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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1274 del 03 agosto 2011
Progetto Integrato Fusina - Project Financing. Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia-Malcontenta-Marghera: art. 11 "Trasferimento San Marco Petroli".
Note per la trasparenza:
Sull'integrabilità del contratto di Concessione per la realizzazione e la gestione del Progetto Integrato Fusina, Rep. N. 5785 del 6 luglio 2005, con attività attribuite alla Regione del Veneto dall' "Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di Grande Navigazione e la Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, Idraulica e Viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera", quali quelle finalizzate al trasferimento della ditta San Marco Petroli S.p.a.
L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.
La Regione ha sottoscritto in data 6 luglio 2005 il "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii." Rep. N. 5785 del 6 luglio 2005, Ufficiale Rogante della Regione Veneto, con il concessionario S.I.F.A. s.c.p.a. (P.I.F. - Project Financing), sulla scorta degli indirizzi elaborati dal "Piano Direttore 2000". Il predetto contratto prevede la realizzazione di un impianto integrato a Fusina, in grado di costituire il "filtro artificiale" nei riguardi della laguna dello scarico puntuale più rilevante del bacino scolante della Laguna di Venezia. Tale progetto è conforme alle direttive e prescrizioni del P.A.L.A.V. approvato con D.C.R. 09.11.1995, n. 70, ed al "Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera", redatto in esito all'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera, di cui al D.P.C.M. 15.11.2001 e si pone come raccordo con la pianificazione regionale degli acquedotti definiti dal MO.S.A.V. (Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto).
La Regione, con il Progetto Integrato Fusina ha sviluppato ed approfondito quanto previsto dal Piano Direttore 2000 in merito alla riorganizzazione delle opere di collettamento e delle attività di depurazione delle acque, in merito alla riduzione del carico inquinante generato nell'area industriale e nelle aree circostanti ed immesso in laguna attraverso scarichi liquidi, in merito all'ottimizzazione del ciclo delle acque, anche al fine di consentirne il riutilizzo ed in merito allo smaltimento dei fanghi prodotti nei processi di depurazione, conformemente agli obiettivi perseguiti dalle Direttive Europee orientate al risparmio idrico e recepite nel D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii
Nell'ambito degli interventi rientranti nel Progetto Integrato Fusina, il cui costo complessivo originariamente era pari a € 194.272.520,00, di cui € 92.800.000,00 di finanziamento regionale, era prevista la riqualificazione ambientale della "Cassa di Colmata A" destinando la stessa, per un'estensione complessiva di circa 150 ettari, ad area di affinamento depurativo, mediante fitodepurazione, dei reflui provenienti dall'impianto di Fusina attrezzando la stessa ad area fruibile per attività didattico divulgative ricreative. Tra l'altro, consentiva di rendere disponibili terre da utilizzare nei lavori di ricomposizione morfologica della laguna ed il successivo deposito definitivo di fanghi di dragaggio dei canali lagunari contaminati entro i limiti previsti per le zone industriali.
I lavori in "Cassa di Colmata A" concorrevano alla definizione del Piano Economico Finanziario predisposto da SIFA S.c.p.a. e accettato dalla Regione del Veneto, con conseguente definizione della tariffa di trattamento delle acque reflue civili e industriali da conferire al PIF.
A seguito della successiva opposizione del Comune di Mira all'ipotesi di utilizzo della "Cassa di Colmata A" per il deposito definitivo dei fanghi di dragaggio dei canali industriali, fatto che non consentiva il rispetto del Piano Economico Finanziario del Progetto Integrato Fusina, il concessionario SIFA, al fine riequilibrare tale Piano, ha formulato una proposta progettuale, in variante a quanto previsto dal Progetto Integrato Fusina, per la realizzazione di una discarica in località "Moranzani" a Malcontenta, con messa in sicurezza e ampliamento di discariche esistenti, nella quale possono trovare allocazione i sedimenti contaminati provenienti dall'escavazione dei canali portuali di competenza del Commissario nominato con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 Dicembre 2004. La proposta di SIFA ha consentito, di fatto, di evitare un potenziale contenzioso che si potrebbe creare tra la Regione del Veneto ed il concessionario, conseguente allo squilibrio del Piano Economico Finanziario.
Con D.G.R. n. 1448 del 22.05.2007 la Regione Veneto ha ritenuto approvabile la proposta di variante presentata dal concessionario SIFA S.c.p.a. ed ha ritenuto di aderire formalmente alla proposta del Commissario Delegato di promuovere un Accordo di Programma, ai sensi dell'articolo 32 della Legge Regionale 35/2001, fra tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla gestione dei sedimenti di scavo dei canali dell'area di Porto Marghera ed alla connessa realizzazione di interventi idraulici, viabilistici, ambientali dell'area di Malcontenta, nell'ottica di una riqualificazione ambientale e paesistica del territorio. In data 31 marzo 2008 è stato sottoscritto l'"Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di Grande Navigazione e la Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, Idraulica e Viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera" (cd Accordo di Programma "Moranzani") nella versione definitiva da tutti gli Enti Pubblici ed i Privati interessati dall'iniziativa.
La Regione Veneto con D.G.R. n. 923 del 6 maggio 2008 ha preso atto sia del contenuto del citato Accordo di Programma Moranzani, sia delle competenze attribuite, dallo stesso, alla Regione Veneto, dando avvio, inoltre, al perfezionamento delle procedure per l'affidamento di alcune attività/interventi al Concessionario Regionale del Progetto Integrato Fusina contenute nell'Accordo di Programma e finalizzate a riequilibrare finanziariamente il contratto di concessione originario.
Di conseguenza, con DGR n. 2380 dell'8.08.2008, è stato approvato l'atto integrativo al "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina-Project Financing, ex art. 37-bis, L. n. 109 dell'11.02.1994 e ss.mm.ii, Rep. 5785; Racc. 5125 del 06.07.2005", concessionaria S.I.F.A. S.c.p.a., dando atto che esso costituisce variante al contratto e che consentirà alla Regione Veneto di garantire il riequilibrio del Piano Economico Finanziario originario compromesso dalle sopravvenute modificazioni delle condizioni di base connesse all'impossibilità del conferimento dei sedimenti di dragaggio nella Cassa di Colmata A.
Il 12.12.2008 è stato pertanto sottoscritto tra la Regione Veneto e la società S.I.F.A. S.c.p.a. l'"atto integrativo al Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis L. n. 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii" Rep. 6377; Racc. 5689, Ufficiale Rogante della Regione Veneto.
Successivamente con la DGR n. 517 del 02.03.2010 è stato approvato lo schema del "II° atto integrativo al contratto di affidamento e disciplina della "concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37−bis legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.", prendendo atto che il predetto schema consentirà alla Regione Veneto, in qualità di concedente, di garantire, all'attualità, il riequilibrio del Piano Economico Finanziario dell'atto convenzionale rep. 5785/2005 compromesso dalle sopravvenute modificazioni delle condizioni di base del Piano originario, come descritte nella "Relazione Illustrativa delle attività ed interventi posti alla base dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario" di cui all'allegato B della delibera in parola. Conseguentemente, in data 19.03.2010 è stato sottoscritto il secondo atto integrativo al n. 6626 di Rep. dell'Ufficiale Rogante della Regione Veneto.
In data 26.06.2011 è stato sottoscritto tra il concessionario SIFA s.c.p.a. e la Regione del Veneto, il "Verbale di individuazione della data di avvio definitivo delle sezioni impiantistiche e dei connessi servizi previsti dal Progetto Integrato Fusina". In esso si è tra l'altro considerato che, fermo restando quanto previsto dai due atti integrativi, vi siano elementi per ritenere che la situazione industriale del polo produttivo di Marghera abbia subito o possa subire ulteriori e significativi mutamenti con possibili ripercussioni sul Piano Economico Finanziario. Inoltre, è apparso opportuno prevedere un periodo di avviamento provvisorio (start-up) prima di considerare la gestione a regime.
Ciò posto, tra le conclusioni del verbale emerge che:
- il concedente, Regione del Veneto, ha preso atto dell'individuazione da parte del Concessionario, S.I.F.A. S.c.p.a., della data di completamento delle opere e del conseguente avvio della gestione a regime, di cui all'art. 5 del II° Atto Integrativo, al 01.01.2012;
- il concessionario si è impegnato a provvedere entro congruo termine, e comunque non oltre il 31.12.2011, a presentare una proposta articolata di aggiornamento del rapporto concessorio finalizzata a recepire la citata fase di start-up, il possibile mutamento delle condizioni socio-economiche dell'area industriale e gli effettivi programmi attuativi delle opere di competenza di altri enti eventualmente interferenti con la gestione del Progetto Integrato Fusina.
Ne risulta come l'azione amministrativa della Regione, posta la fondamentale importanza attribuita al PIF nel quadro delle politiche di disinquinamento della laguna di Venezia, debba essere tesa ad affrontare e superare problematiche che si possano riscontrare nella fase di attuazione del progetto, con il fine di tutelare l'interesse pubblico perseguendo gli obiettivi originari di salvaguardia, riqualificazione ambientale e tutela della risorsa idrica. Inoltre essa deve mirare a garantire l'adempimento degli obblighi assunti dalla Regione Veneto con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Moranzani garantendo il raggiungimento degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico in esso previsti.
Ad esempio, la questione riguardante l'evoluzione socio-economica del polo produttivo di Porto Marghera, potendo determinare una diminuzione o modificazione dei flussi delle varie tipologie di reflui da convogliare all'impianto di depurazione di Fusina, finirebbe per riverberarsi sull'equilibrio economico finanziario del progetto. Ciò potrebbe comportare il potenziale rischio che la Regione venga onerata, ai sensi dell'art. 19 della Concessione, dell'applicazione della clausola di garanzia prevista in caso di mancato raggiungimento dei volumi di reflui da depurare, seppur con tutte le verifiche del caso.
Per quanto concerne l'Accordo di Programma Moranzani, occorre considerare che in data 02.03.2009 è stato sottoscritto l'accordo integrativo di cui all'art. 11, nel quale viene regolamentato anche il trasferimento della ditta San Marco Petroli S.p.A., uno degli interventi di riqualificazione ambientale da ritenersi sostanziale per l'Accordo anche perché fortemente voluto dalla popolazione locale. Il citato art. 11 prevede in effetti una serie di impegni che la Regione Veneto potrà realizzare "a mezzo della propria concessionaria SIFA". Successivamente, in data 04.02.2011, è stato sottoscritto un ulteriore "accordo integrativo" all'Accordo di programma Moranzani, reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 27.06.2011. Nel predetto accordo integrativo è stata apposta una riserva esplicita ad opera della sottoscrivenda San Marco Petroli S.p.A. nella quale è stabilito che "il presente atto avrà efficacia nei confronti di San Marco Petroli S.p.A. solo ed esclusivamente in relazione alla nuova progettazione di viabilità temporanea di cui alla nota del 25 maggio 2011, prot. n. 250825 e solo se verrà rispettato il termine per l'inizio dell'iter progettuale ed autorizzativo indicato nella stessa nota del 30.10.11. L'efficacia verrà poi meno se il trasferimento non avverrà nei tempi indicati nel crono programma e da quello nuovo che verrà concordato con obbligo per la amministrazione di rimessa in pristino e cessazione della tolleranza dello stato di fatto". Al verificarsi, pertanto, delle condizioni poste alla base della riserva potrebbe discendere il rischio di veder compromesso un elemento fondamentale in seno all'Accordo Moranzani. Ciò a cascata potrebbe comportare delle implicazioni nelle attività che SIFA s.c.p.a. già sta realizzando per conto della Regione nel quadro del predetto Accordo, ai sensi della citata DGR n. 517 del 02.03.2010.
Anche allo scopo di evitare il possibile profilarsi della situazione sopra descritta è nell'interesse della Regione addivenire ad un rapido avvio delle attività di competenza regionale previste dall'art. 11 dell'Accordo Moranzani.
Nell'ottica di perseguire un'azione amministrativa della Regione nei termini sopra esposti, tale risultato potrebbe venir conseguito mediante l'allargamento del perimetro della concessione in essere con SIFA s.c.p.a., così come ridefinito a seguito degli atti integrativi già descritti. Tanto potrebbe essere valutato anche nella prospettiva di un alleggerimento degli eventuali oneri gravanti sulla Regione in conseguenza della possibile applicabilità della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 19 del contratto concessorio. Peraltro, ciò appare in linea con quanto già valutato all'interno della richiamata DGR n. 923 del 06.05.2008, per la quale tra gli interventi dell'Accordo Moranzani, sono comprese delle attività che costituiscono variante alla concessione in essere tra Regione Veneto e SIFA s.c.p.a., finalizzata a ricondurre ad equilibrio, come previsto per legge, il piano economico finanziario.
Le attività di cui all'art. 11 dell'A.d.p. Moranzani riguardano in particolare quelle inerenti la progettazione e direzione dei lavori e la realizzazione delle opere e degli impianti connesse allo spostamento della società San Marco Petroli.
Risulta rilevante evidenziare, inoltre, che le suddette attività possono considerarsi qualificate da un grado di complementarietà rispetto a quelle di afferenza dell'Accordo Moranzani, già ricomprese nell'ambito del "II° atto integrativo al contratto di affidamento e disciplina della "concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37−bis legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.". Infatti, la copertura finanziaria delle attività in parola, deriva dal progressivo incameramento della tariffa relativa alla gestione dei sedimenti di dragaggio e del materiale di scavo presso i siti di destinazione definitiva individuati nello stesso Accordo Moranzani. Tale gestione, ai sensi del secondo atto integrativo al contratto di concessione, è stata attribuita a SIFA s.c.p.a. che provvede, tra l'altro, ad accantonare una quota parte della tariffa necessaria al finanziamento delle attività per il trasferimento della citata società San Marco Petroli. Appare peraltro chiaro che, nella configurazione attuale, una dilazione, delle tempistiche relative al conferimento dei sedimenti può comportare la difficoltà di veder finanziate, nei tempi previsti, le attività di trasferimento con possibili implicazioni negative sull'intero accordo Moranzani.
In ultima analisi il fatto che la Regione addivenga ad una rideterminazione della concessione che preveda anche l'inserimento delle attività in questione può essere ricondotta alla necessità di attuare un'azione amministrativa regionale, comunque impostata nell'ambito dell'efficacia, efficienza ed economicità del procedimento, atta a tutelare l'interesse pubblico connesso alla realizzazione del Progetto Integrato Fusina, perseguendo gli obiettivi originari di disinquinamento e salvaguardia della Laguna di Venezia, riqualificazione ambientale e tutela della risorsa idrica, oltre a garantire l'adempimento degli obblighi assunti dalla Regione Veneto con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma Moranzani garantendo il raggiungimento degli ulteriori obiettivi di interesse pubblico in esso previsti.
Quanto sopra potrà comunque concretizzarsi una volta sviluppati i necessari approfondimenti e verificati i requisiti del concessionario SIFA s.c.p.a. di ordine generale, economico−finanziari e tecnico−organizzativi, nonché relativi ai lavori, necessari per garantire l'esecuzione delle attività nel rispetto della normativa vigente.
Tutto ciò premesso, il relatore propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento ai sensi dell'art. 33, co. 2, dello Statuto regionale, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;
VISTO la L. 29.11.1984, n. 798;
la L. 11.02.1994, n. 109;
la L. 09.12.1998, n. 426;
il D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
il D.P.R. 08.06.2001, n. 327;
il D.Lgs. 27.12.2002, n. 302;
il D.Lgs. 163/2006;
la L.R. 07.11.2003, n. 27;
la L.R. 27.02.2008, n. 2;
il P.C.R. 01.03.2000, n. 24 - approvazione del Piano Direttore 2000;
il D.D.R. Direzione Progetto Venezia n. 55 del 29.06.2007;
la D.G.R. 16.02.2001, n. 365;
la D.G.R. 14.02.2003, n. 386;
la D.G.R. 06.02.2004, n. 282;
la D.G.R. 18.03.2005, n. 1134;
la D.G.R. 11.07.2006, n. 2162;
la D.G.R. 07.08.2006, n. 2531;
la D.G.R. 24.04.2007, n. 1183;
la D.G.R. 22.05.2007, n. 1448;
la D.G.R. 06.05.2008, n. 923;
la D.G.R. 28.10.2008, n. 3246;
la D.G.R. 08.08.2008, n. 2380;
la D.G.R. 04.08.2009, n. 2514;
la D.G.R. 09.12.2009, n. 3817;
la D.G.R. 02.03.2010, n. 517;
la D.G.R. 09.03.2010, n. 661;
il D.P.G.R. 27.06.2011, n. 112;
VISTI l'Accordo di Programma per la Gestione dei Sedimenti di Dragaggio dei Canali di Grande Navigazione e la Riqualificazione Ambientale, Paesaggistica, Idraulica e Viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera" sottoscritto in data 31.03.2008, l'"L'accordo integrativo di cui all'art. 11 dell'accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Malcontenta-Marghera" sottoscritto in data 02.03.2009, l'ulteriore "accordo integrativo" all'"Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Malcontenta-Marghera" sottoscritto in data 04.02.2011, nonché la riserva apposta allo stesso da San Marco Petroli;
VISTO il "Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis, L. 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii." Rep. n. 5785 del 6 luglio 2005, Ufficiale Rogante della Regione Veneto;
VISTO l'atto integrativo al Contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37-bis L. n. 11.02.1994, n. 109 e ss.mm.ii" Rep. n. 6377 del 12.12.2008, Ufficiale Rogante della Regione Veneto;
VISTO il "II° atto integrativo al contratto di affidamento e disciplina della "concessione di costruzione e gestione del Progetto Integrato Fusina, ex art. 37−bis legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i.", Rep. n. 6626 del 19.03.2010, Ufficiale Rogante della Regione Veneto;
VISTO il "Verbale di individuazione della data di avvio definitivo delle sezioni impiantistiche e dei connessi servizi previsti dal Progetto Integrato Fusina" sottoscritto in data 21.06.2011 tra la Regione Veneto e il concessionario SIFA s.c.p.a.
delibera
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