, ha richiesto l'autorizzazione rispetto ad alcune modifiche progettuali prescritte ai fini dell'allacciamento alla rete di distribuzione dal gestore Enel S.p.A. e che risultavano prodromiche, rispetto al nulla osta che lo stesso gestore deve rilasciare.
Con la medesima nota il proponente ha richiesto contestuale autorizzazione all'esercizio ai sensi della Dgr n.1000/04.
Il proponente, con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A in data 25/01/2012 al n. 38603/63.01.07, ha provveduto ad integrare la documentazione progettuale ed amministrativa conforme a quanto previsto dal DLgs 387/03, dal DM 10/09/10 e dalla Dgr n.2100/11.
In data 29/02/2012, la Commissione Regionale V.I.A. ha espresso in merito alla procedura in oggetto il parere n. 343favorevole con prescrizione,approvando le modifiche progettuali rispetto a quanto decretato dalla citata Dgr 584/11 ed autorizzando all'esercizio dell'impianto idroelettrico, subordinatamente all'acquisizione del nulla osta paesaggistico ai sensi di quanto previsto dal DLgs 42/04.
Il citato parere, Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, è rilasciato, così come previsto, ai sensi del DLgs 152/06, del DLgs 387/03, del DM 10/09/10, della Dgr n.1000/04 e della Dgr n.2100/11.
L'Unità di Progetto Foreste e Parchi - Servizio Forestale di Belluno, con nota prot. n. 93787/E.720.02.5/62A del 28/03/2012, acquisito in data 05/03/2012 dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A, ha espresso la propria autorizzazione ad una riduzione di superficie forestale pari a 260 mq, con l'obbligo dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
a) le date d'inizio ed ultimazione dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio Forestale di Belluno;
b) i lavori non potranno aver luogo prima dell'inoltro del versamento di cui alla lettera C del II comma dell'art 15 della LR 52/78;
c) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto indispensabile e condotti con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo e della vegetazione forestale esistente nelle immediate vicinanze.
La Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, con nota acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A in data 02/04/2012 e con prot. n. 154973/63.01.07, ha espresso il proprio parere favorevole, formulato in data 28/03/2012, recependo la seguente prescrizione della Soprintendenza Archeologica del Veneto: " eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati alla medesima Soprintendenza a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004."
Si fa presente infine che in data 22/12/2011 l'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno con Decreto n.179, con allegato Disciplinare n.3116 del 19/12/2011, ha determinato in merito al progetto quanto segue:
a) il rilascio alla Società S.I.P. della concessione alla derivazione dal torrente Piova, in territorio di Vigo di Cadore, di moduli massimi 6,00 (litri al secondo seicento) e medi 2,26 ( litri al secondo duecento ventisei) di acqua per produrre sul salto di m 168,70 la potenza nominale media di 373,92 kW, con l'obbligo di garantire il deflusso di una portata continua di rispetto in alveo che, immediatamente a valle dell'opera di presa, non dovrà essere inferiore a moduli 1,19 (litri al secondo centodiciannove) per il periodo dal 1 marzo al 31 maggio e dal 1 febbraio al 30 novembre e moduli 0,71 (litri al secondo settantuno) per il periodo dal 1 dicembre al 28-29 febbraio e dal 1 giugno al 31 agosto di ogni anno;
b) la concessione dell'uso delle aree demaniali interessate dalle opere relative alla derivazione;
c) l'obbligo al rispetto di quanto prescritto dalla Dgr n.584 del 10/05/2011;
d) il rilascio della concessione per anni 20 (venti) successivi e continui, decorrenti dalla data di esercizio commerciale, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel già approvato disciplinare n.3116 di repertorio del 19/12/2011 e verso il pagamento del canone annuo di 12.412,81 € (dodicimilaquattrocentododici/81), salvo adeguamento;
e) l'obbligo al concessionario di comunicare all'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno la data di esercizio commerciale entro 30 giorni dalla stessa;
f) l'avvenuta costituzione a favore della Regione del Veneto della fidejussione per la somma di 540.663,46 (cinquecentoquarantamilaseicentosessantatre/46), n.11960 in data 18/11/2011 della Raiffesen Landesbank - Cassa Centrale Raiffesen dell'Alto Adige S.p.A. della durata quinquennale della data della stipula con l'obbligo per il concessionario, entro 90 giorni dalla scadenza, di presentare all'ente autorizzante il nuovo contratto di garanzia, pari al 25% del valore di costruzione dell'impianto e relative opere accessorie, secondo quanto previsto dal progetto approvato;
g) l'avvenuto versamento alla Regione del Veneto della somma di 255,29 (duecentocinquantacinque/29) come da attestazione n. 6588/23103 in data 13/09/2011, pari ad un quarantesimo del canone annuo di derivazione, a norma del secondo come dell'articolo 7 del T.U. approvato con R.D. n.1775 del 11/1271933, restando a carico del concessionario tutte le spese inerenti alla concessione per la registrazione del disciplinare, sorveglianza, collaudo, esperimenti di portata.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto
comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO il DLgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni;
VISTI il DLgs 387/03 ed il DM 10/09/10;
VISTE le Dgr n.1000/04 e la Dgr n.2100/11;
VISTA la Dgr n. 584 del 10/05/2011 che ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale ed ha autorizzato il progetto, recependo il Parere n. 289 del 08/06/2010 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A.;
VISTO il parere n. 343 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. in data 29/02/2012, Allegato A del presente provvedimento;
VISTO il Decreto n. 179 con allegato Disciplinare n.3116 del 19/12/2011, emesso dall'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno in data 22/012/2011;
VISTA la nota prot. n. 93787/E.720.02.5/62A del 28/02/2012, con la quale l'Unità di Progetto Foreste e Parchi - Servizio Forestale di Belluno ha rilasciato la propria autorizzazione con l'obbligo dell'osservanza di prescrizioni;
VISTO il parere favorevole n. 6025 del 28/03/2012 della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto;
delibera
1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 343espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 29/02/2012, Allegato A del presente provvedimento, ai fini dell'approvazione delle modifiche progettuali e del rilascio alla S.I.P. Società Idroelettrica Piova S.r.l. dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto idroelettrico sul Rio Piova, già approvato con Dgr. 584 del 10/05/2011;
2. di autorizzare la società S.I.P. Società Idroelettrica Piova S.r.l, con sede in Bolzano (BZ), Via Keplero 1, all'esercizio della centrale idroelettrica sul Rio Piova, in Comune di Lorenzago di Cadore e Vigo di Cadore (BL), subordinatamente alla prescrizione contenuta nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di recepire l'autorizzazione rilasciata in data 28/02/2012 con prot. n. 93787/E.720.02.5/62A dall'Unità di Progetto Foreste e Parchi - Servizio Forestale di Belluno ed acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A in data 05/03/2012,con l'obbligo dell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
4. di recepire il parere favorevole, della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, acquisito dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A in data 02/04/2012 e con prot. n. 154973/63.01.07, con la seguente prescrizione " eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati alla medesima Soprintendenza a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.";
5. di autorizzare Enel Distribuzione S.p.a. all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione a quella esistente;
6. di dare atto che, ai sensi del D.lgs. 387/03 e della Dgr 1000/04, la presente autorizzazione costituisce titolo a realizzare le modifiche progettuali ed esercire l'impianto in conformità alla documentazione progettuale ed amministrativa presentata dal proponente ed acquisita dagli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A in data 25/01/2012 e con prot. n. 38603/63.01.07;
7. di stabilire che l'autorizzazione è accordata senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi e che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla vigente normativa;
8. di stabilire che la ditta dovrà assicurare ai funzionari degli enti interessati dal rilascio della presente autorizzazione la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza e controllo alle strutture dell'impianto, nonché a fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
9. di stabilire che dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione qualora sopravvenissero modifiche sostanziali agli elementi sui quali è fondata la presente autorizzazione, anche con riferimento alla connessa concessione di derivazione d'acqua;
10. di dare atto che l'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno in data 22/12/2011 ha determinato nel Decreto n.179 con allegato Disciplinare n.3116 del 19/12/2011, in merito al progetto quanto segue:
11. di dare atto che l'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno ha verificato che la ditta autorizzata, prima dell'inizio dei lavori, ha ottemperato, al deposito presso la medesima struttura della fidejussione, ai sensi della DGR 453/2010, che sarà utilizzata dalla Regione del Veneto a garanzia dello stato di regolare funzionamento di tutte le opere di raccolta, di regolazione, delle condotte e dei canali di scarico nonché a garanzia dell'obbligo di rimozione e di esecuzione dei lavori necessari per il ripristino dei luoghi ove ciò fosse necessario per ragioni di pubblico interesse e a seguito della dismissione dell'impianto. E' fatto salvo quanto previsto dalla Dgr. n. 253/12;
12. di incaricare l'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno di verificare che l'esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto approvato;
13. di stabilire che il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente provvedimento potrebbe comportare la revoca del medesimo provvedimento, con riserva di richiesta degli eventuali danni;
14. di notificare il presente provvedimento alla S.I.P. Società Idroelettrica Piova S.r.l, con sede in e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, ai Comuni di Lorenzago di Cadore e Vigo di Cadore (BL), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Belluno, alla Direzione Regionale Tutela Ambiente, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno, all'Unità di Progetto Foreste e Parchi - Servizio Forestale Regionale di Belluno, alla Direzione Regionale del Ministero per i beni architettonici e paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Venezia e Laguna, alla Soprintendenza Archeologica del Veneto, ad Enel Distribuzione S.p.a.;
15. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n.104/2010;
16. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
17. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;
18. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
(seguono allegati)
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