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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 20 gennaio 2012


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2462 del 29 dicembre 2011

Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2012.


Note per la trasparenza:

Il provvedimento fornisce disposizioni applicative per l'anno 2012 in materia di Condizionalità, in recepimento del Regolamento (CE) n. 73/2009, del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., tenendo conto degli aggiornamenti normativi intervenuti nel corso del 2011 e delle modifiche esito dell'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il giorno 15 dicembre 2011.

L'Assessore Regionale Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Il regime di "Condizionalità" in agricoltura è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, che ne ha ampliato - tra l'altro - l'ambito di applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

In base a tale regime, ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare nelle Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali secondo disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale.

Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole. Per quanto riguarda le buone condizioni agronomiche e ambientali, inoltre, gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità, rispettando i requisiti minimi in parola.

Atti, Norme e Standard di Condizionalità costituiscono "baseline" anche per le aziende agricole beneficiarie di indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del Regolamento (CE) n. 1698/05 sullo Sviluppo Rurale.

Inoltre, Atti, Norme e Standard di Condizionalità sono presupposto per il riconoscimento dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino.

Il richiamato regolamento (CE) n. 73/2009 ha apportato, inoltre, una serie di modifiche al sistema di calcolo di riduzioni ed esclusioni per l'agricoltore che non ottempera a quanto disposto dalla Condizionalità, oltre che ampliare, con l'Allegato III, gli obiettivi di gestione sostenibile attraverso l'applicazione delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, promuovendo dapprima l'applicazione, dal 1° gennaio 2010, di un nuovo obiettivo volto alla protezione e gestione delle risorse idriche e, a partire dal 1° gennaio 2012, di un ulteriore obiettivo inerente l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

I vincoli e gli impegni di Condizionalità che devono trovare applicazione nell'anno 2012 sono dettagliati nei due allegati al presente provvedimento: il primo (allegato A) riguarda i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e il secondo (allegato B) è relativo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). I due allegati riportano la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun Criterio di Gestione Obbligatoria, Norma e Standard, i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione valevole a partire dal 1° gennaio 2012 nella Regione del Veneto.

La struttura dell'allegato A edell'allegato B della presente deliberazione, pertanto, deriva anche per l'anno 2012 direttamente dal DM 22 dicembre 2009, n. 30125, come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 (GU n. 176 del 30 luglio 2011) e s.m.i.. Il presente provvedimento tiene anche conto di tutte le modifiche normative già concordate in sede nazionale ad integrazione ed aggiornamento del DM 30125/2009, che saranno formalizzate con DM in corso di emanazione e che sono state oggetto di approvazione in sede di Comitato Tecnico Agricoltura della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il giorno 15 dicembre 2011.

Il provvedimento di attuazione della Condizionalità per l'anno 2012 tiene altresì conto, per quanto riguarda i Criteri di Gestione obbligatori, degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito regionale durante l'anno 2011. La principale modifica riguarda l'Atto A4, che ha visto il recepimento del II Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, nonché della deroga alla Direttiva Nitrati, concessa dalla Commissione Europea con Decisione n. 2011/721/UE del 3 novembre u.s..

Per quanto riguarda le BCAA, viene introdotta l'applicazione del nuovo Standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua", ai sensi di quanto disposto dall'art. 149, comma c) del Regolamento n. 73/2009, secondo cui l'introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, previste all'Allegato III, ha come termine ultimo il 1° gennaio 2012.

Sulla base del Decreto Ministeriale in oggetto e degli specifici recepimenti normativi regionali, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, disporrà, con propria circolare - sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui all'articolo 11 del DM - i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità.

Conseguentemente a tale provvedimento, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, una volta predisposta la circolare AGEA di controllo Condizionalità per l'anno 2012, potrà approvare il manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità e le check list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori, Norme e Standard, che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco della Condizionalità nella campagna 2012.

Considerato che le Regioni debbono recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, applicandole a partire dal 1° gennaio 2012, si rende pertanto necessario procedere all'approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità, così come definite nell'allegato A e nell'allegato B, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;

VISTO il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTO il regolamento (CE) n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e s.m.i.;

VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s.m.i.;

VISTO il Reg. (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i. per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg. (CE) n. 1975/2006;

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e s.m.i.;

VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 riguardante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO il DM del 5 agosto 2004, n. 1787, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e in particolare l'articolo 5 (Condizionalità);

VISTA la nota della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale della Commissione Europea Ref. Ares(2010) 938724 - 13/12/2010, che rileva che il regolamento (CE) n. 1234/2007, per quanto riguarda le azioni ambientali nell'ambito dei programmi operativi del settore ortofrutticolo (art. 103 quater regolamento (CE) n.1234/2007), non stabilisce per i beneficiari dei relativi aiuti la riduzione o l'esclusione dei pagamenti agroambientali erogati ¿ da erogare, in caso di non rispetto delle norme obbligatorie applicabili per la condizionalità;

VISTO il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale";

VISTO il successivo DM 13 maggio 2011, n. 10346 di modifica del DM 30125/2009, nonché le modifiche ed integrazioni approvate dal Comitato tecnico Agricoltura della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 15 dicembre 2011;

CONSIDERATO che ai sensi del decreto di cui sopra, ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, e agli Allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, le Regioni e Province autonome devono definire, con propri provvedimenti, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale a decorrere dal 1° gennaio 2012, in base agli Atti elencati nell'Allegato 1 ed alle Norme e agli Standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'Allegato 2 al decreto 30125/2009 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, necessario dettare disposizioni urgenti per la definizione per l'anno 2012, del regime di Condizionalità per la Regione Veneto, volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori delle Norme e degli Standard relativi alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, e ad istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti ove tali requisiti non siano rispettati;


delibera

1.    di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II - Condizionalità del DM 22 dicembre 2009 n. 30125, come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e s.m.i., per l'anno 2012, si applicano:

a)        ai beneficiari dei pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009;

b)        ai beneficiari delle indennità e pagamenti di cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/2005;

c)        ai beneficiari dei pagamenti, relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, ai programmi di sostegno per la vendemmia verde o ai pagamenti del premio di estirpazione vigneti, di cui alla vigente OCM vino;

2.    di dare atto che le disposizioni di cui al Capo III - Disposizioni Specifiche per lo Sviluppo Rurale del DM 22 dicembre 2009, n. 30125, come modificato dal DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e s.m.i., si applicano ai beneficiari delle misure di sostegno previste dagli articoli 63, lettera c), 66 e 68 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., nonché alle misure di sostegno definite all'articolo 6 e all'articolo 25 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 e s.m.i.;

3.    di dare atto che ai sensi del DM 22 dicembre 2009, n. 30125, articolo 2, comma 1, si intende per:

a)    "Atto": ciascuna delle direttive e dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 5 e all'Allegato II del regolamento (CE) n. 73/09, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come elencati nell'Allegato 1 al richiamato DM;

b)    "Norma": l'insieme degli Standard come definiti dall'allegato II e riconducibili agli obiettivi come definiti dall'Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09;

c)    "Standard": le disposizioni relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui agli articoli 4 e 6 e all'Allegato III del regolamento (CE) n. 73/09, così come definite nell'Allegato 2 al DM 30125/2009;

4.    di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle particelle, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione di Atti, Norme e Standard, sono di seguito indicate:

a)    superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1120/2009;

b)    superfici ritirate dalla produzione mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;

c)    pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009;

d)    oliveti, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;

e)    vigneti, come individuati ai sensi dell'articolo 75 del regolamento (CE) n. 555/2008, con riferimento al mantenimento delle piante in buone condizioni vegetative;

f)qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 o delle indennità e pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 o dei pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno dell'OCM vino per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o nell'ambito dei programmi di sostegno per la vendemmia verde o dei pagamenti del premio di estirpazione;

5.    di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato A, elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2012, a norma dell'art. 5 e dell'allegato II al regolamento (CE) n. 73/2009;

6.    di approvare, per quanto esposto in premessa, l'allegato B,elenco delle Norme e degli Standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2012 a norma dell'art. 56 e dell'allegato III al regolamento (CE) n. 73/2009;

7.    di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli definiti dall'Allegato 8 al DM n. 10346 del 13 maggio 2011 e s.m.i., così come modificate in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2011, ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell'applicazione regionale per l'anno 2012;

8.    di prevedere che l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - AVEPA adotti, in accordo con la Direzione Agroambiente ed in base al contenuto del documento relativo agli indici di verifica e alla graduazione del livello di violazione della Condizionalità redatto da AGEA per il 2012, il decreto contenente gli indicatori di verifica da applicare in relazione ai contenuti dei citati allegati A e B, di cui ai precedenti punti 5 e 6, nonché le modalità di eventuale collaborazione con gli Enti che possono essere delegati al controllo di Atti, Norme e Standard;

9.    di incaricare il Dirigente della Direzione Agroambiente del successivo eventuale perfezionamento degli allegati A e B, di cui ai precedenti punti 5 e 6, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per l'applicazione della Condizionalità per l'anno 2012;

10.di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11.di incaricare la Direzione regionale Agroambiente dell'esecuzione del presente atto;

12.di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.


(seguono allegati)

2462_AllegatoA_237228.pdf
2462_AllegatoB_237228.pdf

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