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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 32 del 24 aprile 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 519 del 03 aprile 2012

Consorzio di Bonifica Bacchiglione (ex Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta) - Interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo - Comuni: Chioggia (VE), Codevigo (PD). Giudizio favorevole di V.I.A. e approvazione/autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/08 e dell'art. 23 della L.R. 10/99 (D.G.R. 308/09 e D.G.R. 327/09). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04.


Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale favorevole ed approva il progetto definitivo, presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione, relativo agli interventi di trasformazione irrigua del bacino di Trezze in destra del Canale Novissimo nei comuni di Chioggia e Codevigo. Contestualmente viene rilasciata l'autorizzazione paesaggistica dell'intervento.

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In data 20/05/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione/autorizzazione del progetto, ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 289867/45.07 del 27/05/2009.

L'intervento è finanziato a valere sui fondi della Legge Speciale per Venezia.

Contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale ed il relativo riassunto non tecnico.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 28/04/2010 sul quotidiano "Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, le Province di Venezia e Padova, i Comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 13/05/2010 presso la sala museale dell'Impianto Idrovoro di Santa Margherita in Comune di Codevigo.

In applicazione alla L.R. n. 12 dell'8 maggio 2009, a partire dal 27/01/2010, il Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta è stato soppresso ed è subentrato il Consorzio di Bonifica Bacchiglione, costituito con D.G.R. n. 1408 del 19/05/2009.

In data 22/09/2010, ai sensi e per gli effetti della L.R. 22.7.1997, n. 27, la Commissione Regionale V.I.A., nominata con D.G.R. 926 del 28/03/2006, è decaduta. In data 15/03/2011 con D.G.R. n. 274 è stata nominata la nuova Commissione Regionale V.I.A. che si è insediata in data 30/03/2011.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Fuori termine sono pervenute le osservazioni, formulate dalla Provincia di Venezia (Delibera di Consiglio Provinciale n. 105 del 14/12/2010), acquisite con prot. n. 52445/63.01.07 del 03/02/2011.

In data 06/05/2011 il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto, ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area d'intervento.

In data 03/10/2011 il proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, acquisita con prot. n. 454100/63.01.07.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, il Servizio Pianificazione Territoriale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni ha trasmesso in data 25/11/2011 con prot. n. 553609, la relazione istruttoria tecnica 163/2011, redatta dagli esperti incaricati con D.G.R. n. 1151 del 23.03.2010, con la quale si esprime parere istruttorio favorevole con prescrizioni alla relazione di screening valutazione di incidenza relativo al progetto in oggetto.

Essendo l'area oggetto dell'intervento parzialmente ricadente all'interno della fascia degli ambiti di tutela disposta dall'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il proponente, così come previsto dalla Circolare n. 16 del 01/03/2011 della Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale, ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica, alla Direzione Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna ed alla Soprintendenza Beni Archeologici del Veneto.

In conformità a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno provveduto a richiedere, con nota prot. n. 482217 del 18/10/2011, l'espressione del parere vincolante di compatibilità paesaggistica, di cui al comma 5 dell'art. 146 del medesimo decreto, al competente Soprintendente.

Decorsi i termini di cui al comma 8 dell'art. 146 del citato D.Lgs. 42/2004, non risultava pervenuto il citato parere di compatibilità paesaggistica.

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'interventi, la Commissione Regionale V.I.A., è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 335 del 01/02/2012, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso ad unanimità parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto ed in ordine alla relazione di screening Valutazione di Incidenza Ambientale, con le prescrizioni di cui al citato parere, Allegato A, del presente provvedimento.

Nella seduta del 01/02/2012, la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R. 10/99, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso ed esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico per una spesa complessiva di 3.722.000,00 euro ed il cronoprogramma degli interventi allegato al progetto, ha espresso altresì, all'unanimità, parere favorevole all'approvazione del progetto ed alla realizzazione dell'intervento ed al contestuale rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 335 del 01/02/2012, Allegato A del presente provvedimento.

In data 16/02/2012, successivamente all'espressione del parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 01/02/2012, ed oltre i termini di cui al comma 8 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04, è pervenuto il parere n. 1073 del 18/01/2012, trasmesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ed acquisito agli atti con prot. n. 76875/63.01.07.

Nel citato parere n. 1073 del 18/01/2012 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto esprimeva parere favorevole al progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna e della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, di seguito riportate.

Prescrizioni Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia:

1.    Adozione di una colorazione tradizionale uniforme, estesa alle diverse scale dei manufatti, ivi comprese eventuali recinzioni da realizzarsi preferibilmente in legno;

2.    Mantenimento delle alberature ad alto fusto esistenti, compatibili con l'assetto del territorio e conseguente limitazione delle piantumazioni, da prevedersi lungo la strada esistente.

Prescrizioni Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto:

1.    E' necessario che, preliminarmente alle opere in progetto, si proceda, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, art. 96, all'esecuzione di trincee esplorative in corrispondenza dell'antico Canale Desidera (zona E della carta del rischio);

2.    L'esecuzione delle trincee dovrà essere eseguita da professionisti archeologi, con oneri non a carico di questo Ufficio, cui spetta la direzione scientifica;

3.    Per quanto riguarda le aree interessate dalla posa di nuove condotte, eventuali ritrovamenti di beni archeologici dovranno essere tempestivamente denunciati a questa Soprintendenza a norma dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato;

4.    Questa Soprintendenza dovrà essere avvisata con congruo anticipo (minimo 15 giorni) della data di inizio lavori.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene opportuno subordinare l'approvazione dell'intervento in oggetto alle prescrizioni di cui al parere n. 335 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 01/02/2012, (Allegato A) e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere n. 1073 del 18/01/2012 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

 

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2010;

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 26/03/1999 e succ. mod. e integr.;

VISTA la D.G.R. n. 308 del 10/02/2009;

VISTA la D.G.R. n. 327 del 17/02/2009;

VISTO il parere n. 335 del 01/02/2012, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere n. 1073 del 18/01/2012 trasmesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto;


delibera

1.         di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.         di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 335 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 01/02/2012, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell'approvazione ed autorizzazione del progetto di "Interventi di trasformazione irrigua del bacino Trezze in destra del Canale Novissimo nei Comuni di Chioggia e Codevigo", presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione (ex Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta);

3.         di esprimere, ai sensi del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008, giudizio favorevole di compatibilità ambientale e di approvare la relazione di screening Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo le prescrizioni di cui all'allegato parere (Allegato A);

4.         di approvare, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e dall'art. 23 della L.R. 10/99 e ss.mm.ii. (D.G.R. n. 308 del 10/02/2009 - D.G.R. n. 327 del 17/02/2009), l'intervento in oggetto con le prescrizioni di cui all'allegato parere (Allegato A), dando atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;

5.         di prendere atto del parere n. 1073 del 18/01/2012, espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ed acquisito agli atti dell'U.C. V.I.A. in data 16/02/2012 con prot. n. 76875/63.01.07, e di subordinare l'approvazione dell'intervento in oggetto al rispetto delle prescrizioni di cui al citato parere, riportate integralmente nelle premesse del presente provvedimento;

6.         di rilasciare, in considerazione di quanto sopra, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del citato art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

7.         di dare atto che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, l'intervento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa su istanza del proponente, la valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

8.         di dare atto che il presente provvedimento costituisce adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

9.         di notificare il presente provvedimento Consorzio di Bonifica Bacchiglione, con sede legale in Comune di Padova, Via Vescovado, 11, e di comunicare l'adozione dello stesso al Comune di Chioggia (VE), al Comune di Codevigo (PD), alla Provincia di Venezia, alla Provincia di Padova, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Direzione Regionale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA VUVV), alla Direzione Regionale Progetto Venezia, alla Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Agroambiente, all'Unità di Progetto Genio Civile di Padova, all'Unità di Progetto Genio Civile di Venezia;

10.      di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n.104/2010;

11.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12.      di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - U.C. V.I.A. dell'esecuzione del presente atto;

13.      di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

519_AllegatoA_239340.pdf

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