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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 36 del 08 maggio 2012


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 596 del 17 aprile 2012

Monitoraggio della qualità del servizio di trasporto ferroviario svolto da Trenitalia S.p.a. sul territorio regionale. Applicazione sanzioni 2012.

Note per la trasparenza:

In applicazione dei vigenti contratti per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale, la Giunta Regionale definisce l'importo delle sanzioni da irrogarsi nel 2012 al gestore del servizio Trenitalia S.p.a., in relazione a violazioni inerenti gli standard di qualità delle prestazioni, definendo nel contempo le modalità per riconoscere detto importo alla clientela-utenza del servizio regionale, sotto forma di indennizzo con sconti o bonus da applicarsi, a cura di Trenitalia S.p.A., sulla tariffa regionale degli abbonamenti ferroviari settimanali, mensili, trimestrali e annuali.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Le sanzioni da applicare, correlate al mancato rispetto dei parametri di puntualità rilevati con il sistema informatico P.I.C. ed al mancato rispetto degli standard sulle soppressioni dei servizi, sono determinate nell'importo di € 1.424.347,90 per il Lotto 2 (di cui € 1.092.259,68 inerenti la puntualità ed € 332.088,22 relative alla soppressione di servizi) ed in € 37.450,00 per il Lotto 1 per complessivi € 1.461.797,90 .

Inoltre, dai controlli effettuati dalla Direzione Mobilità, nell'esercizio del potere di vigilanza ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 25/1998 e ss.mm.ii., sono risultate ulteriori inadempienze contrattuali da parte di Trenitalia S.p.A. che comportano l'irrogazione di ulteriori sanzioni nella misura complessiva di € 58.600,00 . Tali importi derivano dall'applicazione di quanto contrattualmente previsto e dei conseguenti conteggi agli atti della Direzione Mobilità, tenuto conto, per quanto attiene al Lotto 1, delle risultanze delle attività del Comitato di cui all'art. 17 del relativo contratto.

L'importo complessivo delle sanzioni applicabili per i due Contratti in argomento è pari quindi ad € 1.520.397,90.

Con il presente provvedimento si propone di stabilire, come avvenuto nei precedenti anni, che l'importo delle sanzioni, al netto delle spese generali necessarie per attuare l'iniziativa di seguito descritta, non sia introitato dalla Regione, ma sia riconosciuto alla clientela-utenza del servizio regionale, sotto forma di indennizzo con sconti o bonus da applicarsi a cura di Trenitalia S.p.A. sulla tariffa regionale degli abbonamenti ferroviari settimanali, mensili, trimestrali e annuali.

Alla luce delle segnalazioni pervenute dall'utenza, delle casistiche rilevate dal Servizio vendite e dalle biglietterie di Trenitalia, le modalità di valutazione ed erogazione dei bonus o sconti sono state rideterminate rispetto ai precedenti anni al fine di applicare parametri di equità e di prevenire situazioni di possibile abuso.

In termini generali e relativamente agli sconti applicati sugli abbonamenti ferroviari (con la esclusione dei titoli integrati e ES/AV) varrà il criterio che, a fronte della consegna in originale dei titoli di viaggio, nel numero e con la validità di seguito indicata per le diverse tipologie, l'utente - che dovrà essere il possessore dei titoli originari - potrà richiedere titoli di viaggio scontati, nel numero di seguito indicato, assolutamente della stessa tipologia e con la stessa percorrenza (in termini di fascia chilometrica) dei titoli originari ma riferiti anche a origini/destinazioni diversi da quelli originari.

Le operazioni di emissione di titoli scontati o bonus essendo subordinate al ritiro dei titoli originali non possono essere effettuate né tramite internet né presso emettitrici automatiche.

Per gli abbonamenti originariamente rilasciati via Internet, venendo meno la possibilità di presentare titoli in originale, è consentita la sola emissione di bonus.

Il riconoscimento di sconti o bonus avverrà così come specificato:

1.       ai possessori di abbonamenti settimanali che consegnino, presso le biglietterie di stazione e i punti vendita in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, titoli di viaggio di tale tipologia in originale fino al numero di tre emessi dal 30.04.2012 al 03.06.2012, verranno concessi sconti/bonus su un numero di titoli della stessa tipologia pari a due volte quelli presentati, titoli che devono essere utilizzati a partire dal mese di ottobre 2012 ed entro il mese di novembre 2012;

2.       ai possessori di abbonamenti mensili che consegnino, presso le biglietterie di stazione e i punti vendita in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, titoli di viaggio di tale tipologia emessi nel mese di maggio 2012, verranno concessi sconti/bonus per due mesi da utilizzarsi per ottobre e novembre 2012;

3.       ai possessori di abbonamento trimestrale in corso di validità nel mese di maggio 2012 che presentino, presso le biglietterie di stazione in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, titoli di viaggio di tale tipologia verranno concessi sconti, in caso di rinnovo immediato, da utilizzare entro il mese di dicembre 2012;

4.       ai possessori di abbonamento annuale in corso di validità nel mese di maggio 2012 che presentino, presso le biglietterie di stazione in ambito regionale entro i termini che saranno stabiliti dal Gestore, titoli di viaggio di tale tipologia verranno concessi sconti, in caso di rinnovo immediato, o bonus, esclusivamente nel caso di impossibilità del rinnovo immediato, da utilizzare allo scadere dell'abbonamento annuale, ovvero per l'acquisto di qualsiasi altro titolo a tariffa regionale Veneto di importo pari o superiore al valore del bonus.

In particolare, saranno adottati i seguenti criteri:

  • abbonamento settimanale da emettere: sconto del 50% sul prezzo dell'abbonamento;
  • abbonamento mensile da emettere: sconto del 50% sul prezzo dell'abbonamento;

•         abbonamento trimestrale da emettere sconto del 40% sul prezzo dell'abbonamento;

in corso di validità;

•         abbonamento annuale da emettere sconto del 12% sul prezzo dell'abbonamento;

in corso di validità

Per quanto riguarda gli abbonamenti mensili integrati treno + bus mensili, relativi ad accordi tra Trenitalia S.p.A.-A.P.S. Holding S.p.A. di Padova la misura dello sconto è pari al 50% della tariffa Trenitalia S.p.A..

Gli sconti/bonus verranno applicati nei tempi e nei modi di cui al precedente punto 2 e nei termini preventivamente concordati tra i gestori del trasporto pubblico locale coinvolti nell'iniziativa.

Per quanto invece attiene gli indennizzi per gli abbonamenti mensili integrati Trenitalia S.p.A./La Marca S.p.A. validi sulla relazione di traffico Treviso/Portogruaro, che consentono di utilizzare indifferentemente il treno o il bus sulla stessa direttrice usufruendo di una tariffa unica seppur a zone, in considerazione della ripartizione dei ricavi la misura dello sconto è pari a 6% .

In tali casi la società La Marca S.p.A., concordando preventivamente con Trenitalia S.p.A. le relative modalità applicative, è sin da ora autorizzata ad applicare gli sconti sopra determinati e rivalersi nei confronti del gestore ferroviario all'atto della ripartizione dei ricavi e nei tempi di cui al precedente punto 2.

Per gli abbonati ai servizi IC, Eurostar o AV con estensione regionale previa maggiorazione del costo nella misura del 5% dell'abbonamento standard, che consentono quindi di utilizzare sia i treni regionali, sia IC e sia i servizi Eurostar o AV sulla tratta prescelta, la maggiorazione non sarà dovuta per un mese su presentazione di analogo titolo di viaggio, con le modalità e nei tempi sopra definiti.

Per quanto, invece, attiene gli abbonamenti relativi alla tariffa sovraregionale 40/AS, istituita a decorrere dal 01.11.2007, accertata sia la pratica impossibilità di individuare la clientela che usufruendo di treni gestiti contrattualmente dalla Regione Veneto abbiano realmente diritto allo sconto, sia la difficoltà operativa in ordine alla gestione dei sistemi che governano l'emissione dei titoli il cui valore è determinato a livello nazionale, secondo un particolare algoritmo che prevede l'applicazione della somma delle tariffe chilometriche relative alle regioni interessate dallo spostamento, abbattuta della cosiddetta "bandiera media", cioè della media delle tariffe relative al 1° scaglione chilometrico delle (n-1) regioni coinvolte, si ritiene di escludere tale tariffa dalle agevolazioni di cui al presente provvedimento.

Sull'importo complessivo di € 1.520.397,90 , derivante dall'applicazione delle penali per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali come su esposti, sarà riconosciuto a Trenitalia S.p.A., gestore del servizio, un importo del 4%, conformemente a quanto previsto anche all'art. 13 comma 4 nel contratto Lotto 1, pari ad € 60.815,92 , di cui € 5.000,00 da corrispondere da parte di Trenitalia S.p.A. a La Marca S.p.A., a titolo di rimborso per le spese generali che gli stessi dovranno sostenere per la gestione delle attività correlate all'iniziativa di indennizzo che qui si dispone.

Le informazioni alla clientela riguardanti gli indennizzi di cui sopra dovranno essere diffuse, a cura di Trenitalia S.p.A., attraverso comunicati ed avvisi esposti in tutte le stazioni, le fermate ed i punti vendita del territorio regionale. Sul sito internet di Trenitalia S.p.A. ed in tutte le biglietterie e i punti vendita dovranno altresì essere rese disponibili le istruzioni e la modulistica necessaria per la richiesta dello sconto.

Trenitalia S.p.A. individuerà le forme più opportune per facilitare al massimo la gestione dell'operazione nei confronti della clientela.

Trenitalia S.p.A. deve provvedere a pubblicizzare espressamente tutti i casi di esclusione dall'applicazione dello sconto o bonus e ad informare la clientela sulla differenza tra tariffa regionale e nazionale, ciò al fine di evitare incomprensioni con la clientela.

Il Dirigente regionale della Direzione Mobilità provvederà agli adempimenti conseguenti all'applicazione del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

·         Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

·         Vista la L.R. 30.10.1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive modificazioni ed integrazioni;

·         Visto il contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale tra la Regione del Veneto e sottoscritto tra la Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A., quale mandataria dell'A.T.I. Trenitalia S.p.A. - Sistemi Territoriali S.p.A. per il periodo 11.12.2005-10.12.2011 la cui validità è stata prorogata al 3.12.2011;

·         Visto il Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale per il periodo 01.01.2009-31.12.2014 tra la Regione del Veneto e Trenitalia S.p.A.;

·         Richiamata la D.G.R. n. 676 del 2011;

delibera

  1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di stabilire che la società Trenitalia S.p.A., in relazione all'applicazione delle sanzioni di cui alle premesse, riconosca forme di indennizzo alla clientela, a mezzo di sconti o rimborsi da corrispondersi sotto forma di bonus da applicare sulle tariffe regionali relative agli abbonamenti ferroviari settimanali, mensili, trimestrali e annuali, sulla base dei criteri e con le forme di pubblicità riportati in premessa, fino all'ammontare massimo di € 1.520.397,90, con esclusione di quanto previsto al punto 4.;
  3. di stabilire che la società La Marca S.p.A., in relazione all'applicazione delle sanzioni di cui alle premesse, riconosca, per gli abbonamenti mensili integrati Trenitalia S.p.A/La Marca S.p.A. validi sulla relazione di traffico Treviso/Portogruaro, sconti sulla base dei criteri riportati in premessa;
  4. di riconoscere a Trenitalia S.p.A. un importo di € 60.815,92 pari al 4% dell'ammontare delle sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali relativi al periodo 12.12.2010-31.12.2011 Lotto 2 e per il periodo 01.01.2011 - 31.12.2011 Lotto 1, di cui € 5.000,00 da corrispondere da parte di Trenitalia S.p.A. a La Marca S.p.A., da dedurre dal medesimo ammontare, a titolo di rimborso per le spese generali necessarie per la gestione dell'operazione di indennizzo all'utenza;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione regionale Mobilità dell'esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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