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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1509 del 20 settembre 2011
Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari. Criteri e modalità per l'accesso ai contributi. Anno 2011. Art. 8 L.R. n. 7/2011. Dgr/Cr n. 65 del 5/07/2011.
Note per la trasparenza:
L'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue.
L'art. 8 della legge finanziaria 18 marzo 2011, n. 7 ha istituito "un fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto, arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, destinato a servizi sociali e socio-sanitari".
Ai sensi dell'art. 8 comma 2 " sono destinatari degli interventi di cui al comma 1 i soggetti pubblici e privati di cui all'art. 128 Legge Regionale 13 Aprile 2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.lgs. 31 Marzo 1998 n. 112".
I soggetti di cui sopra, per poter accedere al finanziamento, devono avere sede legale e operativa nel territorio della Regione del Veneto e gli interventi dovranno realizzarsi esclusivamente nel medesimo territorio della Regione del Veneto.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è incaricata di "determinare le modalità di presentazione delle domande per l'accesso al fondo e i criteri di erogazione delle somme a rimborso senza oneri per interessi", precisando che l'intervento ammesso al finanziamento, da una parte dovrà essere conforme tecnicamente agli standard regionali e, dall'altra, dovrà essere coerente con gli obiettivi strategici indicati nei documenti della programmazione regionale sociale e socio-sanitaria.
Le risorse che la legge regionale di bilancio mette a disposizione per tale attività ammontano per l'esercizio 2011 a 50 milioni di Euro, di cui una quota pari al:
A) 50% è destinata per gli interventi di acquisto, costruzione, ristrutturazione, arredi, manutenzione, adeguamento alle norme sulla sicurezza (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e adempimento alle prescrizioni rilasciate in sede di autorizzazione ( l.r. 16 agosto 2002, 22).
B) 50% è destinata per gli interventi di acquisto, costruzione, ristrutturazione, arredi e manutenzione con gestione innovativa, intesa come capacità di autofinanziarsi nel lungo periodo.
Relativamente alla quota di finanziamento di cui alla lett. A), si precisa che essa è destinata a favorire il settore della disabilità e della non autosufficienza, tenuto conto delle richieste provenienti dal territorio regionale.
Per gli interventi di cui alla lett. B) si ritiene, invece, di privilegiare le tipologie di strutture che realizzano progetti di gestione innovativa nei settori della disabilità e della parziale autosufficienza, al fine di valorizzare e favorire la trasferibilità di buone prassi e il successivo inserimento nella programmazione dei piani di zona degli stessi progetti. Essi presentano delle specificità che vanno oltre i fattori della programmazione manifestandosi due tendenze: una riferita alla vivacità dei settori, concretizzata nella realizzazione di nuove strutture molto vicine alla tipologia della casa di abitazione, del vivere in famiglia ai fini dell'inserimento lavorativo (vita indipendente e autismo); l'altra riferita alla inevitabile necessità di adeguare il servizio a nuove esigenze assistenziali (parziale autosufficienza).
Alla luce delle disponibilità finanziarie si riporta di seguito l'importo massimo finanziabile per ciascuna tipologia di intervento:
1) CRITERI DI SELEZIONE E ORDINE DI PRIORITA' DELLE DOMANDE
Ai fini della verifica delle istanze sono da considerarsi i seguenti criteri e i relativi punteggi:
Settori di intervento
Interventi di cui alla lett. A)
Interventi di cui alla lett. B)
Interventi a favore dei disabili
4 punti
Interventi a favore dei disabili con integrazione lavorativa
2 punti
Interventi a favore della famiglia e minori
1 punto
Interventi a favore di anziani non autosufficienti
Interventi con gestione innovativa a favore di anziani (parzialmente autosufficienti)
Interventi a favore dell'area delle dipendenze
Interventi a favore della marginalità e inclusione sociale
Interventi a favore della salute mentale
Tipologie di intervento
Acquisto
Costruzione, ristrutturazione
Arredi o ogni altra tipologia di manutenzione
Adeguamento alle norme sulla sicurezza (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Adempimento alle prescrizioni rilasciate in sede di autorizzazione (l.r. n. 22/02)
3 punti
Ulteriori criteri
Progetti presentati da soggetti privati del terzo settore
Progetti presentati da altri soggetti
Progetti presentati sulla base di intese o accordi di programma tra soggetti pubblici e privati che prevedano la compartecipazione e/o il cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento e la gestione della struttura
Max 3 punti
Assenza di precedenti assegnazioni per la medesima struttura con le stesse finalità
Grado di innovazione del progetto di struttura e gestione
Max 4 punti
Sostenibilità:coerenza tra gli obiettivi del progetto e piano gestionale
Sulla base dei suddetti criteri si formeranno due graduatorie di cui alle lett. A) e B) secondo il punteggio conseguito. A parità di punteggio delle domande, sarà utilizzato il criterio dell'ordine di arrivo secondo la data e l'ora emesse dagli uffici del protocollo regionale.
Le graduatorie avranno la durata di due anni dalla data di approvazione del provvedimento di assegnazione del finanziamento.
Inoltre, nel caso in cui le rispettive quote pari al 50% non venissero totalmente esaurite, si effettuerà un nuovo bilanciamento delle stesse al fine di soddisfare un numero maggiore di domande.
2) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ITER DEL PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Per accedere al finanziamento è necessario presentare la domanda di cui all'Allegato A del presente provvedimento. Esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera B) sopra citati, si richiede anche:
la presentazione di un esauriente piano gestionale quinquennale;
il parere favorevole del Comune dove si realizza l'intervento;
la richiesta di parere (peraltro non vincolante), formulata all'esecutivo della Conferenza dei Sindaci.
Non saranno finanziati i progetti i cui lavori sono stati conclusi precedentemente alla presentazione della domanda e ciascun soggetto proponente potrà presentare non più di un progetto.
Le domande dovranno essere presentate a mano o pervenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale sul Bollettino ufficiale regionale, pena l'esclusione.
Per le domande pervenute mediante lettera raccomandata l'indirizzo è il seguente:
Regione del Veneto
Direzione Servizi Sociali
Dorsoduro, 3493
30123 Venezia
Relativamente alle domande consegnate a mano, esse potranno essere presentate presso l'ufficio Protocollo e Archivio generale della Regione del Veneto (sede: Dorsoduro 3494/a, 30123 Venezia; orari: dal lunedì al giovedì 10.00-13.00/14.30-16.00, venerdì 10.00-13.00) ovvero presso il protocollo della Direzione Servizi Sociali (sede- palazzo ex Inam, Dorsoduro 3493, 30123 Venezia, orari: dal lunedì al venerdì 10.00- 13.00). Farà fede la data del timbro di accettazione dell'ufficio protocollo. Sulla busta esterna dovrà essere riportata la dicitura "DOMANDA DI FINANZIAMENTO EX ART. 8 L.R. N.7/2011".
Entro 30 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, la Direzione regionale Servizi sociali, quale struttura incaricata alla loro verifica, potrà chiedere l'integrazione delle stesse qualora fossero incomplete. Tale integrazione dovrà essere fornita entro i 10 giorni successivi pena l'esclusione dell'istanza.
3) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PROGRAMMA DI RIPARTO
Sulla base dei criteri sopra indicati, gli interventi ritenuti ammissibili ordinati in graduatoria secondo il punteggio conseguito con le modalità indicate al punto 1, sono finanziati con provvedimento della Giunta regionale nei limiti della disponibilità di bilancio di previsione. Nello stesso provvedimento sono fissate le modalità di erogazione del contributo regionale tenendo conto della tipologia dell'intervento e approvato uno schema di convenzione che dovrà essere sottoscritta dal Dirigente regionale della Direzione Servizi sociali e il soggetto assegnatario del finanziamento entro i 60 giorni successivi a pena di decadenza. Sarà compito della Direzione Servizi Sociali dare formale comunicazione agli interessati.
4) CONTENUTI DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
Nella convenzione dovranno essere contenuti i seguenti elementi:
Per consentire il regolare funzionamento del fondo di rotazione nonché tutelare l'integrale restituzione delle risorse pubbliche afferenti al medesimo fondo, costituirà requisito essenziale della convenzione, la presentazione alternativa delle seguenti forme di garanzia a favore del fondo stesso pari al valore del finanziamento ottenuto:
Si precisa a riguardo che dovranno essere allegati la copia conforme all'originale del contratto di fideiussione ovvero l'atto di iscrizione dell'ipoteca immobiliare.
Nella stessa convenzione saranno inoltre indicate:
5) ESITO DELL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
Il Dirigente regionale della Direzione Servizi sociali, acquisito il parere ai sensi della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27 della Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità collettive, stipula la convenzione, acquisisce agli atti la documentazione sopra specificata (comprensiva del progetto definitivo per i soggetti pubblici o del permesso a costruire per i soggetti privati) e con proprio decreto approva l'intervento e autorizza la liquidazione del finanziamento concesso e impegnato nella deliberazione di approvazione della graduatoria e assegnazione del contributo. Tale decreto costituisce titolo abilitativo ai sensi dell'art. 25, comma 2 della Legge Regionale 7 novembre 2003, n. 27. Lo stesso decreto costituisce, quando richiesto dalla legge, titolo di conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 22/2002.
Nelle ipotesi di decadenza o di revoca nonché nei casi di rinuncia espressa potranno essere utilizzate per le nuove assegnazioni le domande già ritenute ammissibili nell'ordine della graduatoria.
La violazione delle clausole della convenzione nonché il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 8 della L.R. n. 7/2011 comporta, fatto salvo specifico nulla osta da parte della Giunta regionale nel caso in cui permanga l'interesse socio-economico dell'operazione in essere, che venga fatta valere la garanzia, con la eventuale revoca dell'intervento e restituzione della somma già erogata.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 5 della L.R. 30 Agosto 1993, n. 42.
Visto il D.lgs. n. 81/2008;
Vista la L.R. n. 11/2001;
Vista la L.R. n. 22/2002;
Vista la L.R. n. 27/2003;
Vista la L.R. n.7/2011, art. 8;
Vista la propria deliberazione/CR n. 65 del 5/07/2011;
Visto il parere della Quinta Commissione consiliare comunicato con nota Prot. n. 12857 del 14.09.2011.
delibera
1) di confermare, acquisito il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare, i criteri per la presentazione delle richieste di ammissione ai benefici della Legge Regionale 18 marzo 2011, n.7, art. 8 "Fondo regionale di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e socio-sanitari" come stabilito in narrativa con riferimento ai seguenti aspetti:
2) di approvare l'Allegato A, come parte integrante del presente provvedimento,contenente il modello di domanda per accedere al finanziamento;
3) di dare atto che ogni provvedimento di assegnazione di contributi ex art. 8 della Legge Regionale 18 marzo 2011, n. 7 dovrà essere adottato in conformità ai criteri sopra descritti;
4) di incaricare il Dirigente della Direzione Servizi Sociali di dare esecuzione agli atti che si rendono necessari in applicazione del presente provvedimento;
5) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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