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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 27 gennaio 2012


Materia: Difesa del suolo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2373 del 29 dicembre 2011

L.R. 16 agosto 2007 n. 20 - art. 3. Adeguamento dei criteri di determinazione delle indennità di servitù di allagamento per la realizzazione di interventi per la laminazione delle piene. (DGR n. 127/CR in data 22.11.2011)

Note per la trasparenza:

Adeguamento ed aggiornamento dei criteri di determinazione delle indennità di servitù di allagamento da costituire nei terreni di proprietà privata , ai sensi dell'art. 3 della L.R. 16.08.2007 n. 20, per la realizzazione di interventi per la laminazione delle piene.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Come noto negli ultimi mesi il territorio veneto è stato interessato da piogge di carattere straordinario per persistenza; tre sono stati i fenomeni alluvionali, il più dannoso è stato quello del 31 ottobre - 31 novembre 2010, estremo quello del 24-25 dicembre 2010, ripetutosi anche il 16-17 marzo 2011. Nei tre casi le portate generate nei tratti di pianura dei principali fiumi sono state sempre analoghe o superiori a quelle rilevate nel novembre 1966.

Tali portate hanno provocato numerose rotte arginali e l'allagamento di quasi 15.000 ettari di territorio di pianura urbanizzato e coltivato; numerose sono state anche le frane e gli smottamenti nei territori collinari e montani.

Tali circostanze hanno messo in evidenza l'esigenza di realizzare con ogni possibile tempestività oltre a interventi di mitigazione, anche casse di espansione, al fine di garantire condizioni di sicurezza al territorio veneto; la conseguente previsione della costituzione di servitù sulle aree interessate dall'espansione delle acque, quali quelle ricadenti nei bacini di laminazione, è stata prevista dall'art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge finanziaria 2006 in materia di difesa del suolo, lavori pubblici e ambiente".

Il citato art. 3 "Regime indennitario per la realizzazione dei interventi per la riduzione delle piene", prevede infatti che, nell'ipotesi in cui non si proceda all'espropriazione, venga disposta la costituzione di servitù sulle aree interessate dalla espansione delle acque di piena dei corsi d'acqua superficiali ricadenti nei bacini di laminazione delle piene: nel caso specifico la servitù deve intendersi "di allagamento".

In proposito, va evidenziato che gli interventi per la realizzazione dei bacini di laminazione di cui al citato art. 3 della legge regionale n. 20/2007, devono venir attuati al fine di conseguire l'interesse della collettività, consistente nella riduzione del rischio di allagamenti causati da alluvionamenti o danneggiamenti di opere preposte alla difesa idraulica del territorio.

La costituzione di una servitù di allagamento, alternativa all'espropriazione per pubblica utilità, garantisce il conseguimento dell'interesse collettivo, nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità della azione pubblica, consentendo, inoltre, al titolare del diritto di proprietà e/o al conduttore, di continuare a utilizzare il fondo nelle finalità precedenti alla costituzione della servitù, corrispondenti alla coltivazione agraria.

Pertanto, con l'asservimento, il privato conserva la titolarità del proprio fondo e, soprattutto, può continuare a esercitare l'attività agricola sul medesimo mantenendone la fonte di reddito; parimenti, la Regione potrà procedere all'allagamento controllato dei fondi agricoli asserviti, non compromettendo la coltivazione agraria dei titolari e/o conduttori dei fondi.

Una prima definizione dei criteri di calcolo dell'indennizzo per l'apposizione della servitù di allagamento si è avuto con deliberazione della Giunta regionale 22 settembre 2009, n. 2751, su cui è stato previamente acquisito il parere favorevole della settima Commissione consiliare n. 705/2009.

Ciò posto, occorre altresì evidenziare come all'esito dei ripetuti incontri e sopralluoghi nelle aree interessate dagli eventi alluvionali narrati in premessa, nei quali veniva sollecitata ogni soluzione per l'immediata realizzazione degli intereventi per la riduzione del rischio idraulico nel territorio Veneto, sia emersa la necessità di pervenire ad un Accordo tra i diversi Soggetti attuatori degli interventi, le Amministrazioni interessate, nonché le Organizzazioni professionali agricole e della proprietà fondiaria.

Conseguentemente è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro, nell'ambito del quale è stato evidenziato che il documento oggetto della citata approvazione della Giunta regionale del settembre 2009 richiedeva una parziale revisione, al fine di garantire la semplificazione del procedimento, la tempestività dell'azione amministrativa e la valorizzazione del ruolo dell'agricoltura negli ambiti interessati dall'alluvionamento controllato, sia in termini quali-quantitativi, che di tipicità delle medesime.

In tali aree, infatti, le soluzioni progettuali che verranno adottate saranno idonee a garantire l'esercizio delle attività agricole anche di pregio presenti nel contesto territoriale in cui ricadono, assicurando la tutela delle condizioni reddituali presenti prima della esecuzione degli interventi.

Tale gruppo di lavoro ha portato alla redazione di un "Accordo sul regime indennitario per l'imposizione della servitù di allagamento per la realizzazione degli interventi per la laminazione delle piene", che costituisce Allegato A al presente provvedimento, composto da diciassette articoli che disciplinano le modalità e i termini per le procedure di occupazione e di eventuali contenziosi.

Va altresì precisato che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, I^ Serie Speciale n. 26 del 15 giugno 2011 della Sentenza 10 giugno 2011, n. 181, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sia dell'art. 5 bis, comma 4 del D.L. 11 luglio n 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359 che, consequenzialmente, dei commi 2 e 3 dell'art. 40, DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" - e nelle more dell'adozione di eventuali disposizioni legislative in ottemperanza alla decisione della Consulta, da recepirsi con apposito successivo provvedimento - l'indennità di servitù di allagamento di cui al presente provvedimento non può più essere commisurata al Valore Agricolo Medio (V.A.M.), ma bensì al valore di mercato del bene, secondo quanto previsto dalla normativa previgente alle norme dichiarate incostituzionali e in ottemperanza alle statuizioni dello stesso Giudice Costituzionale.

Il succitato Accordo trova completamento negli allegati di seguito elencati, che unitamente all'allegato A, costituiscono parte integrante al presente provvedimento:

-                      Allegato A1 "Criteri di valutazione delle Servitù di allagamento";

-                      Allegato A2 "Dichiarazione di manleva per occupazione temporanea di cui all'art. 3";

-                      Allegato A3 "Occupazione temporanea di cui all'articolo 3 dell'Accordo";

-                     Allegato A4 "Procedure per la occupazione e la riconsegna delle aree agli articoli da 9 a 13 dell'Accordo;

Relativamente a quanto contenuto nel sopraccitato allegato A1, che costituisce modifica del precedente documento approvato dalla Giunta regionale n. 2751 del 22 settembre 2009, che si ritiene superato e sostituito, si è reso necessario acquisire il parere della Settima Commissione consiliare, in adempimento al disposto del citato art. 3 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 20; in relazione a quanto sopra la Giunta regionale con provvedimento n. 127/CR in data 22.11.2011 ha richiesto il citato parere alla competente Commissione Consiliare.

In data 02.12.2011 la VII Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole (parere n. 190), all'unanimità, in ordine alla proposta della Giunta regionale di cui sopra, relativamente all'Allegato A1 "Criteri di valutazione delle Servitù di allagamento".

In analogia a quanto già approvato con la citata deliberazione n. 2751 del 22.09.2009 l'indennità da servitù di allagamento in parola, risulta composta da un indennizzo correlato alla perdita di valore del bene, nonché da un indennizzo derivante dai danni procurati alla produzione per effetto della realizzazione del bacino di laminazione; va da sé che ai proprietari degli immobili assoggettati a servitù saranno altresì ristorati per l'eventuale prelievo di materiale utilizzato in sito, o meno, per la realizzazione delle opere di laminazione in argomento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo3, comma 5 della legge regionale16 agosto 2007, n.20;

VISTO il DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTA la Sentenza 10 giugno 2011, n. 181 della Corte Costituzionale

delibera

1.       di approvare, per le motivazioni illustrate nella premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A, contenente l'Accordo sul regime indennitario per l'imposizione della di servitù di allagamento per la realizzazione di interventi per la laminazione delle piene;

2.       di approvare, a seguito del parere favorevole n. 190 espresso in data 02.12.2011 dalla settima Commissione consiliare, l'Allegato A1 "Criteri di valutazione delle Servitù di allagamento", parte integrante del presente provvedimento, indispensabile per la realizzazione di interventi per la laminazione delle piene, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 16.08.2007 n. 20;

3.       di approvare, altresì gli allegati sottoindicati che unitamente all'Allegato A, costituiscono parte integrante al presente provvedimento:

Allegato A2 "Dichiarazione di manleva per occupazione temporanea di cui all'art. 3";

Allegato A3 "Occupazione temporanea di cui all'articolo 3 dell'Accordo";

Allegato A4 "Procedure per la occupazione e la riconsegna delle aree agli articoli da 9 a 13 dell'Accordo;

1.       

4.       di commisurare l'indennità di servitù di allagamento al valore di mercato del bene, in luogo del Valore Agricolo Medio (V.A.M.) di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 40, DPR 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" dichiarati costituzionalmente illegittimi con Sentenza 10 giugno 2011, n. 181 della Corte Costituzionale e conseguentemente da disapplicasi, nelle more dell'adozione di eventuali disposizioni legislative in ottemperanza alla decisione della Consulta, da recepirsi con apposito successivo provvedimento;

5.       di ritenere superati i "Criteri di valutazione delle Servitù di allagamento", già approvati dalla Giunta regionale con deliberazione 22 settembre 2009, n. 2751, che vengono, pertanto, sostituiti con quelli di cui all'allegato A1 al presente provvedimento;

6.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2373_AllegatoA1_237305.pdf
2373_AllegatoA2_237305.pdf
2373_AllegatoA3_237305.pdf
2373_AllegatoA4_237305.pdf
2373_AllegatoA_237305.pdf

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