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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 8 del 24 gennaio 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2506 del 29 dicembre 2011

Coordinatore pedagogico nei servizi alla prima infanzia: L.R. N. 22/2002, DGR n. 84/2007.

Note per la trasparenza:

riconoscimento del ruolo di "coordinatore pedagogico facente funzioni" per diplomati con titoli rilasciati dalla Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione (SISF) di Venezia-Mestre per il "corso biennale di specializzazione e qualificazione in coordinatori psicopedagogici e consulenti educativi dei servizi per la prima infanzia" svolti negli aa.aa. 2007/08, 2008/09, 2009/10, a coloro che non sono in possesso del diploma di laurea.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 84 del 16.01.2007 la Regione del Veneto ha definito requisiti e relativi standard per autorizzare all'esercizio ed accreditare a livello istituzionale le strutture socio sanitarie e sociali.

Tra gli standard richiesti in fase di accreditamento istituzionale per i servizi alla prima infanzia vi è la figura del coordinatore pedagogico per il quale è richiesto il diploma di laurea in campo psico-pedagogico.

È quindi ovvio che il diploma di laurea non può essere sostituito da altri titoli di studio e dev'essere la condizione sine qua non per svolgere la funzione di coordinamento nei servizi alla prima infanzia.

Fatta questa premessa si è reso evidente, successivamente all'emanazione del provvedimento regionale n. 84 del 2007, che sul territorio non vi erano sufficienti figure atte a svolgere tale compito.

Contemporaneamente la Scuola Superiore Internazionale di Scienze della Formazione (SISF) -aggregata alla Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università Pontificia Salesiana di Roma - con sede a Venezia-Mestre iniziava nell'a.a. 2006/07 il corso biennale di specializzazione e qualificazione in "coordinatori psicopedagogici e consulenti educativi dei servizi per la prima infanzia". I destinatari del citato corso erano laureati in scienze dell'educazione, della formazione e psicologi, nonché gli insegnanti ed educatori professionali diplomati che operavano in strutture educative della prima infanzia da almeno cinque anni.

L'indicazione espressa nella "guida alla realizzazione di un servizio per la prima infanzia"- edizione 2008 - esplicita un orientamento dei tecnici della Direzione Regionale, i quali per venire incontro ad un'estensione un po' elastica dei requisiti di accesso al Master in discussione, proponevano la possibilità "di considerare" l'eventuale riconoscimento, con la raccomandazione a suo tempo verbalmente espressa di non iscrivere più al Master per gli anni successivi persone senza diploma di laurea.

E' chiaro che l'accreditamento non lascia alcun margine di dubbio circa l'obbligatorietà del possesso del titolo di laurea, va specificato che la guida citata non ha forza di atto deliberativo e nemmeno di legge.

La richiesta di parere sul master biennale, presentata dalla SISF, ai fini del riconoscimento quale titolo per il coordinatore pedagogico nei servizi alla prima infanzia è stata valutata dalla Commissione Tecnica Consultiva in ambito sociosanitario e sociale nella seduta del 29 settembre 2010 che testualmente si è così espressa: "I corsi di perfezionamento o i master post laurea costituiscono un ulteriore proseguimento del percorso formativo di base, aventi un carattere facoltativo, i quali realizzano indubbiamente un arricchimento personale e professionale, tuttavia, è necessario considerare che per lo svolgimento della "funzione di coordinatore pedagogico" nessuna norma impone il possesso di titoli specifici.

Inoltre, esistendo una variegata offerta formativa nel settore, che viene profusa da molti Atenei ed Enti formativi, non si ritiene opportuno introdurre quale requisito per l'accreditamento il corso specifico prospettato dalla SISF.

Pertanto, la commissione è concorde nel ritenere che per la figura del coordinatore pedagogico il titolo di studio di base richiesto, ai fini dell'accreditamento, debba essere costituito unicamente dalla laurea in campo psicopedagogico come già statuito negli standard di cui alla DGR n. 84/2007, e che nessun master o corso di perfezionamento possa essere richiesto quale requisito ulteriore al titolo di studio."

Per quanto sopra esposto, si propone di riconoscere ai diplomati non in possesso del diploma di laurea, il ruolo di "coordinatore pedagogico facente funzioni" valido ai fini dell'accreditamento dei servizi alla prima infanzia ai sensi della L.R. n. 22/02, solo per coloro i quali abbiano concluso il corso di studi negli aa.aa. 2007-08, 2008-09, 2009-10, ovvero negli anni antecedenti al parere espresso dalla CTC.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • vista la L.R. n. 32 del 23.04.1990;
  • vista la L.R. n. 22 del 16.08.2002;
  • vista la DGR n. 84 del 16.01.2007;
  • vista la DGR n. 2631 del 07.08.2007.

delibera

  1. di riconoscere il ruolo di "coordinatore pedagogico facente funzioni" a coloro che, non in possesso del diploma di laurea in campo psicopedagogico, hanno frequentato e si sono diplomati al corso biennale di specializzazione e qualificazione in "coordinatori psicopedagogici e consulenti educativi dei servizi per la prima infanzia" della SISF, negli aa.aa. 2007-08, 2008-09, 2009-2010;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di trasmettere copia del presente atto all'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria, a tutte le aziende ULSS nonché alle relative Conferenze dei Sindaci;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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