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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 27 dicembre 2011


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2115 del 07 dicembre 2011

Regolamento regionale 29 dicembre 2000 n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia". Ridefinizione dei rimborsi e delle indennità riconosciute ai componenti esterni della Commissione esaminatrice per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il provvedimento provvede alla ridefinizione dei rimborsi e delle indennità riconosciute ai componenti esterni della Commissione esaminatrice per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia istituita ai sensi del Regolamento regionale 29 dicembre 2000 n. 1, in applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 742 del 7 giugno 2011.

L'Assessore Daniele Stival riferisce quanto segue.

L'art. 3, comma 2 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000 "Disciplina dell'attività di tassidermia" e successive modifiche ed integrazioni, prevede l'attivazione di una Commissione regionale con il compito di rilasciare l'attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 200 del 25 ottobre 2011 si è provveduto al rinnovo della predetta Commissione, che è composta dal Dirigente della Struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria, con funzioni di Presidente, e da due esperti in materia venatoria, di cui uno in rappresentanza della categoria dei tassidermisti.

Ai componenti esterni della Commissione regionale per la tassidermia spettano per ogni seduta l'indennità prevista all'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, così come ridotta ai sensi della DGR n. 742 del 7 giugno 2011, pari a € 67,50 al lordo di ogni onere fiscale se dovuto. Il diritto al gettone di presenza matura a condizione che il componente della Commissione presenzi per l'intera durata della giornata d'esame. Sono riconosciuti i rimborsi delle spese di viaggio sostenute da tutti i componenti esterni della Commissione per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell'esame se distante più di 10 km. A titolo di rimborso sono riconosciuti:

  • Titolo di viaggio (biglietti ferroviari o di altri mezzi pubblici) da esibirsi in originale;
  • Pedaggi autostradali (da esibire il tagliando in originale o attestato Telepass);
  • Rimborsi chilometrici sulla base di autodichiarazione dell'interessato, da quantificare sulla base delle norme vigenti per i dipendenti regionali.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si dispone, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2 del Regolamento regionale n. 1 del 29 dicembre 2000, l'approvazione della ridefinizione dei rimborsi e delle indennità riconosciute ai componenti esterni della Commissione esaminatrice per il rilascio dell'attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia. Con il presente provvedimento si dà atto altresì che compete al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca l'assunzione degli impegni di spesa e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione ai componenti esterni della Commissione di cui trattasi, dei compensi e dei rimborsi spese, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine di compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 3, comma 2 del Regolamento regionale 29 dicembre 2000 "Disciplina dell'attività di tassidermia";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 200 del 25 ottobre 2011 "Nomina Commissione regionale preposta al rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di tassidermia. Art. 3, comma 2, del Regolamento regionale 20 dicembre 2000, n. 1";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001 n.39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

RICHIAMATE le Direttive per la gestione del Bilancio 2011 di cui all'Allegato A della DGR n. 634 del 17.05.2011;

VISTA la DGR n. 742 del 7.06.2011 "Attuazione dell'art. 13, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2011, n°1: 'Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997 n. 5: 'Trattamento indennitario dei consiglieri regionali' e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi'. Criteri e modalità applicative";

RIASSUNTE le valutazioni esposte in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;]

delibera

  1. di stabilire che ai componenti esterni della Commissione regionale per la tassidermia di cui al Regolamento regionale 29 dicembre 2000 n. 1 spetta, per ogni seduta, l'indennità prevista all'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 così come ridotta ai sensi della DGR n. 742 del 7 giugno 2011, pari a € 67,50 al lordo di ogni onere fiscale se dovuto; il diritto all'indennità matura a condizione che il componente della Commissione presenzi per l'intera durata della giornata d'esame;
  2. di riconoscere ammissibili i rimborsi delle spese di viaggio sostenute da tutti i componenti esterni della Commissione per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell'esame se distante più di 10 km. A titolo di rimborso sono riconosciuti:
    • Titolo di viaggio (biglietti ferroviari o di altri mezzi pubblici) da esibirsi in originale;
    • Pedaggi autostradali (da esibire il tagliando in originale o attestato Telepass);
    • Rimborsi chilometrici sulla base di autodichiarazione dell'interessato, da quantificare sulla base delle norme vigenti per i dipendenti regionali;
  3. di dare atto che compete al Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Caccia e Pesca la determinazione dell'importo delle obbligazioni di spesa nonché l'assunzione degli impegni di spesa e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti esterni della Commissione di cui trattasi, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti in esecuzione e secondo le modalità disposte dal presente provvedimento, a valere sul capitolo n. 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese" del bilancio regionale nei limiti della relativa disponibilità;
  4. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno in applicazione del presente provvedimento rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 (compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrispondenti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati);
  5. di incaricare l'Unità di Progetto Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente provvedimento;
  6. di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai componenti esterni della Commissione d'esame di cui al precedente punto 1;
  7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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