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Bur n. 35 del 04 maggio 2012


Materia: Settore secondario

Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 17 aprile 2012

Nuovo piano straordinario anticrisi per gli esercizi 2012 e 2013: finanziamenti agevolati per il supporto della liquidità aziendale, a favore delle PMI dei settori artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo, mediante l'utilizzo dei fondi di rotazione istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A..

Note per la trasparenza:

Intervento finalizzato al sostegno della liquidità delle PMI mediante l'individuazione di nuove modalità di utilizzo dei fondi di rotazione dell'artigianato, industria, commercio e dei servizi e turismo, rispettivamente previsti dall'art. 21, L.R. n. 2/2002, art. 23, L.R. n. 5/2001, art. 6, L.R. n. 1/1999 e artt. 101 e 103 della L.R. n. 33/2002.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Com'è noto, una delle conseguenze più evidenti della crisi economica generale che da tempo il Paese sta attraversando è rappresentata dalla stretta creditizia a cui sono sottoposte le imprese, e dai crescenti costi di utilizzo del credito. Questa situazione si riflette, in particolare, anche sulle imprese della nostra regione, che, spesso, sono penalizzate anche dalla loro dimensione. In questo contesto, le difficoltà di accesso al credito si manifestano non solo nel caso di rilevanti iniziative di investimento, ma anche per richieste di liquidità a supporto dell'ordinaria gestione del capitale circolante. In risposta al progressivo manifestarsi di queste criticità, la Giunta Regionale ha attuato una serie di interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito delle PMI, tra i più recenti, si ricordano la riattivazione del Fondo Regionale di garanzia, rifinanziato per 35 milioni di euro (ex L.R. n. 19/2004 e DGR n. 1116/2011), e l'aggiornamento delle modalità di utilizzo dei fondi di rotazione regionali per finanziamenti, relativamente alla determinazione dei tassi di interesse su cui calcolare l'intervento agevolativo (DGR n. 117/2012).

La presente proposta prosegue nella direzione descritta, peraltro già parzialmente sperimentata con la misura anticrisi ex DGR n. 3703/2009 e DGR n. 427/2011, individuando ulteriori nuove modalità di utilizzo dei principali fondi di rotazione regionali, finalizzate a fornire alle PMI un supporto finanziario agevolato per nuova liquidità. In particolare, si propone di intervenire a favore delle PMI per fabbisogni di liquidità nei seguenti casi (anche cumulati tra loro):

  1. a fronte di crediti insoluti, sorti nei diciotto mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, la cui documentazione è rappresentata da ricevute bancarie, effetti cambiari, assegni, o altri titoli di credito similari;
  2. a fronte di crediti maturati verso le pubbliche amministrazioni, la cui documentazione è rappresentata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e copia dei documenti comprovanti i crediti;
  3. a fronte di rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine accesi per investimenti aziendali, per un importo non superiore all'ammontare delle rate pagate negli ultimi 24 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione;
  4. per anticipazioni a fronte di uno o più ordini accettati e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi (esclusa l'attività di consulenza), correlati all'attività dell'impresa richiedente, la cui documentazione è rappresentata dal contratto sottoscritto dalle parti, la proposta di vendita e relativa accettazione con visto del venditore o la proposta d'acquisto e relativa accettazione di vendita. L'ammontare minimo da documentare, per singola operazione di fornitura, non può essere inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00 IVA. esclusa).

I fondi di rotazione per i quali si propone l'adozione delle forme di utilizzo evidenziate, sono:

  1. il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (art. 21, L.R. n. 2/2002), per un importo di finanziamento minimo di euro 25.000,00 e massimo di euro 300.000,00 per singola impresa;
  2. il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le PMI (art. 23, L.R. n. 5/2001), per un importo di finanziamento minimo di euro 25.000,00 massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola impresa;
  3. il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per gli investimenti delle PMI dei settori del commercio e dei servizi (art. 6, L.R. n. 1/1999), per la sola finalità di cui al punto 3, per un importo di finanziamento minimo di euro 15.000,00 massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola impresa;
  4. il fondo di rotazione del settore del turismo (art. 101, L.R. 33/2002), per un importo di finanziamento minimo di euro 25.000,00 massimo di euro 500.000,00 (cinquecentomila) per singola impresa.

I finanziamenti agevolati attivati per le finalità di cui trattasi hanno durata massima di rimborso pari a 5 anni, di cui 12 mesi di preammortamento massimo, e la modalità di determinazione del tasso di interesse su cui applicare l'agevolazione è quella individuata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 117 del 31 gennaio 2012, entro i termini di validità della stessa.

Gli importi massimi dei finanziamenti individuati per ciascun fondo di rotazione sono da intendersi quale limite di importo anche di più operazioni agevolate, riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento. La quota di intervento dei fondi regionali, sul totale di ciascun finanziamento, è pari al 50%.

Agli interventi di agevolazione sopra descritti si applica il regime "de minimis" (Reg. CE 1998/2006 e s.m.i.).

Si ritiene, inoltre opportuno, per le finalità descritte, aggiornare l'attuale operatività di due dei fondi sopra elencati, così come sotto indicato:

  • fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le PMI (art. 23, L.R. n. 5/2001), per le finalità di ricapitalizzazione, riequilibrio finanziario aziendale, e di consolido di passività a breve (di cui alla Sezione B del Fondo): si propone di incrementare l'importo massimo del finanziamento concedibile dagli attuali euro 350.000,00 a euro 500.000,00, da intendersi quale limite di importo anche di più operazioni agevolate riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento;
  • fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (art. 21, L.R. n. 2/2002), per le finalità di ricapitalizzazione, riequilibrio finanziario aziendale, e di consolido di passività a breve: l'importo massimo del finanziamento concedibile, pari a euro 300.000,00, è da intendersi quale limite di importo anche di più operazioni agevolate riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento.

Le positive sinergie che si possono attivare tra le nuove modalità operative individuate e il Fondo Regionale di Garanzia, che può intervenire anche in cogaranzia con i Confidi operanti nella regione fino ad una copertura massima totale dell'80%, consentono di facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI e di ridurre i correlati oneri finanziari.

Infine, si propone di estendere per gli anni 2012 e 2013 (a valere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013) la validità della presente iniziativa, termine eventualmente prorogabile con altro provvedimento della Giunta Regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 3985 del 16 dicembre 2008 riguardante il fondo di rotazione per l'artigianato, n. 70 del 23 gennaio 2004 riguardante il fondo di rotazione per le P.M.I., n. 1918 del 27 luglio 2010 riguardante il fondo di rotazione dedicato al settore commercio e servizi, n. 898 del 21 giugno 2011 riguardante il fondo di rotazione dedicato al settore turismo, n. 3703 del 30 novembre 2009 e n. 427 del 12 aprile 2011 riguardanti precedenti misure anticrisi a favore delle PMI, n. 1116 del 26 luglio 2011 riguardante il rifinanziamento del fondo regionale di garanzia, n. 117 del 31 gennaio 2012 riguardante l'aggiornamento delle modalità di determinazione dei tassi di interesse su cui applicare l'agevolazione dei fondi di rotazione;

la Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 1, art. 6;

la Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23;

la Legge Regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21;

la Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33, articoli 101 e 103;

RITENUTO necessario, vista la gravità della crisi in atto, procedere, da subito, all'adozione del presente nuovo piano straordinario anticrisi per gli esercizi 2012 e 2013 a supporto della liquidità delle PMI attive nei settori dell'artigianato, industria , commercio e dei servizi e turismo;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di ampliare l'utilizzo di alcuni fondi di rotazione regionale per operazioni di supporto finanziario agevolato destinato a fornire nuova liquidità alle PMI nei seguenti casi:

a) a fronte di crediti insoluti

b) a fronte di crediti verso la Pubblica Amministrazione

c) a fronte di rimborsi di finanziamenti a medio lungo termine accesi per investimenti aziendali

d) per anticipazioni di ordini e/o contratti di fornitura di beni e/o servizi

in conformità alle specifiche modalità operative dettagliatamente descritte in premessa;

3. di stabilire che i fondi di rotazione a cui applicare le nuove modalità operative sono:

- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (art. 21, L.R. n. 2/2002);

- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le PMI (art. 23, LR. n. 5/2001);

- il fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per gli investimenti delle PMI dei settori del commercio e dei servizi (art. 6, L.R. n. 1/1999), per la sola finalità di cui alla lettera c) del precedente punto 2;

- il fondo di rotazione del settore del turismo (art. 101, L.R. n. 33/2002);

4. di incrementare, con riferimento al fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati per le PMI (art. 23, L.R. 5/2001), per le finalità di ricapitalizzazione, riequilibrio finanziario aziendale, e di consolido di passività a breve (di cui alla Sezione B del Fondo), l'importo massimo del finanziamento concedibile dagli attuali euro 350.000,00 a euro 500.000,00, da intendersi quale limite di importo anche di più operazioni agevolate riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento;

5. di determinare, con riferimento al fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (art. 21, L.R. n. 2/2002), per le finalità di ricapitalizzazione, riequilibrio finanziario aziendale, e di consolido di passività a breve, in euro 300.000,00 l'importo massimo del finanziamento concedibile, quale limite di importo anche di più operazioni agevolate riferite alla medesima impresa e contemporaneamente in ammortamento;

6. di estendere per gli anni 2012 e 2013 (a valere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013) la validità delle azioni individuate con il presente provvedimento, termine eventualmente prorogabile con altro atto della Giunta Regionale; ai fini dell'ammissibilità delle domande formulate farà fede la data di ricevimento delle stesse presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.;

7. di dare atto che la società Veneto Sviluppo S.p.A., soggetto gestore dei fondi di rotazione individuati dal presente atto, è tenuta a dare attuazione al presente piano straordinario di sostegno finanziario e creditizio a favore delle PMI dei settori industria e artigianato, commercio e servizi e turismo, con il coordinamento ed il controllo delle Direzioni regionali di riferimento in relazione al fondo utilizzato;

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di attribuire al presente provvedimento straordinario e temporaneo l'urgenza e la priorità di attuazione massime, disponendo conseguentemente l'acquisizione in via successiva del previsto parere della Commissione Consiliare competente ai sensi dell' art. 21 della Legge Regionale 17 gennaio 2002, n. 2; art. 23 della Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5 e dagli articoli 101 e 103 della Legge Regionale 4 novembre 2002, n. 33;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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