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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 1 del 03 gennaio 2012


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2179 del 13 dicembre 2011

Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 84 del 16.01.2007 - settore servizi alla prima infanzia.L.R. n. 22 del 16.08.2002.

Note per la trasparenza:

il provvedimento propone un'integrazione all'Allegato A della DGR n. 84/16.01.2007 in merito ai titoli di studio richiesti per la mansione del personale educatore nido.

L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 84 del 16.01.2007 la Regione del Veneto ha definito requisiti e relativi standard per autorizzare all'esercizio ed accreditare a livello istituzionale le strutture socio sanitarie e sociali.

Con successiva DGR n. 2631 del 7.08.07, è stata istituita presso la Direzione Regionale per i Servizi Sociali, con il coordinamento dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS), una commissione tecnico consultiva, preposta a:

  • analisi di problemi interpretativi degli standard in vigore;
  • analisi di casi specifici;
  • studi relativi a proposte di modifica e/o integrazione delle unità di offerta e dei relativi requisiti/standard;
  • individuazione degli elementi e criteri per l'attribuzione dei punteggi per l'accreditamento;
  • il monitoraggio sull'applicazione della normativa stessa.

La suddetta DGR esplicitamente prevede che eventuali modifiche/integrazioni alla normativa vigente siano effettuate con Delibera di Giunta.

Dal 2007, anno di applicazione di quanto previsto nella deliberazione regionale n. 84, si è presentata la necessità di apportare alcune integrazioni nel settore dei servizi alla prima infanzia, sulla base di richieste pervenute dal territorio, nello specifico il requisito au-1.4 - valido per tutti i servizi alla prima infanzia- così definito:

 

"AS-NI-au-1.4, MICR-au-1.4, NI-AZ-au-1.4, NI-INT-au-1.4:

 

Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di almeno 1 dei seguenti titoli di studio:

-          laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido e /o sc. dell'infanzia;

-          diploma di dirigente di comunità;

-          diploma dell'istituto tecnico per i servizi Sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive- idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;

-          diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia. "

Come si evince lo standard au-1.4 elenca solamente n. 4 titoli di studio, vigenti nel periodo in cui sono stati predisposti gli standard minimi per i servizi socio-sanitari e sociali. Non si è tenuto conto che era ed è tuttora in vigore la L.R. n. 32/1990 la quale all'art. 15 prevede tutti quei diplomi di scuola secondaria di secondo grado e/o diplomi di laurea, che afferiscono all'ambito socio-psico-pedagogico. Ciò ha creato delle disparità di valutazione sul territorio.

Pertanto si propone di integrare il requisito descritto nella DGR n. 84/2007 con l'indicazione dell'art. 15 della legge suddetta ovvero:

  • diploma di istituto d'istruzione superiore o diploma di laurea, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 32/90.

In merito alla suddetta integrazione la Commissione Consultiva, di cui alla DGR n. 2631/07, ha espresso il proprio parere favorevole nella seduta del 26 ottobre 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-                   udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, II° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-                   vista la L.R. n. 32 del 23.04.1990;

-                   vista la L.R. n. 22 del 16.08.2002;

-                   vista la DGR n. 84 del 16.01.2007;

-                   vista la DGR n. 2631 del 07.08.2007.

delibera

1.       di approvare l'integrazione al requisito au-1.4, ridefinendolo come segue:

AS-NI-au-1.4, MICR-au-1.4, NI-AZ-au-1.4, NI-INT-au-1.4:

 

Il personale con funzione educativa deve essere in possesso di almeno 1 dei seguenti titoli di studio:

-          laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell'ed. con indirizzo nido e /o sc. dell'infanzia;

-          diploma di dirigente di comunità;

-          diploma dell'istituto tecnico per i servizi Sociali- indirizzo esperto in attività ludico espressive- idoneo allo svolgimento dell'attività psico-pedagogica;

-          diploma o laurea, di insegnante o educatore della prima infanzia.

-          diploma di istituto d'istruzione superiore o diploma di laurea, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 32/90.

2.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

3.       di trasmettere copia del presente atto all'Agenzia Regionale Socio-Sanitaria, a tutte le aziende ULSS nonché alle relative Conferenze dei Sindaci;

4.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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