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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 95 del 16 dicembre 2011


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2111 del 07 dicembre 2011

Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca - FEP (Regolamento CE n.1198 del 27.7.2006). Asse 4 - Misura 4.1 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca. Selezione dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) e finanziamento dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL). Approvazione del bando e contestuale apertura termini per la presentazione delle domande.

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento dispone, in linea con gli obiettivi fissati dal Reg. CE n. 1198/2006 relativo al FEP e dal pertinente Programma Operativo Nazionale, l'approvazione di un bando per la selezione dei Gruppi di Azione Costiera (GAC) ed il finanziamento dei relativi Piani di Sviluppo Locale (PSL)aventi la finalità di promuovere un rafforzamento strategico della filiera ittica a livello locale.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

La programmazione 2007-2013 cofinanziata dal Fondo Europeo per la Pesca (FEP - Reg. CE n. 1198/2006) prevede, nell'ambito dell'Asse 4, il finanziamento di azioni in materia di sviluppo sostenibile e miglioramento della qualità della vita nelle aree costiere dipendenti dalla pesca il cui tessuto sociale ed economico abbia subito significativi impatti connessi, in particolare, all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie che regolamentano lo sforzo di pesca e l'accesso alle risorse marine.

In linea con gli obiettivi e le priorità stabilite dal Programma Operativo Nazionale (approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007) che dà esecuzione in Italia alla suddetta programmazione 2007-2013, gli aiuti allocati in corrispondenza del richiamato Asse 4 finanziano, in particolare, l'attuazione di strategie di sviluppo locale compendiate nell'ambito di "Piani di Sviluppo Locale" (di seguito PSL) a favore delle aree costiere promosse da "Gruppi di Azione Costiera" (di seguito GAC).

Primo compito del GAC è quello di sensibilizzare e coinvolgere le imprese di pesca e di acquacoltura in un percorso innovativo volto allo sviluppo integrato e sostenibile dell'intera area interessata, e ciò attraverso un partenariato forte, condiviso e rappresentativo tra soggetti pubblici e privati.

Detta strategia si propone di contribuire ad innescare processi di sviluppo duraturi nel tempo e capaci di rendere maggiormente competitive le aree dipendenti dalla pesca.

In tale contesto, si prospetta di particolare interesse la creazione di GAC i cui PSL siano in grado di attivare iniziative dirette a consolidare le imprese di pesca mediante la promozione della pluriattività dei pescatori e degli acquacoltori di professione ed il rafforzamento delle componenti infrastrutturali e di servizio, a beneficio delle varie componenti delle economie ittiche locali a partire dalla piccola pesca costiera, maggiormente impattata dai vincoli imposti a livello comunitario per la salvaguardia delle risorse alieutiche.

I GAC, in altre parole, si configurano quali soggetti promotori, per il territorio di riferimento con cui si identificano, di azioni inter-settoriali di sviluppo sostenibile, finalizzate al rafforzamento socio-economico di aree dipendenti della pesca, secondo strategie condivise elaborate in relazione alle specifiche esigenze territoriali.

Obiettivo del presente provvedimento è pertanto la selezione di GAC ed il finanziamento dei relativi PSL, le cui caratteristiche devono essere conformi alle diposizioni fissate nell'allegato bando (Allegato A) che forma parte integrante del provvedimento medesimo.

Nel perseguimento degli obiettivi fissati dal richiamato Reg. CE n. 1198/2006 e dal pertinente Programma Operativo Nazionale, con il presente atto si dispone, quindi, di procedere all'approvazione del bando allegato che riporta tutti gli elementi essenziali quali le linee guida di riferimento per i GAC, i requisiti di ammissibilità ed i criteri di valutazione e selezione dei PSL, le risorse economiche disponibili, i termini temporali inderogabili per la realizzazione e la rendicontazione delle iniziative ammesse a beneficio.

Relativamente alle risorse finanziarie disponibili, queste risultano fissate in complessivi Euro €. 2.134.078,00= (di cui €. 1.067.039,00= quota comunitaria, €. 853.631,20= quota statale ed €. 213.407,80= quota regionale) secondo quanto stabilito dal più volte richiamato Programma Operativo Nazionale.

Dette risorse trovano adeguata copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101260 "FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota comunitaria" e sul capitolo n. 101193 "FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota statale e regionale" del bilancio regionale 2011 e successivi esercizi, e risultano così suddivise:

Capitolo

Descrizione capitolo

Fondo

Disponibilità totale

101260

FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota comunitaria

FEP

1.067.039,00=

101193

FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota statale e regionale

FdR

853.631,20=

Regione

213.407,80=

Totale

2.134.078,00

Tenuto conto che l'efficacia di ogni singolo PSL è strettamente connessa alla disponibilità di una "massa critica" di risorse (al di sotto della quale si corre il rischio di finanziare strategie di sviluppo scarsamente incisive), si ritiene opportuno stabilire che il numero massimo di GAL selezionabili nel Veneto sia pari a due.

Sotto i profili dell'eleggibilità territoriale, le zone dipendenti dalla pesca debbono rappresentare un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, avuto riguardo, in particolare, alla rilevanza dell'economia ittica nonché ai criteri di ammissibilità di cui al Decreto MiPAAF n. 21 del 26/03/2010. Sulla base di detti prerequisiti deve essere attestata l'eleggibilità dei territori per i quali vengono proposte le strategie di sviluppo, fermo restando che non possono comunque intendersi eleggibili i territori non ricompresi tra i seguenti comuni costieri:

-          Comune di Bibione (VE);

-          Comune di Caorle (VE);

-          Comune di Eraclea (VE);

-          Comune di Iesolo (VE);

-          Comune di Cavallino-Treporti (VE);

-          Municipalità di Burano e Pellestrina nel Comune di Venezia (VE);

-          Comune di Chioggia (VE);

-          Comune di Rosolina (RO);

-          Comune di Porto Viro (RO);

-          Comune di Porto Tolle (RO).

Nel disporre quindi l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze a valere sulle risorse del richiamato Asse IV, si evidenzia che l'allegato bando recepisce le linee guida definite dalla "Cabina di regia" istituita dal MiPAAF ai sensi del Reg. n.1198/2006 con il compito di garantire una coerente ed omogenea esecuzione del Programma Operativo in tutto il territorio nazionale.

Si dà atto che all'approvazione delle graduatorie ed alla connessa concessione dei benefici provvederà la Giunta Regionale con proprio provvedimento; all'Unità di Progetto Caccia e Pesca competono le incombenze istruttorie, la predisposizione delle graduatorie, nonché tutte le attività di gestione amministrativa e di controllo previste dalle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013" stabilite dal MiPAAF - Direzione Generale della Pesca Marittima ed Acquacoltura - con Decreto n. 601 del 21 novembre 2008 e successive integrazioni.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1997, n.1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione;

RIASSUNTE le valutazioni di opportunità di cui alla premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il Reg. (CE) n. 1198 del 27.07.2006, relativo al Fondo Europeo Pesca (FEP);

VISTO il Reg. (CE) n. 498 del 26.03.2007, che reca modalità applicative del Reg. (CE) 1198/2007;

VISTOil Piano Strategico Nazionale (PSN) inviato ai Servizi della Commissione Europea il 2/08/2007;

VISTO il Programma Operativo del FEP (PO) approvato per l'Italia dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6792 del 19.12.2007 e la relativa quota parte di Piano Finanziario riferita alla Regione del Veneto;

VISTO il Vademecum FEP emanato dalla Commissione Europea in data 26/03/2007;

PRESO ATTO che la Conferenza Permanente Stato - Regioni e Provincie Autonome, nella seduta del 20 marzo 2008 (Atto repertorio n. 101/CSR), ha sancito l'intesa circa la ripartizione finanziaria tra Stato e Regioni delle risorse del FEP per il periodo 2007-2013;

PRESO ATTO della definizione dei criteri di ammissibilità di cui al Decreto MiPAAF n. 21 del 26/03/2010 relativo all'Asse 4 - Misura 4.1- Sviluppo sostenibile delle zone di pesca;

VISTA la L.R. 1/2011;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ravvisata l'opportunità di accogliere la proposta del relatore secondo quanto esposto in premessa;

delibera

1.       di approvare, in attuazione del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 cofinanziato dal Fondo Europeo Pesca - FEP, l'allegato bando avente per oggetto la Misura 4.1 (Sviluppo sostenibile delle zone di pesca), parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;

2.       di dare atto che, in applicazione dei criteri di ammissibilità di cui al Decreto MiPAAF n. 21 del 26/03/2010 adottato ai sensi e per i fini di cui al Regolamento (CE) n.1198/2006, le istanze di finanziamento debbono farsi carico di attestare l'eleggibilità dei territori per i quali vengono proposte le strategie di sviluppo, fermo restando che non possono comunque intendersi eleggibili i territori non ricompresi tra i seguenti comuni costieri:

-         Comune di Bibione (VE);

-          Comune di Caorle (VE);

-          Comune di Eraclea (VE);

-          Comune di Iesolo (VE);

-          Comune di Cavallino-Treporti (VE);

-          Municipalità di Burano e Pellestrina nel Comune di Venezia (VE);

-          Comune di Chioggia (VE);

-          Comune di Rosolina (RO);

-          Comune di Porto Viro (RO);

-          Comune di Porto Tolle (RO).

3.       di stabilire che il numero massimo di Gruppi di Azione Costiera (GAC) selezionabili sia pari a due;

4.       di fissare in complessivi Euro €. 2.134.078,00= (di cui €. 1.067.039,00= quota comunitaria, €. 853.631,20= quota statale ed €. 213.407,80= quota regionale) le risorse finanziarie disponibili, così come riportato dal richiamato Programma Operativo Nazionale, per la realizzazione delle strategie di sviluppo locale previste dal bando di cui trattasi;

5.       di determinare, pertanto, in Euro €. 2.134.078,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente Regionale della U.P. Caccia e Pesca disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101260 "FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota comunitaria" e sul capitolo n. 101193 "FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota statale e regionale" del bilancio regionale 2011 e successivi esercizi, sino all'esaurimento delle risorse finanziarie assegnate alla Misura 4 dal Programma Operativo Nazionale, così suddivise;

Capitolo

Descrizione capitolo

Fondo

Disponibilità totale

101260

"FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota comunitaria"

FEP

1.067.039,00=

101193

"FEP (2007-2013) - Asse 4 - Sviluppo sostenibile delle zone di pesca - Quota statale e regionale"

FdR

853.631,20=

Regione

213.407,80=

Totale

2.134.078,00

6.       di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

7.       di dare atto che all'approvazione delle graduatorie relative alle istanze pervenute ed alla connessa concessione dei benefici provvederà la Giunta Regionale con proprio provvedimento; all'Unità di Progetto Caccia e Pesca competono le incombenze istruttorie, la predisposizione delle graduatorie, l'assunzione dei conseguenti impegni di spesa nonché tutte le attività di gestione amministrativa e controllo previste dalle "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEP 2007-2013" stabilite dal MiPAAF - Direzione Generale della Pesca Marittima ed Acquacoltura - con Decreto n. 601 del 21 novembre 2008 e successive integrazioni;

8.       di incaricare dell'esecuzione del presente atto l'Unità di Progetto Caccia e Pesca;

9.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

2111_AllegatoA_236502.pdf

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