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Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 574 del 03 aprile 2012
Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali.
Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.
Con DGR n. 1599 dell'11 ottobre 2011 è stato avviato il "Progetto di semplificazione", allo scopo di introdurre misure di snellimento dell'attività amministrativa e, in particolare, ridurre gli adempimenti e gli oneri a carico di cittadini e imprese.
Nell'ambito di tale progetto, come precisato nella D.G.R. n. 2 del 17 gennaio 2012, la Giunta regionale ha sottolineato l'importanza di garantire tempi più rapidi e certi per i procedimenti amministrativi, in ossequio ai principi di celerità ed efficienza dell'azione amministrativa, sempre più orientata alla soddisfazione delle esigenze di imprese e cittadini.
Al riguardo, si ricorda che la DGR n. 400 del 2000 è l'ultimo dei provvedimenti che ha definito in modo sistematico l'articolazione dei procedimenti amministrativi regionali, inclusi i termini degli stessi.
In tempi più recenti, la Giunta regionale, con DGR n. 1787 del 2010, in attuazione dell'articolo 7 della Legge n. 69 del 2009, è intervenuta stabilendo in via generale il termine di 90 giorni per la conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale per i quali non risulti espressamente stabilito, da legge statale, legge regionale o da precedente deliberazione della Giunta regionale, un termine diverso.
Con successivi provvedimenti (in particolare DDGR n. 3203/2010, n. 71/2011, n. 981/2011), si è inoltre prevista, per taluni procedimenti amministrativi, a fronte di una specifica ed espressa giustificazione, una durata compresa tra 91 e 180 giorni.
Tenuto conto del richiamato quadro di riferimento, il Gruppo di Lavoro per la semplificazione (GDL), istituito con DGR n. 1599 del 2011, ha provveduto ad avviare l'attività di aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi regionali, invitando, conformemente a quanto stabilito con la citata DGR n. 2 del 2012, ciascun dirigente regionale a valutare, per ciascun procedimento di rispettiva afferenza, l'eventuale riduzione del termine di durata degli stessi.
Ad esito della suddetta attività ricognitiva risultano censiti 1084 procedimenti di competenza regionale, come risulta dall'allegato elenco (Allegato A).
Per 296 procedimenti (pari al 27% del totale) è stato possibile ridurre il termine procedimentale rispetto a quello di 90 giorni fissato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010.
La presente ricognizione consente di ritenere superati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale contemplati nelle precedenti deliberazioni, fermo restando la vigenza del termine di 90 giorni, indicato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010, relativamente ai procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento un termine diverso.
Si precisa che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione della presente deliberazione dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti.
Con riferimento all'esigenza di aggiornare l'elenco dei procedimenti di cui all'Allegato A, a seguito di eventuali modifiche incidenti sull'attività o sull'organizzazione della Regione, si stabilisce che a ciò provvederà con proprio provvedimento il Segretario della Segreteria Generale della Programmazione, su richiesta scritta dei dirigenti regionali interessati.
In un'ottica di trasparenza, si provvede alla pubblicazione del suddetto elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all'Allegato A, ai sensi dall'articolo 54, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", sulla home page del sito istituzionale della Regione in modo da consentire ad ogni soggetto interessato di poter avere piena conoscenza dei procedimenti facenti capo a ciascuna struttura regionale e dei relativi termini di conclusione.
In particolare, per ciascun procedimento, dovranno essere pubblicati la struttura di riferimento, l'oggetto, la fonte normativa, l'iniziativa (d'istanza o d'ufficio), l'organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, dirigente regionale), il termine di conclusione.
In tema di termini procedimentali corre, inoltre, l'obbligo di richiamare le più recenti disposizioni statali in materia di semplificazione e di sviluppo dettate dal decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
L'articolo 1 di tale decreto, di modificazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, oltre a contemplarela mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini quale elemento di valutazione della performance individuale e di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente, prevede, infatti, che "L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia".
Con il presente atto, si ritiene di dover individuare nei Segretari regionali della Giunta regionale le figure apicali cui attribuire detto potere sostitutivo, da esercitarsi, in caso di inerzia, nei confronti dei dirigenti regionali afferenti alle rispettive Segreterie.
Ai sensi del citato decreto, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore, di cui all'articolo 2, comma 7, della L. n. 241/1990, il privato potrà rivolgersi al competente Segretario regionale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
Ciascun Segretario regionale dovrà comunicare al Segretario Generale della Programmazione, entro il 15 gennaio di ogni anno, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto, affinché quest'ultimo possa di ciò notiziare la Giunta regionale entro il successivo 30 gennaio.
Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
VISTE la DGR n. 400 dell'8 febbraio 2000, la DGR n. 1787 del 6 luglio 2010, la DGR n. 3203 del 14 dicembre 2010, la DGR n. 71 del 27 gennaio 2011 e la DGR n. 981 del 5 luglio 2011;
VISTE la DGR n. 1599 dell'11 ottobre 2011 e la DGR n. 2 del 17 gennaio 2012;
RITENUTO di porre in essere idonee attività per la semplificazione delle procedure regionali, in particolare nel fornire certezza circa i termini di conclusione di ciascun procedimento amministrativo,
delibera
(seguono allegati)
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