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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 6 del 17 gennaio 2012


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2344 del 29 dicembre 2011

Indicatori di attività per le unità di offerta nell'ambito della Salute Mentale (LR 16 agosto 2002, n. 22: DGR n. 1616/2008 e successive modificazioni).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale n. 22 del 2002 la Regione Veneto ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell'attuazione dei processi di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento dei Servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

Con deliberazione n. 2501 del 6 agosto 2004 la Giunta Regionale ha dato prima attuazione alla LR n. 22/2002 approvando un provvedimento, assai complesso, che si articola, fra gli altri, nei seguenti punti:

·         adozione della classificazione delle strutture sanitarie, socio−sanitarie e sociali, nel puntuale rispetto della normativa regionale e nazionale di riferimento;

·         adozione del Manuale applicativo, che disciplina le fasi di ogni processo e la relativa tempistica, anche relativamente alle strutture già in esercizio e a quelle che "ex novo" sono assoggettate all'autorizzazione;

·         definizione, in esecuzione dell'art. 10 LR n. 22/2002, dei requisiti minimi (organizzativi, strutturali e tecnologici) generali per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie, nonché dei requisiti minimi specifici per alcune delle strutture indicate nella classificazione;

·         adozione, in aggiunta ai requisiti minimi, di ulteriori requisiti generali di qualificazione per l'accreditamento istituzionale;

A modifica e integrazione della sopra richiamata DGR n. 2501/2004 si sono succeduti altri provvedimenti della Giunta Regionale tesi a perfezionare la definizione di alcune tipologie di strutture, a individuare i requisiti minimi generali e minimi specifici per tipologie di strutture precedentemente prive di apposita disciplina, nonché ad aggiornare alcuni requisiti per renderli maggiormente rispondenti alla normativa nel frattempo intervenuta.

In particolare, con deliberazione n. 1616 del 17 giugno 2008, al termine di un articolato processo che aveva coinvolto tutti gli interlocutori pubblici e privati del territorio, erano stati approvati i requisiti e gli standard per le unità di offerta nell'ambito della Salute Mentale al fine di garantire un approccio unitario e integrato per quanto riguarda i servizi che operano in questo settore.

Successivamente, con deliberazione n. 518 del 2 marzo 2010, su proposta della Commissione per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale dei requisiti e standard per la Salute Mentale, prevista dalla DGR n. 1616/2008, si era provveduto ad aggiornare gli standard e i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale di una delle unità di offerta già regolamentate con la suddetta DGR n. 1616/2008, ossia la "DDP - Degenza Psichiatrica in strutture Private".

Inoltre, con deliberazione n. 748 del 7 giugno 2011 sono stati aggiornati gli standard e i requisitiper l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale della "CTRP - Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta" e della "CA - Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici" per tenere conto delle novità introdotte in questo ambito dal nuovo Progetto Obiettivo Regionale per la tutela della Salute mentale - triennio 2010-2012 (LR n. 5/1996, DGR n. 105/CR del 14/07/2009), approvato con deliberazione n. 651 del 9 marzo 2010.

Tutti i suddetti provvedimenti di definizione degli standard e dei requisiti delle unità di offerta che operano nel settore della Salute Mentale stabilivano che la verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle imprescindibili condizioni per il rilascio dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'Art. 16 della LR 22/2002, venisse svolta sulla base degli indicatori contenuti nel Progetto obiettivo per la salute mentale vigente, ossia inizialmente quello approvato con DGR n. 4080 del 22 dicembre 2000 e successivamente quello approvato con DGR n. 651 del 9 marzo 2010.

La prassi operativa ha però dimostrato che gli indicatori contenuti nei Progetti Obiettivo per la Salute Mentale mal si prestano a svolgere la funzione di verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, prevista quale una delle imprescindibili condizioni per il rilascio dell'accreditamento, secondo quanto previsto dall'Art. 16 della LR 22/2002, in quanto trattasi di indicatori per la valutazione del sistema "Salute Mentale" nel suo complesso, piuttosto che di indicatori per la valutazione dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da singole unità di offerta.

Pertanto, la Commissione per il monitoraggio e la verifica dell'applicazione a livello locale dei requisiti e standard per la Salute Mentale, prevista dalla DGR n. 1616/2008, ha elaborato una lista di indicatori di attività calibrata sulle caratteristiche delle singole unità di offerta che operano nel settore della salute mentale. Tale lista, che si sottopone all'approvazione della Giunta regionale, è riportata nell' "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-         UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 - 2° comma dello Statuto - il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-            Vista la Legge 241/1990;

-            Vista la LR 11/2001 art.133;

-            Vista la LR 22/2002;

-            Vista la DGR n. 4080/2000;

-            Vista la DGR n. 2473/2004;

-            Vista la DGR n. 2501/2004;

-            Vista la DGR n. 1616/2008;

-            Vista la DGR n. 518/2010;

-            Vista la DGR n. 651/2010

-            Vista la DGR n. 748/2011;

delibera

1.       di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di approvare l' "Allegato A" del presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, recante gli indicatori per la verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti delle strutture che operano nel settore della salute mentale;

3.       di stabilire che la verifica sull'attività svolta e sui risultati conseguiti delle strutture che operano nel settore della Salute Mentale, prevista quale una delle imprescindibili condizioni per il rilascio dell'accreditamento secondo quanto previsto dall'Art. 16 della LR 22/2002, verrà svolta sulla base degli indicatori contenuti nell' "Allegato A" del presente provvedimento;

4.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2344_AllegatoA_237012.pdf

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