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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 65 del 30 agosto 2011


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1366 del 03 agosto 2011

Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria (Decisione 2006/574/CE del 18.08.2006; Ordinanza del Ministro della Salute 30.12.2010). Disposizioni esecutive per la stagione venatoria 2011/2012.

Note per la trasparenza:

Si approvano, nei termini già adottati per la passata stagione venatoria, le procedure gestionali che consentono l'applicazione per la stagione venatoria 2011/2012 del regime di deroga avuto riguardo all'utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi quali richiami vivi nell'esercizio venatorio, ai sensi della Decisione 2006/574/CE del 18.08.2006 così come recepita, da ultimo, con Ordinanza ministeriale 30.12.2010.

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

In relazione all'emergenza sanitaria a suo tempo registratasi in ambito internazionale ed europeo avuto riguardo al propagarsi di ceppi ad alta patogenicità di virus dell'influenza aviaria, l'Unione Europea, con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006 di modifica della precedente Decisione 2005/734/CEE, ha stabilito, tra le varie misure integrative di riduzione del rischio epidemiologico, il divieto dell'uso di volatili degli ordini Anseriformes e Charadriformes come richiami nella caccia agli uccelli acquatici (d'ora in avanti "richiami").

Con il medesimo provvedimento l'Unione Europea ha tra l'altro stabilito che, in deroga al divieto di cui sopra, l'autorità competente può autorizzare l'uso dei suddetti richiami nel rispetto di idonee misure di biosicurezza, che comprendono, tra l'altro:

  • l'identificazione dei singoli uccelli da richiamo mediante un sistema di inanellamento;
  • l'attuazione di un regime di sorveglianza specifico per gli uccelli da richiamo, che ne comprenda la registrazione e controlli di laboratorio specifici, nonché la limitazione ed il controllo degli spostamenti;
  • una rigida separazione tra gli uccelli da richiamo e gli altri volatili in cattività, nonché la garanzia del mantenimento delle norme di biosicurezza già previste per i volatili domestici.

Alla luce delle rassicurazioni espresse dall'Istituto nazionale di riferimento, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in ordine alla situazione epidemiologica nazionale, nonché accogliendo le sollecitazioni provenienti dal mondo venatorio e dalle Amministrazioni regionali, in primis quella del Veneto, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha provveduto fin dal 2008 (O.M. 01.08.2008, modificata e prorogata, da ultimo, con OM 30.12.2010 fino al 30 giugno 2012) a rimuovere il divieto di utilizzo di richiami precedentemente imposto a fini cautelativi con O.M. 26.08.2005 e successive proroghe e a concedere la possibilità di applicazione della deroga prevista dalla Decisione comunitaria di cui sopra, demandando alle Regioni l'attivazione delle procedure operative rispondenti ai criteri stabiliti dalla normativa comunitaria e dettagliati nel medesimo provvedimento ministeriale.

Con DGR n. 2429 dell'8 agosto 2008 la Giunta regionale del Veneto ha quindi per la prima volta attivato un sistema, articolato in quattro tematiche principali (1-Anagrafica, 2-Tracciabilità e Rintracciabilità, 3-Biosicurezza e 4-Misure sanitarie di controllo), che, grazie anche alla sinergia con le Amministrazioni provinciali e con il medesimo Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), ha permesso l'attivazione del regime di deroga a partire dalla stagione venatoria 2008/2009. Tale sistema è stato poi implementato e perfezionato nella successiva stagione venatoria 2009/2010 attraverso dei correttivi e chiarimenti definiti con DGR 2058 del 07.07.2009, e confermato ulteriormente nella stagione venatoria 2010/2011 con DGR n. 2095 del 03.08.2010.

Tutto ciò premesso, alla luce dei dati che continuano ad attestare in ordine alla positiva applicazione del regime di deroga di cui trattasi, secondo le disposizioni operative emanate dalla Regione Veneto con i provvedimenti citati, nonché confermate, da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, le rassicurazioni in ordine alla situazione epidemiologica nazionale avuto riguardo alla diffusione di virus influenzali ad alta patogenicità (l'attività di monitoraggio per la ricerca dei virus influenzali, sia presso gli allevamenti che nelle popolazioni di uccelli selvatici, ha consentito di attestare una situazione epidemiologica nelle popolazioni selvatiche sostanzialmente nella norma), con il presente provvedimento si autorizza per la stagione venatoria 2011/2012 l'utilizzo nell'esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l'anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR 2058/2009 nonché le disposizioni operative concernenti l'utilizzo dei richiami medesimi di cui alla stessa DGR 2058/2009 così come modificate con DGR n. 2095 del 03.08.2010 (disposizioni operative che, per maggiore chiarezza, si ripropongono per esteso negli Allegati A, B, C, D ed E, facenti parte integrante del presente provvedimento).

Per quanto concerne gli oneri a carico delle pubbliche istituzioni derivanti dall'adempimento dei compiti affidati con il presente provvedimento, si dà atto che:

  • per quanto concerne i compiti affidati al Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV, facente capo all'IZS delle Venezie), non risultando necessario apportare modifiche a carico del programma informatico a cui afferisce la specifica banca dati, già operativo lo scorso anno, non appare necessario prevedere ulteriori stanziamenti a beneficio del CREV medesimo;
  • per quanto concerne i compiti affidati alle Amministrazioni provinciali, agli oneri derivanti dall'eventuale necessità di acquisto di nuovi anelli inamovibili le Amministrazioni provinciali medesime faranno fronte a valere sulle risorse annualmente trasferite loro dalla Regione per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate ai sensi dell'art. 39 c. 1 lettera a) dalla L.R. 50/93.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruttoria sull'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Decisione 2005/734/CEE, così come modificata con Decisione 2006/574/CE del 18 agosto 2006;

VISTA l'Ordinanza del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 1 agosto 2008, modificata e prorogata, da ultimo, con Ordinanza del Ministro della Salute 30 dicembre 2010;

RICHIAMATA le DGR n. 2429 dell'8 agosto 2008;

VISTE le DGR n. 2058 del 07.07.2009 e n. 2095 del 03.08.2010;

RICHIAMATA la legge 157/1992, in particolare l'articolo 5 c. 1 e l'articolo 31, c. 1 lettera h);

RICHIAMATO l'articolo 2 c.1 e l'Allegato C della legge regionale 50/1993;

RICHIAMATO altresì il vigente ordinamento in materia di Polizia veterinaria;

RIASSUNTE le valutazioni di opportunità esposte in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

  1. è autorizzato per la stagione venatoria 2011/2012 il regime di deroga all'utilizzo nell'esercizio venatorio di richiami vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi, previsto dalla Decisione 2006/574/CE del 18.08.2006 così come recepita, da ultimo, con O.M. 30.12.2010, nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l'anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei richiami stessi di cui alla DGR 2058/2009 nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l'utilizzo dei richiami medesimi di cui agli Allegati A, B, C, D ed E, facenti parte integrante del presente provvedimento;
  2. si dà atto che le Amministrazioni provinciali faranno fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente provvedimento, in particolare agli oneri derivanti dall'eventuale necessità di acquisto di nuovi anelli inamovibili, a valere sulle risorse annualmente trasferite dalla Regione alle Province stesse per l'espletamento delle funzioni proprie e delegate ai sensi dell'art. 39 c. 1 lettera a) dalla L.R. 50/93;
  3. si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  4. l'Unità di Progetto Caccia e Pesca è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
  5. è disposta la trasmissione del presente provvedimento alle Amministrazioni provinciali e all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.


(seguono allegati)

1366_AllegatoA_234378.pdf
1366_AllegatoB_234378.pdf
1366_AllegatoC_234378.pdf
1366_AllegatoD_234378.pdf
1366_AllegatoE_234378.pdf

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