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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 85 del 15 novembre 2011


Materia: Formazione professionale e lavoro

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1734 del 26 ottobre 2011

Attuazione della delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale.(L.R. 11/2001, art. 80 - D.Lgs. 152/2006, art. 287).


Note per la trasparenza:

Il provvedimento disciplina le modalità di attuazione della delega alle Province, già stabilita con L.R. 11/2001, in materia di rilascio dell'abilitazione all'esercizio della conduzione di impianti termici, di gestione dei relativi corsi e di tenuta del registro dei soggetti abilitati.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

La Legge n. 615 del 13 luglio 1966, all'art. 16, stabiliva la competenza dell'Ispettorato provinciale del lavoro al rilascio del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici civili al termine del relativo corso, previo superamento dell'esame finale. I contenuti dei corsi e la composizione della commissione d'esame sono stati definiti con Decreto Ministeriale 12 agosto 1968.

L'art. 84 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, di attuazione della cd. Riforma Bassanini, ha previsto il conferimento alle Regioni e agli Enti Locali, tra le funzioni amministrative in materia di protezione della natura e dell'ambiente, anche delle funzioni relative "al rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione".

Con l'art. 80 della legge regionale 13 aprile 2001, n.11, la Regione del Veneto ha delegato alle Province le medesime funzioni, ed in particolare: l'"abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione" (lettera a), nonché "la formazione e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione di impianti termici" (lettera b).

Successivamente le stesse funzioni sono state nuovamente attratte alla competenza dello Stato dal D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". L'articolo 287,in particolare, ha introdottoimportanti novità, sostitutive della previgente disciplina, in materia di conduzione degli impianti termici prevedendo l'obbligo del patentino per tutti gli impianti civili di potenza termica superiore a 200.000 Kcal/h, a prescindere dal tipo di combustibile utilizzato. In questo modo l'obbligo del patentino, sino a quel momento previsto solo per gli impianti termici alimentati con combustibili minerali solidi o liquidi ai sensi della Legge 615/1966, veniva esteso anche a quelli alimentati con combustibile gassoso.

A norma del citato art. 287, il personale addetto alla conduzione degli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0.232 MW doveva essere munito di un patentino di abilitazione rilasciato dall'Ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale.

Sulla base di tale normativa, la Giunta Regionale ha adottato, con la deliberazione n. 3452 del 18 novembre 2008, le Linee guida per la presentazione e la gestione dei percorsi formativi per la conduzione di impianti termici al fine del riconoscimento degli stessi ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionale del lavoro." Tale provvedimento individuava nel Decreto Ministeriale 12 agosto 1968 citato la disciplina applicabile per la realizzazione dei corsi. Con successivo Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione, n. 29 del 22 gennaio 2009, sono stati pertanto riconosciuti i percorsi formativi concernenti gli anni 2009-2010-2011.

Successivamente, tuttavia, con sentenza n. 250 del 24.07.2009, la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 287 del D.Lgs 152/2006, affermando che la formazione professionale relativa al conseguimento del patentino per i conduttori di impianti termici è materia di esclusiva competenza regionale. Di conseguenza, la previsione dell'art. 287 citato, che rimetteva ad un decreto ministeriale (quale il D.M. 12 agosto 1968) la disciplina dei corsi e degli esami per l'addestramento del personale, è stata dichiarata illegittima.

Preso atto della sentenza della Corte Costituzionale sopra citata, e nelle more dell'adozione di un provvedimento specifico inerente la regolamentazione della materia a conclusione del processo di definizione nazionale degli standard minimi, la Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 1092 del 23/03/2010 ha adottato una disciplina transitoria finalizzata alla realizzazione dei percorsi formativi già riconosciuti con il D.D.R. 29/2009 citato, allo svolgimento degli esami conclusivi ed al conseguente rilascio del relativo patentino di abilitazione.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, inoltre, il legislatore statale è intervenuto nuovamente in materia: l'art. 3, comma 20, del D.Lgs. 29 giugno 2010, n.128 ha modificato l'art. 287 del D.Lgs. 152/2006, attribuendo espressamente alla competenza legislativa regionale l'individuazione dell'autorità competente a rilasciare il patentino di abilitazione, nonché la disciplina delle modalità di compilazione, tenuta e aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici.

Infine, al termine di un lungo percorso di concertazione, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato il 25 maggio 2011 le "Linee guida per i percorsi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore impianti termici". Il documento definisce gli elementi minimi, garantiti sull'intero territorio nazionale, che consentono la mobilità degli operatori e impegna al reciproco riconoscimento degli attestati rilasciati dalle diverse regioni.

Risulta, quindi, finalmente definito il quadro normativo e disciplinare che consente la piena applicazione della Legge Regionale 11/2001 che dispone la delega alle Province delle funzioni relative all'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione (L.R.11/2001, art. 80, comma 1, lett. a), ed alla formazione ed aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici (art. 80, comma 1, lett. b).

A tal proposito si propone all'approvazione della Giunta Regionale la Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, Allegato A, che definisce gli elementi minimi regionali al fine di garantire omogeneità di modelli operativi e strumenti di standardizzazione dei processi sull'intero territorio regionale, ferma restando la potestà provinciale nella definizione della puntuale programmazione in funzione del soddisfacimento dei fabbisogni formativi e professionali espressi da ciascun contesto territoriale.

Ritenendo cruciale il momento valutativo ai fini della garanzia di equità di trattamento degli utenti a conclusione del percorso formativo, sono state predisposte e si sottopongono all'esame della Giunta Regionale anche le Linee guidaalla prova di verifica finale, Allegato B.

Infine si sottopone all'approvazione della Giunta regionale il modello di attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Allegato C.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-          Vista la L. 21 dicembre 1978, n. 845 "Legge quadro in materia di formazione professionale";

-          Vista la L.R. 30 gennaio 1990, n. 10 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro"e ss.mm.ii.;

-          Vista la L.R. 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" e ss.mm.ii;

-          Visto il D.M. 12/08/1968 "Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici";

-          Vista la L. 15/03/1997, n.59 "Delega la Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa";

-          Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59";

-          Vista la L.R. 13 aprile 2001, n.11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.";

-          Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. ii.;

-          Vista la DGR 359/2004 "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e ss.mm.ii.;

-          Vista la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";

-          Vista la DGR n. 3452 del 18 novembre 2008 "Apertura dei termini e disposizioni per il riconoscimento ai sensi dell'art.19, L.R. n. 10/90 di corsi professionali previsti da leggi speciali. Anno 2009-2010-2011"

-          Vista la DGR n. 1092 del 23 marzo 2010 "Modifica ed integrazione della DGR n. 3452 del 18 novembre 2008. Disciplina transitoria dei percorsi formativi per la conduzione di impianti termici previsti dall'art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 10 del 1990";


delibera

  1. di dare attuazione alla previsione di cui all'articolo 80 della legge regionale n. 11 del 2001, che delega alle Province le funzioni di rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e di gestione dei relativi corsi di formazione; nonché di formazione ed aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;
  2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la Direttiva per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, Allegato A, le Linee Guida alla prova di verifica finale dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, Allegato B, e ilmodello di attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici, Allegato C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Formazione dell'esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonché sul sito Internet della Regione Veneto.


(seguono allegati)

1734_AllegatoA_235796.pdf
1734_AllegatoB_235796.pdf
1734_AllegatoC_235796.pdf

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