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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 98 del 27 dicembre 2011


Materia: Affari legali e contenzioso

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2119 del 07 dicembre 2011

Incarico alle competenti strutture regionali dell'analisi giuridica della normativa più recente in tema di finanziamenti alle scuole per l'infanzia paritarie, al fine di individuare eventuali profili di illegittimità costituzionale, per consentire alla Giunta regionale di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale nei confronti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale, dell'articolo 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011 n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(Legge di stabilità 2012), predeterminando l'avvocato patrocinatore dell'eventuale ricorso.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il provvedimento incarica l'Avvocatura regionale e la Direzione Affari Legislativi di analizzare la disposizione della legge di stabilità indicata in oggetto per verificarne la concreta impugnabilità avanti la Corte costituzionale e contestualmente individua il professionista esterno incaricato.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La scuola dell'infanzia costituisce una tappa fondamentale nel percorso formativo dei bambini e svolge un importante ruolo di supporto alle famiglie. Mentre a livello nazionale il dato relativo alla frequentazione delle scuole d'infanzia non statali è già rilevante, nella Regione Veneto la particolare diffusione delle scuole paritarie dell'infanzia, a differenza delle altre Regioni, è dimostrata dal notevole numero di tali scuoleche, secondo i dati più aggiornati, è di 1.183 unità per ben 94.500 alunni, mentre gli istituti statali accolgono 45.000 frequentanti.

Pertanto la percentuale di alunni iscritti alle scuole dell'infanzia non statali è pari al 68% del totale.La consistenza dei dati di cui si trattae la circostanzachela maggior parte delle famiglie si rivolge alla scuola d'infanzia paritaria non statale anche perché in molte zone della Regione Veneto non vi è un'alternativa, pone necessariamente la questione del rispetto del principio di parità di trattamento delle famiglie venete in riferimento al principio sulla parità di accesso al diritto allo studio, derivante dal combinato disposto degli articoli 30 e 34 della Costituzione.

La Regione del Veneto, proprio nella consapevolezza della irrinunciabile funzione sociale che le scuole dell'infanzia non statali svolgono sul territorio, già nel 1980 ha emanato la legge regionale n. 23 del 3 aprile 1980, che ha normato la possibilità di concedere contributi destinati alla conservazione ed alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi ed all'acquisto di materiale didattico e d'uso.

Tuttavia, proprio le scuole dell'infanzia paritarie nel Veneto hanno registrato, negli ultimi anni, un grave stato di sofferenza finanziaria e denunciano evidenti sperequazioni rispetto alle scuole dell'infanzia statali. Al riguardo, basti pensare che a fronte di 3200 euro pro capitedi media nazionale, il Veneto ne riceve solo 1900euro, come se il servizio garantito dalla Regione Veneto fosse erogato con un costo pari a circa la metà di quello fornito dallo Stato, cosa evidentemente irragionevole e non sostenibile.

Per converso, per quanto concerne proprio l'ammontare della quota pro capite ricevuta dalle famiglie venete, il dato contabile risulta nettamente antitetico rispetto alla qualità ed efficienza del servizio erogato ai piccoli, nonché all'efficienza del sistema veneto che, si rammenta, è essenziale anche al corretto sviluppo di un utile percorso scolastico.

Peraltro, attualmente la legge 12 novembre 2011 n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(Legge di stabilità 2012), al comma 16 dell'articolo 33, nell' autorizzare "la spesa di 242 milioni di euro per l'anno 2012", anziché definire compiutamente le finalità dell'impegno finanziario, ha operato un rinvio ad una norma espunta dall'ordinamento dalla Consulta con la sentenza n. 50 del 2008. In altri termini, per quanto riguarda il sostegno alle scuole paritarie, l'autorizzazione alla spesa in argomento si fonda anche sulle "finalità di cui all'art.1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n.296",che èappunto la norma dichiarata incostituzionale con la sentenza citata, così che mentre formalmente appare reintegrata l'erogazione finanziaria statale in rapporto all'anno 2011 -invertendo l'orientamento di contrazione dei finanziamenti che aveva generato la profondissima crisi del sistema veneto, perché avrebbe colpito le scuole per l'infanzia paritarie che di tale sistema costituiscono il cuore- sostanzialmente il riferimento puntuale ad una disposizione espressamente censurata dalla Corte costituzionale pone una concreta ipoteca sull'effettiva attuabilità della disposizione di cui si tratta.

Tutto quanto sopra premesso e brevemente richiamato; ritenuto, quindi, necessario che, per le motivazioni sopra esposte, vengano attentamente verificati dalle competenti strutture regionali gli eventuali profili di illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 16, legge 12 novembre 2011 n.183, si propone di incaricare le strutture regionali della verifica di eventuali profili di illegittimità della norma più volte citata per consentire alla Giunta regionale di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale nei confronti dello Stato, in persona del presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale, dell'articolo 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011 n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(Legge di stabilità 2012).

Qualora si decidesse di proporre ricorso dinnanzi alla Corte costituzionale, si individua l'avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova quale difensore patrocinatore nell'eventuale giudizio.

In ogni caso, considerata l'emergenza finanziaria attualmente in essere che potrebbe pregiudicare la regolare prosecuzione del servizio reso dalle scuole per l'infanzia paritarie operanti nel Veneto, con gravissime ripercussioni su bambini e famiglie, il Presidente della Giunta regionale reputa di doversi attivare, secondo le forme e le modalità ritenute più opportune, presso il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore nonché il competente Ministro allo scopo di ottenere quanto necessario a garantire l'insostituibile attività svolta da dette scuole.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

  • udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
  • visto l'articolo 32 dello Statuto;
  • vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 24;
  • vista la D.G.R. 17 maggio 2002, n. 1260;]

delibera

  1. di incaricare l'Avvocatura regionale e la Direzione Affari Legislativi dell'analisi giuridica dell'articolo 33, comma 16, legge 12 novembre 2011 n.183, al fine di individuare eventuali profili di illegittimità costituzionale della norma in esso contenuta per consentire alla Giunta regionale di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a promuovere ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale nei confronti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011 n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"(Legge di stabilità 2012) ;
  2. di individuare l'avv. prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova quale difensore patrocinatore nell'eventuale giudizio;
  3. di invitare il Presidente della Giunta regionale ad attivarsi, secondo le forme e le modalità ritenute più opportune, presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché il competente Ministro, allo scopo di ottenere, anche con eventuale messa in mora, quanto necessario a garantire l'insostituibile attività svolta dalle scuole paritarie per l'infanzia operanti nel Veneto;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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