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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 23 del 27 marzo 2012


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 337 del 06 marzo 2012

Disposizioni in materia di tirocini. Deliberazione/CR n. 147 del 29.12.2011.


Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento è finalizzato a disciplinare l'utilizzo dei tirocini nella Regione del Veneto in applicazione dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 alla luce dell'art. 11 DL 138/2011 convertito con legge 148/2011

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La legge regionale 13 marzo 2009 n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" all'art. 41, comma 4, ha previsto che la Giunta regionale adotti disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, prevedendo, al successivo comma 5, gli oggetti di tale disciplina:

a) i limiti numerici dei tirocini;

b) le caratteristiche dei soggetti promotori e dei soggetti destinatari;

c) la durata dei tirocini, che non può superare i nove mesi, estensibili a diciotto esclusivamente nel caso di iniziative rivolte a persone con disabilità;

d) le caratteristiche delle convenzioni e dei progetti formativi e di orientamento;

e) i criteri di coerenza tra i percorsi di formazione formale e i tirocini organizzati in relazione a tali percorsi;

f) le modalità di rilascio delle certificazioni di svolgimento dei tirocini, finalizzate anche al riconoscimento del credito formativo.

Nell'assumere tali disposizioni la Giunta, oltre ai pareri degli organismi di concertazione e di coordinamento istituzionale di cui agli artt. 6 e 7 della legge regionale n. 3 del 2009, deve acquisire anche il parere della Commissione consiliare competente.

E' noto che la materia dei tirocini attiene all'ambito della formazione e del lavoro e rientra, perciò, a pieno titolo, nella competenza legislativa regionale. Tuttavia, la scorsa estate il legislatore nazionale, con il decreto legge 13.08.2011 n. 138, convertito con legge 14.09.2011 n. 148, all'art. 11 è intervenuto sulla materia prevedendo un livello essenziale di tutela per l'attivazione dei tirocini. La finalità è di limitare i possibili abusi di tale istituto e di promuovere al contempo, quale strumento fondamentale per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, il contratto di apprendistato.

Per fare questo la norma nazionale ha stabilito, da un lato, la necessità che le Regioni disciplinino puntualmente i soggetti promotori affinché questi possano garantire la serietà dei tirocini e, dall'altro lato, ha previsto che, di norma, possano essere promossi tirocini unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio e per una durata non superiore a 6 mesi proroghe comprese.

L'entrata in vigore di questa disposizione ha peraltro creato molte incertezze interpretative anche nella nostra Regione. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con propria circolare n. 24 del 12.09.2011 ha chiarito che esistono molte tipologie di tirocinio e che questa, pur rimanendo tipicamente un'esperienza formativa e di orientamento, può diversificarsi a seconda dei soggetti che sono coinvolti. Infatti, oltre ai tirocini propriamente formativi e di orientamento destinati ai giovani, vi sono i tirocini curricolari, che riguardano allievi e studenti all'interno dei percorsi di studio, i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro per disoccupati e inoccupati, i c.d. tirocini estivi di orientamento e altre ancora più specifiche tipologie.

Il tirocinio non è, in ogni caso, un rapporto di lavoro, ma un'esperienza che si svolge in ambito lavorativo finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione.

La legge regionale, pur richiamando i soli tirocini formativi e di orientamento può riferirsi a tutte le diverse forme di tirocinio che hanno, pur con caratteristiche diversificate, comune finalità formativa e di orientamento.

Con il presente provvedimento pertanto si intende dare attuazione organica al disposto dell'art. 41 della legge regionale n. 3 del 2009 dettando disposizioni su tutti gli aspetti previsti dal comma 5, nel rispetto dei livelli essenziali e dei principi fondamentali della legislazione nazionale.

Le disposizioni approvate con il presente atto e contenute nell'allegato A sono perciò un testo organico per l'applicazione del tirocinio in Veneto. Le sole tipologie di tirocinio escluse dalla regolazione sono i tirocini curricolari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa, i tirocini per l'accesso alla professione, disciplinati da specifiche normative di settore, e i tirocini per i migranti extracomunitari all'interno delle quote di ingresso, soggetti a normativa speciale.

L'ambito di applicazione della disciplina perfezionato il procedimento di approvazione, sono i tirocini che si svolgono materialmente in luoghi di lavoro della Regione Veneto presso datori di lavoro pubblici o privati.

L'allegato A, parte integrante della presente deliberazione, definisce i soggetti destinatari in relazione alle diverse tipologie di tirocinio, i limiti numerici di tirocini avviabili contemporaneamente presso lo stesso soggetto ospitante, i soggetti promotori di tirocini e le caratteristiche che devono avere, essendo questi ultimi, in particolare, garanti della qualità dell'esperienza formativa. Sono inoltre definiti, nel rispetto dei limiti nazionali e dell'art. 41 della legge regionale n. 3 del 2009, le diverse durate del tirocinio, la non ripetibilità presso il medesimo soggetto ospitante, ad eccezione che per disabili o svantaggiati all'interno di percorsi riabilitativi su richiesta dei servizi pubblici e dei tirocini estivi di orientamento.

Per ciascun tirocinio deve essere sottoscritta una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, oltre a un piano formativo che deve contenere le finalità e gli obiettivi specifici del tirocinio in riferimento alle competenze da acquisire, le attività a cui il tirocinante va adibito per l'apprendimento di tali competenze e le eventuali facilitazioni. Gli schemi di convenzione e progetto formativo saranno successivamente demandati all'approvazione della Direzione competente in materia di lavoro.

Particolare attenzione è riservata all'attività di accompagnamento da parte dei tutor, cioè delle persone che hanno il compito di seguire il tirocinante nel percorso formativo, sia del soggetto promotore che del soggetto ospitante. Alla fine del percorso il datore di lavoro presso cui si è svolta l'esperienza rilascia al tirocinante un'attestazione riguardante l'attività svolta e le competenze acquisite.

Come previsto dall'art. 41, comma 4, della legge regionale n. 3 del 2009, il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del Comitato di coordinamento istituzionale che nelle sedute del 29.11.2011 hanno espresso parere favorevole.

Con Deliberazione/CR 147 del 29 dicembre 2011 è stato chiesto il parere alla commissione consiliare competente in materia di lavoro, la quale, esaminata la proposta della Giunta nella seduta del 26 gennaio 2012 ha espresso, all'unanimità, parere favorevole con le seguenti modifiche recepite nell'allegato A alla presente deliberazione:

-          all'art. 6 dell'allegato A l'inserimento tra i soggetti promotori di tirocini delle cooperative sociali di tipo A iscritte nell'albo regionale per la promozione di esperienze di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, limitatamente ai soggetti in condizione di svantaggio che sono stati presi in carico per effettuare un percorso di inserimento/reinserimento sociale e lavorativo;

-          al comma 2 dell'art. 5 dell'allegato A l'eliminazione delle parole "inserimento lavorativo soggetti svantaggiati" riportate tra parentesi;

-          la possibilità di prevedere nel provvedimento e nelle allegate disposizionila corresponsione di rimborso spese ai soggetti tirocinanti, riportata all'art. 12 comma 4 dell'allegato A.

La Giunta regionale, su indicazione della terza commissione consiliare, si impegna a favorire la realizzazione di tirocini di qualità, anche sostenendo, compatibilmente con le risorse regionali, la possibilità di riconoscere ai tirocinanti erogazioni a titolo di rimborso spese, attraverso i soggetti promotori, i soggetti ospitanti o altre forme.

Delle suddette modifiche saranno informati i componenti degli organismi di concertazione succitati nella prima seduta utile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          Visto l'art. 11 DL 13.08.2011 n. 138, convertito con legge 14.09.2011 n. 148;

-          Visto l'art. 18 della legge 24.06.1997 n. 196;

-          Visto il decreto interministeriale 25.03.1998 n. 142;

-          Visto l'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3

-          Visto il parere favorevole, obbligatorio e non vincolante, espresso dalla Commissione di concertazione tra le parti sociali e dal Comitato di coordinamento istituzionale del 29.11.2011;

-          Vista la CR n. 147 del 29.12.2011;

-          Visto il parere favorevole con modifiche della terza commissione consiliare n. 205 del 26.01.2012;

delibera

1.       di dare atto che le premesse formano parte integrante ed essenziale della presente deliberazione;

2.       di approvare l'allegato A alla presente deliberazione "Disposizioni in materia di tirocinio in applicazione dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3",integrato con le modifiche di cui in premessa, indicate dalla terza Commissione Consiliare;

3.       di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

337_AllegatoA_238645.pdf

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