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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 23 dicembre 2011


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2172 del 13 dicembre 2011

Gestione della riserva dei quantitativi di riferimento quote latte della Regione Veneto. Art. 3 Legge 30 maggio 2003 n. 119. Assegnazione campagna 2011/12. Validità assegnazione 2012/13.

Note per la trasparenza: Per legge l'Amministrazione regionale gestisce la Riserva regionale "Quote latte". Tale riserva si origina dalle revoche che vengono operate nei confronti dei produttori che non producono almeno l'85% del proprio quantitativo. Con questa DGR viene specificata nelle componenti le quantità disponibili nella riserva proponendo per il bacino consegne, la non distribuzione alle aziende di pianura e delle zone svantaggiate e la ridistribuzione alle aziende di montagna nonché la non distribuzione dei quantitativi disponibili nel bacino vendite dirette.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

Con Legge 30 maggio 2003, n. 119, art. 1, sono attribuite alle Regioni le funzioni in materia di quote latte, riservando all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AVEPA) i compiti in materia di gestione del Sistema informatico, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di attivazione dei programmi volontari di abbandono.

Nell'ambito di operatività della Regione in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 commi 4, 5, 6 della Legge 30 maggio 2003 n. 119, risulta necessario procedere alla gestione dei quantitativi di riferimento che derivano dalle revoche attuate dalle regioni su segnalazione dell'AGEA. Più precisamente il regolamento (CE) 1234/07, dispone al paragrafo 1 dell'articolo 72 che la quota assegnata deve essere revocata alle aziende per le quali non sia riscontrata alcuna consegna di latte o alcuna vendita diretta nell'arco di dodici mesi e, al paragrafo 2, dello stesso articolo, stabilisce che nel caso in cui in un periodo di dodici mesi, un produttore non utilizzi almeno l'85 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, questi decade dalla titolarità del quantitativo non utilizzato.

La normativa nazionale prevede che i quantitativi così revocati siano riversati nella riserva nazionale e successivamente riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre periodi precedenti.

Sulla base della comunicazione della Commissione COM (2009) concernente la situazione di crisi del mercato lattiero-caseario nell'Unione Europea e in particolare per la necessità di adottare misure per alleviare la situazione ed evitare ulteriori cadute del prezzo di mercato del latte, nonché sostenere il processo di ristrutturazione e facilitare l'atterraggio morbido del settore in vista dell'estinzione del regime delle quote latte al 1° aprile 2015 e in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 72 del Regolamento (CE) del Consiglio del 22 ottobre 2007 n° 1234, è stato disposto, con Decreto ministeriale, anche per la campagna 2011/12 (come del resto già previsto per le campagne 2009/10 e 2010/11) che i produttori possano mantenere il loro quantitativo di riferimento individuale anche nel caso in cui non raggiungano il livello produttivo di almeno l'85% della propria quota individuale di riferimento.

L'attività di revoca, attuata dall'amministrazione regionale, definita anche consolidamento delle revoche, si esplica da alcuni anni, solo in applicazione dell'articolo 72 paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1234/2007, attraverso il controllo delle segnalazioni formulate da parte di AGEA, delle posizioni per le quali non è stata riscontrata alcuna consegna di latte o alcuna vendita diretta nell'arco di dodici mesi, a cui segue successivamente l'eventuale decretazione della revoca della titolarità della quota. Tale attività di revoca determina pertanto le disponibilità della riserva regionale, la cui ridistribuzione tra i produttori deve avvenire secondo le modalità e le priorità previste dalla normativa nazionale e nei tempi che permettano la corretta comunicazione dei quantitativi di inizio periodo e con validità dell'assegnazione a partire dalla campagna successiva a quella di assegnazione.

Relativamente alle modalità con cui procedere alla ridistribuzione dei quantitativi revocati si deve ricordare che la normativa nazionale, classifica le aziende in tre zone territoriali: "Pianura", "Svantaggiata" e "Montagna" in base a quanto definito dall'art. 2 del Decreto ministeriale 31 luglio 2003 "Modalità di attuazione della L. 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari". La normativa nazionale stabilisce, altresì, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della Legge n. 119/03, che i quantitativi originati da revoche ad aziende ubicate in zone montane e svantaggiate devono essere ridistribuiti tra le aziende delle zone da cui provengono.

Relativamente alle priorità da assecondare nella ridistribuzione della disponibilità del bacino regionale tra le aziende, la Legge Nazionale n. 119 del 30 maggio 2003 prevede:

a)      produttori che hanno subito la riduzione della quota B ai sensi del Decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;

b)      giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;

c)      i quantitativi eventualmente residui sono assegnati sulla base di criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e dalle province autonome, che assicurino anche il mantenimento diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio con la finalità di riassorbire il fenomeno della sovrapproduzione.

La disponibilità complessiva della regione originata dall'attività di revoca, così come comunicata con nota dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) prot. n° 99138 del 22/11/2011, è così definita:

-       "Consegne"

Revoche

Ripartizione quantitativi eccedenti

Residuo periodi precedenti

Pianura

670.902

3.161

774.842

Svantaggiata

13.790

 

Montagna

1.045.062

 

Totale

1.729.754

3.161

Totale complessivo assegnabile

2.507.757

Il quantitativo consegne in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 2.507.757 originato in parte dalle revoche (kg 1.729.754), in parte dalla ripartizione del quantitativo eccedente a livello nazionale (kg 3.161) ed in parte da un residuo da campagne precedenti (kg 774.842).

-       "Vendite dirette"

Revoche

Ripartizione quantitativi eccedenti

Residuo periodi precedenti

Pianura

96.104

533

2.881

Svantaggiata

-

Montagna

20.730

 

Totale

116.834

533

 

Totale complessivo assegnabile

120.248

Il quantitativo vendite dirette in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 120.248 originato in parte dalle revoche (kg 116.834), in parte dalla ripartizione del quantitativo eccedente a livello nazionale ( kg 533) ed in parte dal riporto relativo a precedenti campagne (kg 2.881).

Riassumendo, i quantitativi potenzialmente assegnabili ai sensi della presente deliberazione sono così riepilogati:

Consegne

Vendite dirette

Pianura

674.063

96.637

Svantaggiata

13.790

-

Montagna

1.045.062

20.730

Residuo periodi precedenti

774.842

2.881

Totale

2.507.757

120.248

Prima di procedere alla definizione della proposta di ridistribuzione della quota disponibile nel bacino regionale, deve essere considerato che nella gestione dei quantitativi di riferimento individuale, di competenza regionale, rientra anche la gestione dei quantitativi da assegnare per far fronte alle produzioni che si originano nel corso delle manifestazioni fieristiche.

Altresì, deve essere evidenziato, che dalla riserva regionale devono essere attinti gli eventuali quantitativi che derivano dal riesame dell'attività di consolidamento delle revoche. Infatti questa attività comportando una correzione dei quantitativi revocati determina, una modifica dei quantitativi confluiti nella riserva regionale e da questa ridistribuiti tra i produttori. Più precisamente l'eventuale riesame di revoche attuate nel corso di una campagna e relative a revoche della campagna precedente comporta il ripristino di una quota che nel frattempo è già stata assegnata. Pertanto nell'eventualità si verifichi la necessità di ricorrere ad un riesame che comporti una riassegnazione di quota, l'Amministrazione regionale deve procedere all'utilizzo eventualmente del bacino regionale, se questo ha una consistenza sufficiente a coprire la quota necessaria da ripristinare, o richiedere il quantitativo necessario alla riserva Nazionale.

Con il presente provvedimento si intende prendere atto della situazione della riserva regionale e si propone, vista la consistenza della stessa, gli esiti di una eventuale attività di riesame che comporti il ripristino di quantitativi di riferimento revocati, nonché considerata la disponibilità che annualmente deve essere assicurata per la copertura delle produzioni che si originano dalle manifestazioni fieristiche, di procedere alla ridistribuzione della disponibilità solo ed esclusivamente per la parte relativa alla quota consegne relativa alla zona "Montagna", rinviando ad altro provvedimento l'eventuale utilizzazione della disponibilità delle altre componenti la riserva regionale.

Relativamente alle priorità da accordare nella ridistribuzione di tale componente della riserva regionale (consegne zona "Montagna"), visto che la prima priorità da soddisfare ai sensi della normativa nazionale è quella rappresentata dalle aziende che hanno subito la riduzione della quota B, come riportato alla precedente lettera a), riduzione operata solo alle aziende di pianura, si propone di procedere all'assegnazione, alle aziende titolari di quota consegne ubicate in zona "Montagna"ai sensi del Decreto ministeriale 31 luglio 2003 relativo alle "Modalità di attuazione della L 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", che ne faranno richiesta, condotte da giovani imprenditori o con giovani coadiuvanti, con età inferiore a 40 anni, al momento della presentazione della domanda, per un quantitativo massimo assegnabile per azienda di 5.000 kg;

Con il presente provvedimento si ritiene, infine, necessario definire alcune modalità operative di attribuzione delle quote di cui trattasi:

·         l'attribuzione individuale delle stesse può essere successivamente assoggettata a rettifica, positiva o negativa, nel caso di eventuali errori od omissioni connessi alla base dati presente nel sistema informatico;

·         in nessun caso, come previsto al comma 4 bis dell'articolo 3 della L.N. 119/03, possono beneficiare dell'assegnazione in parola i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari; tale esclusione all'assegnazione non viene applicata alle aziende che hanno ceduto parte del loro q.r.i. con contratti di affitto di sola quota in corso di campagna;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 22 ottobre 2007 n. 1234;

VISTO la Legge 30 maggio 2003 n. 119 di conversione del DL 28 marzo 2003 n. 49;

VISTO il Decreto ministeriale del 31 luglio 2003 di applicazione della Legge 30 maggio 2003 n. 119;

VISTO il Decreto ministeriale 10 agosto 2011 recante "Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario - Periodo di commercializzazione 2011/2012";

PRESO ATTO dei quantitativi registrati nel sistema informatico di supporto nel settore delle quote latte comunicati da AVEPA con nota prot. n° 99138 del 22/11/2011;

delibera

1.       di prendere atto della consistenza della riserva del bacino regionale così come definita nelle premesse;

2.       di procedere, nella campagna 2011-12, all'assegnazione, su richiesta, del quantitativo complessivo di kg 1.045.062, relativo alla componente della riserva regionale consegne zona "Montagna", alle aziende, con quota consegne, ubicate ai sensi del Decreto ministeriale 31 luglio 2003 in zona "Montagna" della Regione Veneto, condotte da giovani imprenditori o con giovani coadiuvanti, con età inferiore a 40 anni al momento della domanda;

3.       di stabilire che il quantitativo massimo assegnabile ai sensi del punto 2 è di 5.000 kg per azienda;

4.       di rinviare ad altro atto, l'assegnazione delle disponibilità di quote latte delle altre componenti la riserva regionale alle aziende ubicate nella regione Veneto;

5.       di incaricare l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA -, alla gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti discendenti dal presente provvedimento, compresa l'adozione della necessaria modulistica in conformità a quanto stabilito dalla delibera del 14 marzo 2003 n° 639;

6.       di stabilire che la modulistica predisposta dall'AVEPA sia resa disponibile nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it) e che la domanda dovrà pervenire all'AVEPA entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

7.       la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura.

8.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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