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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 34 del 27 aprile 2012


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 659 del 17 aprile 2012

Nuove disposizioni per la contestuale produzione e trasmissione telematica degli Attestati di Certificazione Energetica - D.M. 26 giugno 2009 Linee Guida per la Certificazione Energetica degli Edifici. Abolizione dell'invio dell'Autodichiarazione "Classe G".

Note per la trasparenza:

Con la Deliberazione 08 febbraio 2011, n.121 la Giunta Regionale ha istituito il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica degli Edifici (A.C.E.) che, ai sensi del Decreto Ministeriale 26 giugno2009, devono essere inviati alla regione competente per territorio. L'implementazione di tale Registro con le informazioni prestazionali energetiche degli edifici certificati è iniziata manualmente con impiego di personale regionale dedicato. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento la registrazione delle informazioni contenute nell'A.C.E. avverrà invece in modalità telematica con applicativo informatico a disposizione dei professionisti accreditati che potranno compilare on-line l'A.C.E., evitando la spedizione postale o la consegna a mano dello stesso ed ottenendo immediatamente valido riscontro dell'avvenuta consegna in osservanza della normativa vigente. La nuova procedura dovrà essere seguita a partire dal 2 maggio 2012. Inoltre viene abolito l'obbligo di inviare l'Autodichiarazione "Classe G".

L'Assessore Massimo Giorgetti, di concerto con il Vicepresidente On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia ", tra l'altro, ha demandato alle regioni, una serie di compiti legati ai consumi energetici del settore dell'edilizia esplicitamente elencati all'art. 10 del medesimo Decreto ossia:

"raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento; monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti; valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi; valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione; studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto; studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile; analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione; proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile. I risultati delle attività sopra indicate sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché alla Conferenza unificata".

Con il medesimo Decreto Legislativo è stata introdotta la Certificazione energetica degli edifici che con successivi decreti attuativi è stata definita per gli aspetti tecnici e procedurali. Il documento di sintesi delle caratteristiche energetiche degli edifici da fine 2009 deve essere inoltrato alle regioni territorialmente competenti per gli adempimenti in precedenza descritti.

Con la Deliberazione 08 febbraio 2011, n. 121, per le finalità e motivazioni in tale provvedimento contenute, è stato istituito il Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica (A.C.E.). Con la medesima Deliberazione è stato approvato il documento - studio per la realizzazione di un applicativo informatico per l'implementazione e gestione degli A.C.E. Inizialmente l'implementazione del Registro era prevista in modalità manuale, ma il numero di attestati che pervengono sia in formato cartaceo, a mezzo del servizio postale o consegnati a mano, sia con la posta elettronica certificata PEC, richiede l'impegno di personale dedicato in numero non compatibile con le dotazioni di personale della Struttura, l'Unità di Progetto Energia, attualmente titolare della gestione di tali documenti.

L'evoluzione della normativa statale, conseguente alle rigorose disposizioni Comunitarie in materia di Certificazione Energetica degli Edifici, normativa direttamente vigente nella Regione del Veneto, ha portato ad un rapido aumento della produzione di A.C.E. che inizialmente erano obbligatori solo per determinate situazioni e condizioni. Si evidenzia infatti che il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - art. 6. "Certificazione energetica degli edifici" stabilisce che:

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli edifici di nuova costruzione e quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), sono dotati, al termine della costruzione medesima ed a cura del costruttore, di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all'articolo 4, comma 1.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o del locatore:

a) a decorrere dal 1° luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile;

b) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;

c) a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, l'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, conforme a quanto specificato al comma 6, è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell'unità immobiliare, dell'edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all'amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte della medesima.

1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

2. La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre che sulla valutazione dell'appartamento interessato:

a) su una certificazione comune dell'intero edificio, per i condomini dotati di un impianto termico comune;

b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia.

2-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, l'attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell'interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell'allegato A.

2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.

2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.

3.Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.

4.Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

5. L'attestato relativo alla certificazione energetica, rilasciato ai sensi del comma 1, ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

6. L'attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all'efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione.

7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui metratura utile totale supera i 1.000 metri quadrati, l'attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

8. Gli edifici di proprietà pubblica che sono oggetto dei programmi di cui all'articolo 13, comma 2, dei decreti adottati dal Ministero delle attività produttive il 20 luglio 2004, sono tenuti al rispetto dei commi 5 e 6 e all'affissione dell'attestato di certificazione energetica in luogo facilmente visibile al pubblico.

E' quindi evidente che l'obbligo di dotare di A.C.E. gli edifici sia residenziali che non residenziali esteso a varie tipologie di immobili con gradualità, ha notevolmente incrementato nel tempo il numero di documenti che pervengono alla Regione, rendendo incompatibile con una tempistica accettabile la gestione del volume di informazioni da registrare manualmente. Se si aggiunge poi il fatto che dall'1 gennaio 2012 anche gli annunci commerciali di vendita devono riportare l'Indice di Prestazione Energetica (I.P.E.) dell'unità immobiliare e che anche per le locazioni tale indice sarà a breve obbligatorio, è evidente che il numero di A.C.E. annuo da gestire sarà inevitabilmente sempre maggiore. E' quindi divenuto indispensabile realizzare un applicativo informatico dedicato, che tra la fine del 2011 e l'inizio del corrente anno la Direzione Sistemi Informativi, in collaborazione con l'Unità di Progetto Energia ha sviluppato e testato.

La descrizione delle principali caratteristiche dell'applicativo è sintetizzata nell'Allegato A al presente provvedimento che ne forma parte integrante. La procedura sommariamente ivi descritta ed i contenuti della modulistica potranno essere implementati a discrezione degli uffici coinvolti al fine di adeguare la stessa alle successive modifiche normative ed anche per l'ottimizzazione delle prestazioni.

Con riferimento all'invio alla regione competente per territorio della documentazione relativa alle prestazioni energetiche degli edifici, il citato D.M. 26 giugno 2009 prevede che oltre agli A.C.E. vengano inviate alla regione competente per territorio anche le Autodichiarazioni dei proprietari sulle caratteristiche energetiche del loro appartamento - Classe G -, possibilità prevista solamente dal p.to 9 del D.M. Poiché le indicazioni contenute in tali Autodichiarazioni sono non realistiche, di nessuna utilità per le finalità di analisi energetica e monitoraggio indicate agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 192/2005, si ritiene non opportuno registrarle ed anche riceverle; tanto più che proprio il non aver soddisfatto nell'ordinamento italiano quanto previsto dalla Direttiva 2002/91/CE è argomento della procedura d'infrazione del 29 settembre 2011 n. 2006/2378 in imminenza di condanna qualora non venga immediatamente ottemperato in merito. Infatti la contestazione della Commissione Europea si riferisce prima di tutto alla mancanza di una regolamentazione precisa in fatto di certificazione energetica, criticando innanzitutto la procedura italiana che consente l'Autocertificazione degli immobili in "Classe G" ed esprimendosi negativamente anche per la mancanza di un regolare controllo sugli impianti di climatizzazione estiva.

Si propone quindi di stabilire che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, non deve essere più inviata o presentata alla Regione del Veneto l'Autodichiarazioni "Classe G" per unita immobiliare o edificio, che tuttavia rimane utilizzabile per finalità di trasferimento a titolo oneroso fino ad abrogazione di tale disposizione. Inoltre a far data dal 2 maggio 2012 deve essere utilizzato unicamente l'applicativo Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione alla Regione del Veneto degli Attestati di Certificazione Energetica degli Edifici.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 "Linee Guida per la Certificazione Energetica degli Edifici";

VISTA la Deliberazione 08 febbraio 2011, n. 121 "Istituzione del Registro Regionale degli Attestati di Certificazione Energetica";

delibera

1.    di approvare, per le motivazioni e con le considerazioni illustrate in premessa, l'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, contenente la descrizione della procedura informatica Ve.Net.energia-edifici organizzata per la gestione degli Attestati di Certificazione Energetica degli Edifici;

2.    di stabilire che dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, per le motivazioni in premessa esposte, non deve essere più inviata o presentata alla Regione del Veneto l'Autodichiarazione "Classe G" per unita immobiliare o edificio, che tuttavia rimane utilizzabile per finalità di trasferimento a titolo oneroso fino ad abrogazione di tale disposizione;

3.    di stabilire che dal 2 maggio 2012 deve essere utilizzato unicamente l'applicativo Ve.Net.energia-edifici per la trasmissione alla Regione del Veneto degli Attestati di Certificazione Energetica degli Edifici, con le modalità operative consultabili nel sito internet della Regione alla pagina web dedicata all'energia "certificazione energetica degli edifici".

4.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

5.    di incaricare l'Unita' di Progetto Energia dell'esecuzione del presente atto;

6.    di pubblicare integralmente la presente Deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

659_Allegato A_239536.pdf

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