Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 17 del 28 febbraio 2012


Materia: Statuti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 210 del 07 febbraio 2012

Statuto della Regione del Veneto. Controllo ai sensi dell'art. 123, comma 2 della Costituzione.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con deliberazione legislativa n. 19 del 18 ottobre 2011 il Consiglio regionale del Veneto, nella seduta pubblica n. 76, ha approvato in prima lettura il nuovo Statuto regionale.

Con deliberazione legislativa n. 1 dell'11 gennaio 2012 il Consiglio regionale del Veneto, nella seduta pubblica n. 95, ha approvato in seconda lettura il nuovo Statuto regionale.

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 28/2003 il Consiglio regionale ha trasmesso il testo dello Statuto del Veneto alla Giunta regionale per la successiva pubblicazione nel B.U.R. che è avvenuta il 13 gennaio 2012 nel Bollettino n. 5.

Ai sensi dell'art. 123, comma 2 della Costituzione "Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla loro pubblicazione".

Come da prassi consolidata, nella procedura istruttoria, svolta dal Dipartimento per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri sui provvedimenti legislativi di competenza regionale, è prevista una forma d'interlocuzione informale con le Regioni, finalizzata all'acquisizione di maggiori elementi delle norme in esame per scongiurare un'eventuale impugnativa davanti alla Corte Costituzionale.

In aderenza allo spirito di leale collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra le Istituzioni interessate, il Dipartimento per gli Affari Regionali ha formulato agli uffici della Giunta regionale il seguente rilievo in materia di autonomia finanziaria:

"l'art. 30, comma 4, del nuovo Statuto, rubricato "Autonomìa finanziaria" prevede il principio in base al quale la Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, "adatta i vincoli posti dalla legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica alle specifiche esigenze dei Veneto ".

Al riguardo lo Stato ritiene che siffatto principio sia in totale violazione dell'art. 119, comma 2 della Costituzione, ai sensi del quale, invece "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni ... stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario"; principi, questi che hanno ispirato l'intero impianto del federalismo fiscale, dalla Legge n. 42/2009 ai vari decreti delegati emanati in materia.

Ad accedere all'impostazione sottesa alla norma censurata, infatti, l'adattamento dei vincoli derivanti dalle norme statali di coordinamento della finanza pubblica alle esigenze della specifica realtà territoriale potrebbe, in ipotesi, tradursi nella sostanziale elusione della necessaria osservanza di siffatti vincoli".

Dall'esame approfondito del rilievo in questione, operato dalla Giunta regionale in collaborazione con il Consiglio regionale, anche alla luce di quanto contenuto nella relazione della Commissione per lo Statuto e per il Regolamento del Consiglio che accompagna lo Statuto, si ritiene non sussista alcun intento elusivo dei principi costituzionali e della normativa esistente. L'articolo 119 della Costituzione vincola, infatti, la legislazione regionale al rispetto dei "principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario". La norma costituzionale fa quindi riferimento a "principi di coordinamento" e a "principi del sistema tributario", implicando quindi (come è nella natura propria dei principi) il riconoscimento di uno spazio all'autonomia regionale nell'adeguare alle proprie specificità, secondo quanto concesso dai principi stessi, il proprio ordinamento.

La stessa Corte Costituzionale, nella sentenza n. 102 del 2008, ha chiarito in questi termini la portata del nuovo art. 119 della Costituzione in relazione alla generalità delle Regioni, precisando che "il nuovo Titolo V della Parte II della Costituzione prevede che: a) lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di

«sistema tributario [...] dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.); b) le Regioni hanno potestà legislativa esclusiva nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato, con riguardo, beninteso, ai presupposti d'imposta collegati al territorio di ciascuna Regione e sempre che l'esercizio di tale facoltà non si traduca in un dazio o in un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (artt. 117, quarto comma, e 120, primo comma, Cost.); c) le Regioni e gli enti locali «stabiliscono e applicano tributi e entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i principî di coordinamento [...] del sistema tributario» (art. 119, secondo comma, Cost.); d) lo Stato e le Regioni hanno competenza legislativa concorrente nella materia del «coordinamento [...] del sistema tributario», nella quale è riservata alla competenza legislativa dello Stato la determinazione dei princípi fondamentali".

Nell'ambito di questa autonomia costituzionalmente riconosciuta l'articolo 30, comma 4, dello Statuto prevede che la Regione, in esplicazione dell'autonomia finanziaria, adatti i vincoli statali alle specificità del Veneto, mutuando quindi in dovere per il legislatore regionale veneto quella che è una facoltà riconosciuta alle Regioni dall'ordinamento costituzionale e statale, le cui disposizioni sono appunto riprese dalla disposizione statutaria richiamata.

La specifica facoltà in parola, peraltro, è stata ripetutamente codificata, negli stessi termini riprodotti dal comma 4 dell'art. 30 dello Statuto (adattamento dei vincoli previa concertazione con gli enti locali) dalla legislazione statale, in particolare attraverso: l'articolo 17, comma 1, lett. c), della Legge delega sul federalismo fiscale n. 42/2009 ("regioni che possono adattare, previa concertazione con gli enti locali ricadenti nel proprio territorio regionale, le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, differenziando le regole di evoluzione dei flussi finanziari dei singoli enti in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle diverse regioni"); l'articolo 77 ter, comma 11, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; l'articolo 1, comma 141, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011".

In generale, ad ogni modo, va infine evidenziato come lo Statuto rivendichi più e più volte, innanzitutto all'articolo 1, la sua coerenza con la Costituzione italiana, ribadita poi nello stesso art. 30, relativo all'autonomia finanziaria, che al comma 1, precisa: "La Regione ha autonomia finanziaria, che esercita nel rispetto della Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalla leggi dello Stato".

Ciò è del resto ripetutamente ribadito nella relazione accompagnatoria alla deliberazione legislativa statutaria approvata in seconda lettura il giorno 11 gennaio 2012. Qualsiasi operazione ermeneutica non può prescindere da questa considerazione. Se anche nei casi sopra indicati si desse una possibilità di interpretazione non conforme alla Costituzione, interpretazione che in verità non si ravvisa, comunque aronte di due ipotesi interpretative andrebbe scelta quella conforme alla Costituzione. E ciò non solo e non tanto in attuazione dei generali canoni interpretativi, quanto proprio per diretta interpretazione sistematica del testo statutario nel suo insieme; se si vuole, per il combinato disposto dell'articolo 1 con gli altri articoli.

Il Presidente conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

delibera

1. di approvare le premesse da considerare come parte sostanziale del presente atto;

2. di ribadire, quindi, che con la norma di cui all'articolo 30, comma 4 del nuovo Statuto, rubricato "Autonomia finanziaria", la Regione non viola i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e non intende procedere ad alcuna elusione di tali vincoli ed in particolare di quelli relativi al rispetto del patto di stabilità interno e dei limiti di indebitamento;

3. di impegnarsi, alla prima revisione utile dello Statuto, a cambiare la norma di cui al punto precedente in senso conforme all'interpretazione ivi data;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Torna indietro