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Materia: Bonifica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 26 ottobre 2011
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 2. Interventi finanziari regionali a favore degli enti locali per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati. Anno 2011.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Si tratta del bando destinato agli enti locali del Veneto, per l'assegnazione di risorse pari a € 1.000.000,00 per interventi di bonifica di siti inquinati.
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
L'articolo 20, comma 2, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l'esercizio 2009, stabilisce che, al fine di consentire la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui all'art. 242, del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto; a tale scopo sono state allocate nel capitolo n. 101251, "Contributi per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 2, L.R. 12/01/2009, n. 1"), del bilancio di previsione 2011, risorse per € 1.000.000,00.
Tali interventi potranno riguardare sia aree di proprietà degli stessi enti locali, sia aree di altra proprietà ove gli enti locali territorialmente competenti siano chiamati ad intervenire agli adempimenti previsti dall'art. 242 del D.lgs. n. 152/2006, e s.m.i.
Lo stesso articolo 20, comma 3, della L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, demanda la definizione delle modalità e dei criteri per l'erogazione dei contributi, alla determinazione della Giunta regionale.
Sulla base di quanto sopra, pertanto, con il presente provvedimento si propongono i criteri per l'assegnazione del Fondo in conto capitale per l'anno 2011 (Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrale e sostanziale) a favore dei soggetti individuati dall'art. 20, della L.R. 1/2009.
Per la gestione dei fondi assegnati ai soggetti beneficiari, di cui al fondo in conto capitale (comma 2, dell'art. 20 della L.R. 1/2009), si rinvia alle consuete modalità di erogazione attualmente in uso subordinando la liquidazione della spesa alla presentazione da parte del soggetto beneficiario, della rendicontazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
VISTO il D.lgs. 3.04.2006, n. 152 (parte IV), ed in particolare l'articolo 242;
VISTA la Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, comma 2.]
delibera
(seguono allegati)
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