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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2106 del 07 dicembre 2011
Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 Nomina dei componenti dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso - Art. 6, comma 4.
Note per la trasparenza:
L.r. 17/2009 per il contenimento dell'inquinamento luminoso - Nomina dei componenti dell'Osservatorio permanente sull'inquinamento luminoso istituito presso l'ARPAV.
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
La Regione Veneto è stata la prima in Italia a prendere coscienza del fenomeno dell'inquinamento luminoso, approvando, nel giugno 1997, la legge n. 22, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso".
Successivamente, in ragione delle nuove tecnologie intervenute nel campo dell'illuminazione in grado di garantire qualità dell'illuminazione, contenimento della dispersione di luce e del consumo energetico, la l.r. 22/1997 è stata abrogata ed è stata promulgata la legge regionale 7 agosto 2009 n. 17, recante "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici".
La citata normativa promuove:
Inoltre la legge indicata sancisce che il cielo stellato costituisce patrimonio naturale da conservare e valorizzare e, tra l'altro, istituisce presso l'ARPAV un Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso con i seguenti compiti:
Detto Osservatorio è composto dai seguenti membri:
Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, secondo le disposizioni vigenti in materia di rimborso spese.
Si propone quindi di approvare, i nominativi dei componenti l'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso riportati nell'elenco di cui all'Allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 17,
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1820 del 8 novembre 2011;
delibera
(seguono allegati)
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