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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 3 del 10 gennaio 2012


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2229 del 20 dicembre 2011

Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DGRV n. 2528 del 14.07.1999. D.lgs. 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs. 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205; D.lgs. 13.01.2003, n. 36.

Note per la trasparenza:

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio. La presente deliberazione modifica la precedente n. 2528 del 14.07.1999, in quanto è necessario aggiornare gli importi e le condizioni della prestazione delle polizze ai sensi delle nuove normative.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La L.R. 21.01.2000, n. 3, all'art. 26, comma 9, stabilisce che la Giunta regionale emani i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie "che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto"; lo stesso articolo di Legge stabilisce, inoltre, che le garanzie finanziarie in questione possono essere prestate in varie forme, e cioè: depositi cauzionali, polizze fideiussorie, assicurazioni a copertura degli eventuali danni ambientali e degli adempimenti relativi alla gestione ordinaria.

In realtà già con DGR n. 2528 del 14 luglio 1999 era stata approvata la disciplina in materia di garanzie finanziaria da prestare, da parte dei soggetti titolari dell'autorizzazione all'esercizio, per le attività di smaltimento e di recupero di rifiuti di cui all'ex D.lgs. n. 22/97, anticipando, di fatto, le previsioni della L.R. 21.01.2000, n. 3.

Successivamente sono stati emanati numerosi nuovi provvedimenti in tema ambientale, in particolare, le nuove norme che disciplinano il settore della gestione dei rifiuti, con specifico riferimento all'obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie di cui si parla, sono: il D.lgs. 13.01.2003, n. 36, Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e il D.lgs. 03.04.2006, n. 152, specificatamente la Parte IV, così come modificata dal D.lgs. 29.01.2008, n. 4, il D.lgs. 29.06.2010, n. 128, che modifica le Parti II e III del D.lgs. n. 152/2006 e dal D.lgs. 10.12.2010, n. 205, Recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che abroga alcune Direttive, che modifica parte della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006.

Le due norme citate disciplinano la prestazione delle garanzie finanziarie nel modo che segue.

L'art. 14 del D.lgs. n. 36/2003 prevede per le discariche:

  • una garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, che assicuri l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e sia prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa. In caso di autorizzazione per lotti della discarica la garanzia può essere prestata per lotti;
  • una garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.

L'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., comma 11, lett. g), stabilisce che per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, autorizzati ai sensi del medesimo articolo, le garanzie finanziarie richieste, devono essere prestate al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

Pertanto, alla luce del tempo intercorso dall'emanazione della DGR n. 2528 del 14.07.1999 nonché dell'evoluzione normativa, si rende ora necessario procedere ad una rivisitazione dei criteri individuati con la succitata Delibera.

Tale esigenza risulta inoltre amplificata dall'evidenza che, in più occasioni, le società prestatrici della garanzia finanziaria, al momento della richiesta di escussione dell'importo che l'Ente garantito ha avuto necessità di intraprendere, sono risultate fallite o in condizioni di grave dissesto economico tali da non poter far fronte all'impegno finanziario contrattualmente garantito per l'attività autorizzata; conseguentemente risulta opportuno determinare alcuni criteri minimali per l'individuazione delle società idonee al rilascio delle succitate garanzie finanziarie, al fine di avere la certezza che le medesime siano escutibili a prima richiesta dell'ente beneficiario.

Si propone, pertanto, di procedere alla revisione complessiva della DGR 2528/1999, per le motivazioni sopra riportate, mediante il recepimento dell'Allegato A al presente provvedimento recante "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti".

Tale Allegato contiene, in particolare, indicazioni relative ai seguenti aspetti:

  • definizione dell'entità delle garanzie finanziarie applicate alle discariche di rifiuti, nonché agli impianti di gestione rifiuti sia in procedura ordinaria che semplificata;
  • modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie;
  • casi di riduzione/incremento delle garanzie finanziarie come sopra individuate;
  • disposizioni di carattere generale;
  • norme transitorie.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal D.lgs. 29.01.2008, n. 4 e 3.12.2010, n. 205;

VISTO il Titolo III-Bis,della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.lgs. 29.06.2010, n. 128;

VISTI gli artt. 10 e 14 del D.lgs. 13.01.2003, n. 36;

VISTO l'art. 10, del D.M. 28.04.1998, n. 406;

VISTE la L.R. 21.01.2000, n. 3 e la L.R. 16.8.2007, n. 26;

VISTA la DGR 14.07.1999, n. 2528;

delibera

1. Di approvare il presente provvedimento inteso a disciplinare la materia delle garanzie finanziarie da prestare al fine di esercitare le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinate dal D.lgs. n. 152/2006 s.m.i. e dal D.lgs. n. 36/2003, secondo i criteri specificati nell'Allegato Aal presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

2. di stabilire che:

  • gli impianti, in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente dispositivo, che hanno prestato le garanzie finanziarie avvalendosi di soggetti diversi da quelli individuati in Allegato A, devono provvedere alla loro sostituzione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni;
  • i soggetti autorizzati alla gestione delle discariche e degli impianti individuati nelle presenti disposizioni ed in esercizio alla data della sua entrata in vigore, devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione;
  • gli impianti che esercitano l'attività di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni o - qualora il termine sia inferiore - in coincidenza con la prima modifica relativa alle operazioni di recupero come da iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 216, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;

3. di disporre che il presente provvedimento sostituisce integralmente la DGR n. 2528 del 14 luglio 1999 e pertanto la sua efficacia decade dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento;

4. di prender atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale.

5. di trasmettere copia integrale della presente DGR al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un eventuale pronunciamento sulla questione in argomento, nonché alle Province del Veneto e all'ARPAV - Direzione Generale;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo dell'Allegato A.


(seguono allegati)

2229_AllegatoA_236866.pdf

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