Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 08 novembre 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1667 del 18 ottobre 2011

L.R. n. 22/2002 autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - nuove modalità di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio.


Note per la trasparenza:
il provvedimento intende operare riforma della procedura di rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, ivi comprese quelle di cui alla DGRV n. 84/2007.

L'Assessore Luca Coletto di concerto con l'assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, con la L.R. n. 22 del 16.8.2002, ha disciplinato l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità normativamente previsti.

Lo svolgimento delle visite di verifica presso le strutture interessate, adempimento previsto dalla normativa in parola, ha indirettamente permesso di operare anche una ricognizione complessiva delle strutture pubbliche e private operanti in ambito socio sanitario regionale consentendo, in tal modo, una acquisizione continua di dati e ciò anche in considerazione del continuo monitoraggio circa l'ossequio alle prescrizioni cui attende l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS).

La conoscenza delle strutture, come maturata dall'ARSS in sede di prima applicazione della normativa, è divenuta quindi preziosa fonte di dati che si ritiene di poter valorizzare - in una logica di semplificazione dei procedimenti amministrativi - in occasione della richiesta di rinnovo quinquennale all'esercizio.

Invero, con la presente proposta di provvedimento, che viene rivolta unicamente alle strutture interessate al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio - comprese quelle di cui alla DGR n. 84 del 16.1.2007 e successivo provvedimento di approvazione della procedura, n. 2067 del 3.7.2007, con esplicita esclusione delle strutture da avviare ex novo e di quelle interessate ad ampliamenti delle attività - si reputa funzionale ricorrere all'autocertificazione, istituto quest'ultimo che, originariamente previsto nel "Manuale di attuazione della L.R. 22 del 16.8.2002", giusta DGR n. 2501 del 6.8.2004, è stato successivamente espunto con l'approvazione della DGR n. 3485/2006 assumendo che, in fase di prima applicazione della disciplina dell'autorizzazione, alcuni requisiti organizzativi, privi di standard univoci, avrebbero potuto condurre a criticità per la possibile non coincidenza della valutazione effettuata in sede di verifica con quella fatta in fase di autovalutazione.

Ad oggi, invece, in considerazione della riscontrata attenzione che le strutture autorizzande riservano alla compilazione dei modelli di autovalutazione, considerate le scadenze per la presentazione di richieste per il rinnovo del primo provvedimento rilasciato successivamente alla visita di verifica, si reputa opportuno, proporre quale nuova modalità operativa per ottenere conferma della permanenza dei requisiti di cui infra, il ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui al ex art. 47 DPR n. 445/2000, quest'ultima, a valere per le seguenti fattispecie, non suscettibili di estensione analogica:

1.      strutture per le quali i requisiti minimi generali e specifici non abbiano subito modifiche o variazioni nel corso della durata dell'autorizzazione all'esercizio, fatti salvi gli adempimenti posti in essere in atto in esecuzione della normativa in materia di sicurezza degli impianti e/o di settore;

2.      attività già oggetto di autorizzazione all'esercizio per le quali non sia venuta meno la disponibilità delle relative professionalità, delle attrezzature e dei presidi necessari al loro svolgimento.

Per l'effetto, ne discende che per tali casi, il titolare del provvedimento di autorizzazione dovrà presentare, unitamente all'istanza di rinnovo, anche l'autovalutazione relativa ai requisiti minimi generali e specifici - applicabili alla tipologia di struttura - con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo i modelli che, riferiti, rispettivamente, alle strutture sanitarie e quelle socio sanitarie e sociali, si allegano al presente provvedimento quale parte integrante, allegati A) e B).

Nei casi di istanza di rinnovo avanzata da strutture complesse, composte da più unità d'offerta ed attività, anche di tipologia diverse - quali, ad esempio, le Aziende ULSS - la dichiarazione sostitutiva potrà riguardare anche solo una parte delle attività o strutture interessate, con esclusione, pertanto, degli ambiti dove sono intervenute variazioni rispetto alla situazione come risultante dalla visita di verifica svolta dall'ARSS.

Sulle domande di rinnovo dell'autorizzazione - con le relative liste di verifica, contenenti i requisiti minimi, generali e specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio compilate nella colonna "autovalutazione" e la dichiarazione sostitutiva attestante la presenza delle condizioni richiamate ai precedenti punti 1) e 2) - sono chiamate a verificare la Regione e i Comuni, soggetti che, in base alla competenza, dovranno sottoporre alla verifica di cui all'art. 11, comma 2, della L.R. n. 22/2002 un campione pari al 10%, con arrotondamento all'unità inferiore, restando ferma la possibilità che, al venir meno dei requisiti minimi e specifici richiesti per l'autorizzazione all'esercizio o in presenza di inadempienze da parte della struttura interessata, l'Autorità competente è tenuta ad attivare le iniziative previste dall'art. 11, comma 3, della L.R. n. 22/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992;

VISTA la L.R n. 22/2002;

VISTE le DD.GG.RR. n. 2501/2004 e n. 3485/2006;

VISTA le DD.GG.RR. n. 84/2007 e n. 2067/2007

delibera

1.       di prevedere per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ex L.R. 22 del 16 agosto 2002, limitatamente alle istanze di rinnovo relative anche solo ad una parte delle attività/strutture oggetto della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, il ricorso all'istituto dell'autocertificazione, nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000) limitatamente alle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali - come in narrativa individuate - rientranti nelle seguenti fattispecie:

a.       strutture per le quali i requisiti minimi generali e specifici non abbiano subito modifiche o variazioni nel corso della durata dell'autorizzazione all'esercizio, fatti salvi gli adempimenti posti in essere in atto in esecuzione della normativa in materia di sicurezza degli impianti e/o di settore;

b.       attività già oggetto di autorizzazione all'esercizio per le quali non sia venuta meno la disponibilità delle relative professionalità, delle attrezzature e dei presidi necessari al loro svolgimento;

2.       di stabilire che le istanze di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio siano corredate da:

a.       liste di verifica, reperibili dal sito internet istituzionale dell'ARSS, sottoscritte dal richiedente, relative alla presenza dei requisiti minimi generali e specifici, applicabili alla tipologia di struttura, compilati nel campo autovalutazione;

b.       dichiarazione sostitutiva attestante la presenza delle condizioni richiamate al punto 1) che precede, oltre all'autovalutazione dei requisiti;

3.       di prendere atto, per l'effetto, dell'intervenuta abrogazione delle determinazioni assunte con DGR n. 3485 del 7 novembre 2006, limitatamente ai punti 1) e 2) del dispositivo e di ogni altra disposizione in contrasto con le determinazioni assunte con il presente atto;

4.       di stabilire che le autorità competenti sottopongano alle verifiche previste dall'art. 11, comma 2, della L.R. n. 22/2002, un campione pari al 10%, con arrotondamento all'unità inferiore, delle domande di rinnovo dell'autorizzazione corredate da dichiarazione sostitutiva;

5.       di approvare i modelli di dichiarazioni sostitutive a valere, rispettivamente per le strutture sanitarie e di quelle socio sanitarie e sociali, documenti che si allegano al presente provvedimento quali parti integranti, allegati A) e B);

6.       di dare mandato all'ARSS di assumere tutte le azioni necessarie e conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;

7.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8.       di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;


(seguono allegati)

1667_AllegatoA_235534.pdf
1667_AllegatoB_235534.pdf

Torna indietro