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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 81 del 28 ottobre 2011


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1680 del 18 ottobre 2011

Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013. Apertura dei termini di presentazione delle domande per la misura 121 Montagna dell'asse 1 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013. Condizioni e priorità per l'accesso ai benefici. Deliberazione/CR n. 43 del 24/05/2011.

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone l'apertura dei termini per la presentazione delle domande per la misura 121 Montagna dell'asse 1 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, definendo procedure e condizioni di accesso ai benefici , importo a bando e criteri di priorità.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto (PSR) 2007-2013, confermando il cofinanziamento comunitario del Programma e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

Con Deliberazione del 13 novembre 2007, n. 3560 la Giunta regionale ha pertanto confermato il testo vigente del PSR 2007 - 2013 che definisce la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, la classificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005. Il Programma è stato poi oggetto di successive modifiche, da ultimo con Deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 4082 "Approvazione finale della revisione del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013 in relazione alle nuove sfide ed alle infrastrutture a banda larga a seguito dell'Health Check e del Recovery Package. Art. 6, comma 1, lett. a) del reg. (CE) n. 1974/2006. Art. 37, comma 2, l.r. 1/91. Deliberazione/CR n. 80 del 16 giugno 2009.".

Dal punto di vista attuativo, facendo seguito alle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ulteriore ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale, con proprie Deliberazioni n. 1223/2007, n. 199/2008, n. 2437/2008, n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n. 2595/2009, n. 4083/2009, n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010, n. 3181/2010 n. 87/2011, n. 88/2011, n. 376/2011, n. 443/2011, n.1354/2011 e 1592/2011 ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013.

Con la deliberazione/CR n. 43 del 24/05/2011 la Giunta regionale ha adottato lo schema del bando relativo alla misura 121M. Tale provvedimento è stato trasmesso alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge regionale 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l'espressione del parere previsto nel citato articolo.

A tale riguardo va premesso che con DGR n. 4083/2009 e successive modifiche ed integrazioni, è stato aperto il terzo bando generale del PSR che per la misura 121 Ammodernamento delle aziende agricole. Le istanze presentate sono risultate in numero consistente, oltre 2600, ma solamente il 40% di queste è stato finanziato, per insufficiente disponibilità di fondi.

Questo testimonia il fatto che, nonostante il perdurare della crisi economica e finanziaria, le aziende agricole venete dimostrano una notevole vitalità e una propensione ad assumere significativi impegni economici volti a perseguire lo sviluppo delle molteplici attività produttive e di trasformazione volte alla qualità delle produzioni.

Da tale punto di vista, una assoluta rilevanza assume la propensione all'investimento per il mantenimento delle attività economiche nelle aree svantaggiate di montagna. In tali contesti, infatti la scarsa competitività dei sistemi produttivi agricoli locali si traduce spesso nell'abbandono dell'attività, nell'insufficiente ricambio generazionale a fronte del progressivo invecchiamento degli agricoltori attivi, che determinano, oltre alla devitalizzazione dell'economia agricola locale, la costante riduzione dell'attività di manutenzione del territorio con conseguenze negative per il paesaggio, per la difesa idrogeologica e per il comparto turistico-ricreativo.

Per tali motivazioni risulta strategico dare prontamente una risposta alle richieste di ammodernamento strutturale e dotazionale delle aziende agricole montane, così da consentire lo sviluppo e il radicamento e riconoscere il ruolo di prioritaria importanza che esse svolgono sul territorio, riservando 8.100.000 euro sulla misura 121 per le sole aree di montagna. Per le aziende di pianura invece, in considerazione dell'esaurimento dei fondi recati dalla misura del PSR e della necessità di adeguamento delle condizioni di priorità, si potrà provvedere al bando solo a seguito della presentazione di una proposta di modifica finanziaria e dei criteri di selezione alla Commissione europea.

Per quanto riguarda i criteri di selezione proposti sulla misura 121 montagna, a fronte dei criteri utilizzati nel bando precedente DGR n.4083/2009 e dei connessi esiti dell'attività di selezione, la Giunta regionale, senza modificare i criteri di selezione utilizzati, ha proposto di aumentare il peso dei punteggi attribuiti alle aziende operanti nelle aree più sfavorite per altitudine e pendenza o che sono soggette a condizionamenti normativi più stringenti (aree vulnerabili direttiva nitrati). Nel contempo si è proposto di bilanciare tra loro i punteggi attribuiti alle produzioni di qualità, che altrimenti avrebbero favorito le produzioni del settore lattiero caseario, tenuto conto che il presente bando non mantiene una linea di spesa specifica e differenziata, ma è rivolto a tutti i settori produttivi agricoli. Inoltre, mentre con il precedente bando della misura l21, di cui alla DGR 4083/09, sono stati perseguiti gli obiettivi collegati alla problematica delle "Nuove Sfide" ai sensi del Reg. CE 73/09, a seguito dell'esaurimento delle specifiche dotazioni finanziarie aggiuntive assegnate dalla Commissione europea per il conseguimento dei fini di cui sopra, nel presente bando si ritiene di attribuire il medesimo punteggio alle tipologie di investimento riconducibili alle "Nuove Sfide" e agli interventi considerati "strategici" per l'ammodernamento delle aziende agricole, come indicato nel PSR della Regione Veneto (cap. 5.2.4).

Per quanto attiene i criteri di selezione proposti, si sono confermati in linea generale i criteri utilizzati nei bandi precedenti di cui alla DGR 4083/09, con le modifiche sopra esposte, anche in riferimento agli esiti dell'attività di selezione.

La Commissione consiliare competente, si è espressa sul provvedimento n. 43 del 24/05/2011, formulando alcune osservazioni che sono parzialmente recepite nel testo del presente provvedimento.

Nel dettaglio, la Quarta Commissione del Consiglio regionale, con il parere 113 del 14 luglio 2011, ha approvato a maggioranza il provvedimento, proponendo alcune modifiche a livelli di aiuto, limiti di intervento e spesa ammissibili, criteri e punteggi indicati nella Deliberazione della Giunta regionale.

In particolare, per quanto riguarda i livelli di aiuto, la Quarta Commissione propone di attribuire una maggiorazione del 10% dell'intensità di aiuto rispetto a quelle ordinarie del 50 e 60% alle sole aziende al di sopra dei 1.200 metri.

Per quanto attiene i limiti intervento e di spesa, la Commissione consiliare propone di ridurre l'importo massimo di spesa ammissibile da 1.000.000,00 a 700.000,00 euro.

Circa i criteri e l'attribuzione di punteggi, la Quarta Commissione propone di modificare le soglie del parametro relativo agli svantaggi altitudinali, previste dalla Giunta regionale a 400 - 700 - 1.200 metri, con soglie rispettivamente a 400 - 600 - 1200 metri, restringendo quindi di 100 metri la prima fascia e ampliando di altrettanti metri la fascia intermedia di altitudine.

In termini di punteggi la Commissione consiliare propone di attribuire, nel punteggio "Significatività degli investimenti", 25 punti anziché 23 alla priorità "alta"; di assegnare 8 punti anziché 5 nel criterio "Dislocazione geografica" alle zone D del PSR; di assegnare 10 punti anziché 7 alle aziende comprese in Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN).

Infine la Commissione segnala un refuso relativo al criterio "svantaggi orografici", laddove il punteggio attribuito nella tabella riassuntiva ai Comuni con alta acclività risultava pari a 5 anziché 3 come riportato correttamente nelle tabelle dettagliate per singolo Comune.

In merito a queste proposte, si ritiene parzialmente accoglibile la proposta di attribuire una percentuale di aiuto maggiorata del 10% per le aziende sopra i 1.200 metri di altitudine, in quanto contraria al dettato del Regolamento di base n.1698/2005 e al PSR che, nel fissare le intensità massime di aiuto, prevedono la possibilità di concedere l'aumento del 10% rispetto alle intensità "ordinarie" del 50 e 60% unicamente nel caso di interventi "ristrutturazione del settore lattiero caseario" e non in funzione dell'altitudine, come proposto dalla Commissione. In tal senso, il bando prevede quindi di applicare la maggiorazione percentuale a tutti gli interventi di ristrutturazione del settore lattiero caseario, senza riguardo alla quota dell'azienda.

Per quanto riguarda la riduzione dell'importo di 1.000.000,00 euro di spesa massima ammissibile (che comunque è riferito dal PSR al solo settore lattiero - caseario), si ritiene di accogliere parzialmente la proposta della Commissione, in quanto il PSR vigente non dà la possibilità di modulare l'importo di spesa massima ammissibile, ma prevede le due sole opzioni, di 1.000.000,00 e 600.000,00 euro. Pertanto, il presente bando dispone che la spesa massima ammissibile, per tutti i settori produttivi, sia pari a 600.000 euro.

La modifica dei criteri relativi alle soglie altitudinali viene ritenuta accoglibile, così come la proposta di aumento da 5 a 8 punti in ragione della dislocazione geografica in zona D e la proposta di aumento da 7 a 10 punti per l'appartenenza alle ZVN.

Nella considerazione che l'attività zootecnica da latte in area di alta montagna riveste un'elevata importanza al fine della riduzione delle dinamiche di spopolamento di tali zone, si ritiene, in accordo con le posizioni espresse dai componenti la Quarta Commissione Consiliare, di prevedere una modifica alla priorità relativa agli svantaggi altitudinali delle zone montane variando da 15 a 20 i punti per gli investimenti effettuati ad altitudine superiore a 1200 m slm.

Per quanto attiene invece la proposta di ulteriore aumento di 2 punti, da 23 a 25, del punteggio relativo agli investimenti di priorità "alta", si ritiene opportuno non accogliere la proposta della Commissione consiliare e quindi di non modificare l'originaria proposta della Giunta regionale, che già aveva ridotto di 13 punti il preesistente differenziale tra gli investimenti "strategici nuove sfide" rispetto a quelli a priorità "alta" (da 40 punti a 20 del bando precedente alla proposta della Giunta regionale di un differenziale da 30 a 23). Un ulteriore ridimensionamento del differenziale comporterebbe di fatto una perdita di significatività di tale criterio, ritenuto invece fondamentale dalla Commissione europea in sede di valutazione istruttoria dei progetti di investimento, come precisato dal rappresentante dei Servizi della commissione in sede di approvazione dei criteri di selezione della misura nel primo Comitato di sorveglianza del PSR.

Per le procedure generali di applicazione per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi si rinvia alle disposizioni generali di cui all'allegato A alla DGR 1499/2011.

Le procedure di valutazione dei progetti sono definite nel bando stesso, come anche i principali indirizzi procedurali specifici che comunque, a livello operativo, saranno compiutamente dettagliati da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con proprio specifico provvedimento.

Per quanto riguarda l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, in conformità a quanto previsto all'articolo 71 del regolamento (CE) n. 1698/2005, si rinvia alle disposizioni regionali di attuazione del Decreto ministeriale n. 1205/08 e s.m.i., di cui alla DGR del 24/06/2008, n. 1659 e s.m.i.

La Direzione Piani e programmi settore primario, autorità di gestione del Programma, provvederà all'impegno del corrispondente cofinanziamento regionale, pari a 1.360.800,00 € in funzione delle domande che risulteranno ammissibili a finanziamento, sul capitolo 100901 del Bilancio di Previsione 2011, "Cofinanziamento regionale delle iniziative previste dal Programma di sviluppo rurale 2007/2013 (reg. CEE 20/09/2005 n. 1698)", a favore dell'Organismo pagatore regionale AVEPA.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le modifiche successivamente apportate, in particolare con il regolamento (CE) n. 74/2009;

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

-          VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1290 del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune rurale e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n.73/2009 ;

-          VISTA la Decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa ad orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) e la successiva Decisione 2009/61/CE;

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 e le successive modifiche apportate, da ultimo con Regolamento (CE) n. 679/2011;

-          VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

-          VISTO il Regolamento (CE) n. 1320 della Commissione, del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno alla sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

-          VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007 con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e dell'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate;

-          VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29/12/2009 n. 4082, che approva l'ultima versione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007 - 2013, l'approccio strategico previsto, la ripartizione finanziaria approvata e le disposizioni tecnico-amministrative di attuazione, comprensive anche della conseguente gestione finanziaria;

-          VISTE le Deliberazioni n. 1223/2007, n. 199/2008, n. 2437/2008, n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n. 2595/2009, n. 4083/2009, n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010, n. 3181/2010, n. 87/2011 n. 88/2011, n. 376/2011, n. 443/2011, n.1354/2011 e 1592/2011, con le quali la Giunta regionale ha provveduto ad approvare bandi generali e specifici su un gran numero di misure ed azioni, secondo modalità e procedure sia singole che integrate di attuazione dettagliate negli stessi bandi a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007-2013;

-          RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per la misura 121 montagna del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, definendo le condizioni e le priorità per l'accesso ai benefici, a seguito delle considerazioni e motivazioni espresse in premessa;

-            PRESO ATTO che nei bandi non vengono applicati nuovi criteri di selezione ancora non approvati in sede di Comitato di Sorveglianza;

-            VISTO Articolo 37, comma 2, legge regionale 1/1991;

-            VISTO il parere n. 113 del 14 luglio 2011 sulla deliberazione/CR n. 43 del 24/05/2011 rilasciato dalla Quarta Commissione consiliare permanente così come previsto dall'articolo 37 della Legge regionale 8 gennaio 1991, successive integrazioni e modifiche;

-            RITENUTO di accogliere parzialmente le proposte del citato parere, così come espresso in premessa, di modifica a livelli di aiuto, limiti di intervento e spesa ammissibili, criteri e punteggi indicati nella Deliberazione della Giunta regionale;

-            RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa



delibera

1.       di disporre l'apertura fino al 30 gennaio 2012 dei termini di presentazione delle domande di contributo per la misura 121 Montagna dell'asse 1 del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, per un importo a bando pari a 8.100.000,00 euro. Il dettaglio delle disposizioni e delle condizioni per l'accesso ai benefici e i termini di presentazione delle domande sono specificati in allegato A al presente provvedimento.

2.       di stabilire che le procedure generali di applicazione per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi restano valide le disposizioni di cui all'allegato A alla DGR 1499/2011.

3.       di rinviare per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni, alle disposizioni regionali di attuazione del Decreto ministeriale n. 1205/08, di cui alla DGR del 24/06/2008, n. 1659 e s.m.i.;

4.       di precisare che gli indirizzi procedurali generali e specifici saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con proprio specifico provvedimento;

5.       la Direzione regionale Piani e programmi settore primario, autorità di Gestione del programma di sviluppo rurale, è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

6.         di determinare in euro 1.360.800,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Piani e programmi settore primario, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100901 del Bilancio 2011 "Cofinanziamento regionale delle iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale";

7.       di dare atto che la spesa di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;

8.       la presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1680_AllegatoA_235572.pdf

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