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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 11 ottobre 2011


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1539 del 27 settembre 2011

Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative.

Note per la trasparenza:

Disposizioni applicative per il coordinamento delle disposizioni della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale" con la sopravvenuta normativa nazionale.

Riferisce l'Assessore Maurizio Conte.

La disciplina nazionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale dettata dalla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» è stata oggetto di due importanti interventi di modifica.

Il primo, attraverso il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» ed il secondo, più recente, attraverso il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69», entrato in vigore il 26 agosto 2010.

A seguito del primo dei due sopracitati interventi normativi la Giunta regionale del Veneto è intervenuta con tre deliberazioni (d.g.r. n. 1998 del 22 luglio 2008, d.g.r. n. 308 del 10 febbraio 2009 e d.g.r. n. 327 del 17 febbraio 2009) con l'intento di fornire indirizzi applicativi in merito all'attuazione delle nuove disposizioni e di coordinarne i contenuti con quanto previsto dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale».

In particolare con la citata deliberazione n. 327/2009 sono stati individuati gli articoli della l.r.n. 10/1999 non più applicabili a decorrere dal 13 febbraio 2009 ed è stato individuato il riparto di competenze tra la Regione e le Province in relazione alle diverse tipologie progettuali sottoposte alla procedura di VIA.

A seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dal sopracitato d.lgs. n. 128/2010 si ripropone il problema di valutarne i contenuti ed i rapporti con la vigente disciplina regionale.

Al riguardo si evidenzia che:

  • l'articolo 35, primo comma, del decreto legislativo n. 152/2006, come riformulato dall'articolo 4, comma trenta del decreto n. 128/2010 stabilisce che " Le regioni ove necessario adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto".;
  • l'articolo 4, quarto comma, del citato decreto legislativo n. 128/2010, inoltre, stabilisce che le Regioni e le Province autonome adeguino il proprio ordinamento alle disposizioni del decreto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore;
  • nel contempo la norma prevede che le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente alla sua entrata in vigore debbano essere concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento (articolo 4, quinto comma).

Con riferimento a quanto sopra, ferma restando la necessità di provvedere ad elaborare quanto prima uno specifico progetto di legge regionale sulla materia, nel frattempo risulta necessario individuare ulteriori forme di coordinamento tra la l.r. n. 10/1999 e la normativa statale che, come sopra descritto, è stata ulteriormente modificata con il decreto legislativo n. 128/2010.

Si propone pertanto di adottare le disposizioni applicative, riportate nella Sezione I dell' Allegato A alla presente deliberazione, riprendendo ed integrando quanto già stabilito con le citate deliberazioni n. 308/2009 e n. 327/2009.

In particolare rispetto a quanto già stabilito dalle citate deliberazioni, con il presente provvedimento si adeguano la modalità e la tempistica (60 giorni) dell'istruttoria preliminare prevista dalla l.r. 10/1999 a quanto indicato dalla norma nazionale (30 giorni).

Non viene ribadita, inoltre, la possibilità di presentare domanda di solo giudizio di compatibilità ambientale mediante presentazione del solo progetto preliminare, uniformandosi, anche in questo caso, alla norma nazionale che prevede che la procedura di VIA debba effettuarsi sul progetto definitivo e che il provvedimento di VIA sostituisca e coordini tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto.

Conseguentemente l'elenco delle disposizioni della l.r.n. 10/1999 non più applicabili, già individuato con la deliberazione n. 327/2009 è stato integrato con l'art. 13 ed i commi 1, 2, e 4 dell'art. 14, concernenti le fasi di istruttoria preliminare, di deposito e di pubblicità, in quanto come detto si è inteso uniformarsi per modalità e tempistica alla norma nazionale.

Nello specifico:

al punto 1.- AMBITO DI APPLICAZIONE, vengono individuate le tipologie progettuali a cui si applicano le procedure di VIA e le modalità di applicazione di dette procedure;

al punto 2. - AUTORITà COMPETENTI viene individuato il riparto di competenze tra Regione e Province in funzione delle tipologie progettuali, vengono confermati inoltre gli organi tecnici competenti allo svolgimento dell'istruttoria nella Commissione regionale VIA di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10/1999 e nelle Commissioni provinciali VIA di cui all'art. 6 della medesima legge;

al punto 3.- COORDINAMENTO PROCEDURE VIA ED AIA viene confermato quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2008, n. 1998 e dai successivi provvedimenti attuativi e/o modificativi per quanto attiene il coordinamento delle due procedure;

al punto 4.- PRESENTAZIONE AL PUBBLICO, ai fini di garantire la più ampia conoscenza e informazione alla cittadinanza, che deve essere messa nelle migliori condizioni per esprimere in tempi adeguati le proprie osservazioni a tutto vantaggio delle successive fasi procedurali, e al fine di rispondere ai principi più generali della trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e della partecipazione al procedimento, viene conferma quanto disposto dall'articolo art. 15 - presentazione al pubblico - della legge regionale, ancorché la fattispecie non sia prevista dalla normativa nazionale.

Al punto 5.- ARTICOLI DELLA LEGGE REGIONALE n. 10/1999 NON Più APPLICABILI, al fine di consentire una più agevole attuazione delle norme nell'Allegato A viene fornito l'elenco delle disposizioni non più applicabili della l.r. n. 10/1999.

In buona sostanza vengono confermati gli articoli della l.r. n. 10/1999 che individuano il campo di applicazione ( art. 3, comma 1, lettere a),b) e c); e le autorità competenti, Regione e Province, ( art. 4, commi 1, 2, 3, e 4); gli organi tecnici istruttori, Commissione regionale VIA e Commissioni Provinciali VIA (articoli 5 e 6); la presentazione al pubblico ( art. 15); le modalità procedurali per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale (art. 19) e quelle riferite alla contestuale approvazione del progetto (art. 19 bis); gli articoli riferiti a progetti con impatto interregionale e transfrontaliero, nonché quelli sottoposti a VIA nazionale ( art. 20, 21 e 22). Vengono confermati, infine gli articoli riferiti a garantire la semplificazione amministrativa (articoli 23 e 24).

Nelle Sezioni II e III dell'Allegato A viene, infine, riportato il quadro sinottico delle corrispondenze tra le tipologie progettuali previste negli allegati alla l.r. n. 10/1999 e quelle indicate dal d.lgs. n. 152/2006 negli allegati III e IV della Parte II, con indicazione del riparto delle competenze tra Regione e Province, confermando quanto già individuato con la citata delibera n. 327/2009.

Con riferimento a quanto sopra si ricorda che, per quanto non più disciplinato dalla legge regionale, trovano applicazione tutte le altre disposizioni previste nella Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Il presente provvedimento sostituisce la d.g.r. n. 308 del 10 febbraio 2009 e la d.g.r. n. 327 del 17 febbraio 2009.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 128/2010;

VISTA la l.r. n. 10/1999 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le propria precedenti deliberazioni n. 1998 del 22/07/2008, n. 308 del 10/02/2009, n. 327 del17/02/2009;

VISTO l' Allegato A al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

delibera

1.       di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2.       di adottare disposizioni applicative riportate nell' Allegato A;

3.       di dare atto che le disposizioni di cui al precedente punto 2. vengono applicate a tutti i progetti pervenuti dopo la data di adozione della presente deliberazione;

4.       di comunicare il presente provvedimento alle Amministrazioni Provinciali del Veneto;

5.       di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.       di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente dell'esecuzione del presente atto;

7.       di pubblicare il presente provvedimento sul bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


(seguono allegati)

1539_AllegatoA_235102.pdf

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