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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 24 del 30 marzo 2012


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 399 del 16 marzo 2012

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Triennio 2012-2014. (Art. 32 e 34 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81).

Note per la trasparenza:

Approvazione della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi per i corsi in materia di sicurezza sul lavoro rivolti agli Addetti, ai Responsabili e al Datore di Lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. La direttiva avrà vigenza per il triennio 2012-2014.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il quale sono state recepite numerose direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro, ha di fatto costituito nel panorama nazionale un passo fondamentale in materia, cui hanno fatto seguito, in particolare, il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli Addetti ed ai Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei lavoratori" e, infine, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", denominato anche "Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro".

La normativa suddetta, nella sua organicità considera le figure professionali di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni (RSPP) e di Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni (ASPP), titolari di un ruolo e di una responsabilità di assoluto rilievo a tutela della sicurezza e incolumità dei lavoratori. Il legislatore assegna un ruolo di primaria importanza anche al Datore di Lavoro che intenda assumere direttamente e svolgere in prima persona i compiti propri dei servizi di prevenzione e protezione dai rischi assumendo quindi il ruolo di RSPP.

La Regione del Veneto, intendendo farsi parte attiva nel promuovere la cultura della sicurezza e prevenzione e gestire concretamente la funzione, ha posto l'attenzione su alcuni criteri generali, organizzativi e di merito, finalizzati ad assicurare uniformità e trasparenza alle azioni formative e le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte delle persone ritenute idonee.

A tal proposito, per la funzione che le suddette figure professionali di RSPP e ASPP sono chiamate a svolgere, gli interventi formativi devono necessariamente assumere le caratteristiche di un reale momento di crescita culturale e professionale e le valutazioni intermedie e finali una funzione di effettiva certificazione dei livelli tecnico-operativi raggiunti.

Negli ultimi anni, a fronte del fabbisogno espresso dal territorio regionale in relazione alle suddette figure professionali, la Giunta regionale ha adottato con deliberazioni n. 748 del 19/03/2004, n. 1118 del 18/03/2005, n. 3938 del 12/12/2006 e n. 1970 del 30/06/2009 quattro avvisi per la presentazione di progetti mirati alla realizzazione di interventi di formazione professionale per Addetto e Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori.

A seguito del recente Accordo sancito dalla Conferenza Stato Regioni il 21 dicembre 2011 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 gennaio 2012, relativo ai corsi di formazione per Datore di Lavoro - RSPP, si è reso necessario comprendere nel nuovo avviso la possibilità di presentazione dei relativi percorsi formativi e di aggiornamento.

L'esperienza consolidata negli anni, ha consentito di impostare un modello di Direttiva che potesse rappresentare un punto di equilibrio fra il rigore dell'azione amministrativa e la flessibilità richiesta dal sistema di riferimento. A tal proposito sono state introdotte alcune importanti novità. E' stato previsto un avviso con vigenza triennale e con quattro finestre all'anno per la presentazione dei progetti. E' stato profondamente rivisto il modello di presentazione dei progetti in particolare per quanto concerne le attività formative di aggiornamento che, a partire dalla Direttiva di cui si propone l'approvazione, saranno realizzabili anche in modalità seminariale, sicuramente più adeguata ad una molteplicità di contenuti formativi.

Merita di essere ricordato come le linee generali della nuova Direttiva regionale sono state presentate alle Parti Sociali, al Comitato regionale di Coordinamento delle Attività di Prevenzione e Vigilanza e agli Organismi di Formazione accreditati per la formazione continua in occasione di un incontro appositamente organizzato dalla Direzione regionale Formazione in data 17/02/2012 al fine di consentire l'espressione di osservazioni e suggerimenti.

La Regione del Veneto, nel dare attuazione agli Accordi sopra menzionati, intendendo garantire l'attuazione di criteri generali organizzativi e di merito, finalizzati ad assicurare uniformità e trasparenza alle azioni formative e le condizioni necessarie per il raggiungimento di un adeguato livello di competenza professionale da parte degli utenti dei percorsi, disciplina che anche le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e protezione (Aziende Sanitarie Locali e Azienda regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto) risultino iscritte nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione professionale accreditati ai sensi della L.R. n. 19/2002 e successive modifiche e integrazioni.

Va precisato che i percorsi formativi, riconosciuti ai sensi della L.R. n. 10/1990, senza oneri a carico del bilancio regionale, dovranno realizzarsi secondo le disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Data la possibilità di un aggiornamento delle norme e disposizioni che regolamentano la Direttiva di cui si propone l'approvazione e la contestuale vigenza per un triennio della stessa, si rappresenta l'opportunità di incaricare la competente Direzione regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto anche attraverso l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di aggiornamento che eventualmente dovessero rendersi necessari ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni della Direttiva, Allegato B.

Ciò premesso, si propone di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

-       l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro con svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, Allegato A

-       la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B;

-       gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C.

Le domande di ammissione al riconoscimento regionale e relativi allegati dovranno essere spedite con le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta S Lucia, 23 - 30121 Venezia entro e non oltre il 30 settembre 2014, pena l'esclusione. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dalla Direzione regionale Formazione.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-      UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-      VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

-      VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro del 26/01/2006, per la qualificazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006;

-      VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006 di adozione del documento concernente le "Linee-guida interpretative" dell'Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 26 gennaio 2006;

-      VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

-      VISTE le LLRR n. 10/1990 e 19/2002;

-      VISTO l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

delibera

1.         di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.         di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente approvati, l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro con svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, Allegato A;

3.         di stabilire che l'Avviso pubblico suddetto, Allegato A, venga pubblicato per ciascuna delle annualità di vigenza;

4.         di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la relativa Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro con svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, Allegato B e gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C;

5.         di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento regionale e relativi allegati dovranno essere spedite con le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta S Lucia, 23 - 30121 Venezia entro e non oltre il 30 settembre 2014, pena l'esclusione. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;

6.         di affidare la valutazione dei progetti pervenuti alla Direzione regionale Formazione;

7.         di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.         di incaricare la Direzione regionale Formazione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di aggiornamento che dovessero rendersi necessari ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni della citata Direttiva, Allegato B;

9.         di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

399_AllegatoA_238837.pdf
399_AllegatoB_238837.pdf
399_AllegatoC_238837.pdf

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