Il quantitativo vendite dirette in disponibilità e quindi assegnabile è pari a kg 120.248 originato in parte dalle revoche (kg 116.834), in parte dalla ripartizione del quantitativo eccedente a livello nazionale ( kg 533) ed in parte dal riporto relativo a precedenti campagne (kg 2.881).
Riassumendo, i quantitativi potenzialmente assegnabili ai sensi della presente deliberazione sono così riepilogati:
|
Consegne
|
Vendite dirette
|
Pianura
|
674.063
|
96.637
|
Svantaggiata
|
13.790
|
-
|
Montagna
|
1.045.062
|
20.730
|
Residuo periodi precedenti
|
774.842
|
2.881
|
Totale
|
2.507.757
|
120.248
|
Prima di procedere alla definizione della proposta di ridistribuzione della quota disponibile nel bacino regionale, deve essere considerato che nella gestione dei quantitativi di riferimento individuale, di competenza regionale, rientra anche la gestione dei quantitativi da assegnare per far fronte alle produzioni che si originano nel corso delle manifestazioni fieristiche.
Altresì, deve essere evidenziato, che dalla riserva regionale devono essere attinti gli eventuali quantitativi che derivano dal riesame dell'attività di consolidamento delle revoche. Infatti questa attività comportando una correzione dei quantitativi revocati determina, una modifica dei quantitativi confluiti nella riserva regionale e da questa ridistribuiti tra i produttori. Più precisamente l'eventuale riesame di revoche attuate nel corso di una campagna e relative a revoche della campagna precedente comporta il ripristino di una quota che nel frattempo è già stata assegnata. Pertanto nell'eventualità si verifichi la necessità di ricorrere ad un riesame che comporti una riassegnazione di quota, l'Amministrazione regionale deve procedere all'utilizzo eventualmente del bacino regionale, se questo ha una consistenza sufficiente a coprire la quota necessaria da ripristinare, o richiedere il quantitativo necessario alla riserva Nazionale.
Con il presente provvedimento si intende prendere atto della situazione della riserva regionale e si propone, vista la consistenza della stessa, gli esiti di una eventuale attività di riesame che comporti il ripristino di quantitativi di riferimento revocati, nonché considerata la disponibilità che annualmente deve essere assicurata per la copertura delle produzioni che si originano dalle manifestazioni fieristiche, di procedere alla ridistribuzione della disponibilità solo ed esclusivamente per la parte relativa alla quota consegne relativa alla zona "Montagna", rinviando ad altro provvedimento l'eventuale utilizzazione della disponibilità delle altre componenti la riserva regionale.
Relativamente alle priorità da accordare nella ridistribuzione di tale componente della riserva regionale (consegne zona "Montagna"), visto che la prima priorità da soddisfare ai sensi della normativa nazionale è quella rappresentata dalle aziende che hanno subito la riduzione della quota B, come riportato alla precedente lettera a), riduzione operata solo alle aziende di pianura, si propone di procedere all'assegnazione, alle aziende titolari di quota consegne ubicate in zona "Montagna"ai sensi del Decreto ministeriale 31 luglio 2003 relativo alle "Modalità di attuazione della L 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", che ne faranno richiesta, condotte da giovani imprenditori o con giovani coadiuvanti, con età inferiore a 40 anni, al momento della presentazione della domanda, per un quantitativo massimo assegnabile per azienda di 5.000 kg;
Con il presente provvedimento si ritiene, infine, necessario definire alcune modalità operative di attribuzione delle quote di cui trattasi:
· l'attribuzione individuale delle stesse può essere successivamente assoggettata a rettifica, positiva o negativa, nel caso di eventuali errori od omissioni connessi alla base dati presente nel sistema informatico;
· in nessun caso, come previsto al comma 4 bis dell'articolo 3 della L.N. 119/03, possono beneficiare dell'assegnazione in parola i produttori che, a partire dal periodo 1995-1996, abbiano venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, i quantitativi di riferimento di cui erano titolari; tale esclusione all'assegnazione non viene applicata alle aziende che hanno ceduto parte del loro q.r.i. con contratti di affitto di sola quota in corso di campagna;
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 22 ottobre 2007 n. 1234;
VISTO la Legge 30 maggio 2003 n. 119 di conversione del DL 28 marzo 2003 n. 49;
VISTO il Decreto ministeriale del 31 luglio 2003 di applicazione della Legge 30 maggio 2003 n. 119;
VISTO il Decreto ministeriale 10 agosto 2011 recante "Inapplicabilità della procedura di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, per il settore lattiero-caseario - Periodo di commercializzazione 2011/2012";
PRESO ATTO dei quantitativi registrati nel sistema informatico di supporto nel settore delle quote latte comunicati da AVEPA con nota prot. n° 99138 del 22/11/2011;