Presa d'atto dei "Programmi Triennali 2011-2013 e relativo elenco annuale dei lavori pubblici 2010" adottati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5) della L.R. 27/03 e s.m.i. che realizzano lavori pubblici di competenza regionale. (L.R. 27/2003 Art. 4, comma 1bis).
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Note per la trasparenza:
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Presa d'atto della Programmazione Triennale Opere pubbliche 2011-13 adottata dagli enti dipendenti dalla Regione, le Aziende Sanitarie, i Consorzi di Bonifica e le Ater
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L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'art. 117 quarto comma della Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ha approvato con legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 le "disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche".
La legge di riforma, al capo secondo "programmazione regionale", in combinato disposto con i principi generali della legge regionale n. 35 del 29.11.2001 "Nuove norme sulla programmazione", riprende quanto già stabilito dalla L. 109/1994 e s.m.i. e ribadito con Dlgs. 163/2006 e s.m.i. in materia di programmazione dei lavori pubblici. Va rilevato che l'attività di programmazione costituisce il momento decisionale in cui il soggetto pubblico stabilisce i propri obiettivi e le modalità con cui andranno realizzati, al fine di rispettare i criteri della massima efficienza ed economicità. Inoltre rappresenta uno strumento per un'efficace allocazione delle risorse pubbliche disponibili, poiché sintetizza in un unico documento priorità e finalità da conseguire.
L'adozione del "Programma Triennale 2011-2013 ed elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2011" è confermata dall'art. 128 del Dlgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture". Il Programma e gli Elenchi devono essere conformi agli schemi tipo definiti con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, n° 1021/IV del 09/06/2005. La necessità di utilizzare detti modelli è prevista altresì dall'art. 13 del DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione Dlgs. 163/2006" (ex art. 13 del DPR 554/1999).
Ai fini dell'applicazione di quanto sopra, l'art. 4 della norma regionale prevede che la programmazione dei lavori in capo ai soggetti che realizzano lavori pubblici di competenza regionale venga articolata secondo le seguenti modalità:
1) la programmazione dei soggetti rientranti nel novero delle disposizioni di cui all'art. 2. comma 2, lettera a), numero 1) è adottato dalla Giunta Regionale ed approvata dal Consiglio Regionale;
2) la programmazione dei soggetti rientranti nel novero di quelli indicati all'art. 2, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 5) è approvato dagli organi previsti nei rispettivi ordinamenti e trasmessi alla Giunta Regionale che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis è chiamata a prenderne atto.
Per quanto riguarda la programmazione relativa a quanto indicato al punto 2), gli enti interessati, di seguito elencati hanno, presentato e trasmesso la documentazione espressamente indicata nella nota a firma del Segretario Regionale dei Lavori Pubblici del 5 luglio 2010 n. 367946/58.01:
- enti dipendenti dalla Regione;
- Unità locali socio-sanitarie, le Aziende ospedaliere, i soggetti gestori delle Residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA) limitatamente ai lavori pubblici da realizzare per dette RSA;
- Consorzi di bonifica e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) qualora realizzino opere fruenti, in tutto o in parte, di contributo regionale, statale o comunitario;
Per quanto riguarda la documentazione trasmessa da alcune strutture sanitarie, si rileva che la stessa include la previsione di interventi attualmente non inseriti in programmi di finanziamento regionali. Rimane ovviamente inteso che l'avvio dei procedimenti per la realizzazione di detti interventi potrà essere messo in atto solo in subordine all'acquisizione dei pareri di cui alla L.R. 22/2002, nonché alle autorizzazioni previste dalle specifiche disposizioni di legge.
Con il presente provvedimento, pertanto, si pone all'attenzione della Giunta Regionale quanto trasmesso, a fini della presa d'atto ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, della L.R. 27/2003.
Conformemente alle tabelle di riferimento di cui al DM LL.PP. 9 giugno 2005, è pertanto riportato in allegato il "Programma Triennale 2011-2013 e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2011" dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), numero 2), 3) e 5) della L.R. 27/2003 e s.m.i.. Esso comprende:
Allegato A - "Indice e Relazione Generale ";
Allegato B - "Quadro delle Risorse Disponibili";
Allegato C - "Programma Triennale 2011-2013 articolazione della copertura finanziaria";
Allegato D - "Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19 comma 5 ter della L. 109/1994 e s.m.i. ora art. 53 comma 6 del Dlgs. 163/2006 ;
Allegato E - "Elenco annuale 2011".
Detti allegati sono articolati per soggetto proponente e contengono riassunti riepilogativi complessivi e per categorie dei soggetti attuatori.
Va posto in evidenza che il Programma Triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale non costituisce obbligazione vincolante per la Regione per far fronte ai relativi costi di attuazione e gestione che saranno resi operativi con le modalità previste dalle rispettive norme di settore. Il Programma Triennale delle opere di competenza regionale è altresì elemento costitutivo del Piano di attuazione e spesa (PAS) di cui alla citata L.R. 35/2001, relativamente al sistema dei lavori pubblici di competenza regionale.
L'elenco delle opere di cui agli "Allegati C ed E" è quello indicato nei provvedimenti di programmazione presentati dagli enti interessati.
Nella presa d'atto dei citati programmi, per il settore sanitario si dovrà tener conto delle prescrizioni di cui alle note introduttive della Relazione generale "Allegato A".
Tutto ciò premesso il relatore propone l'adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la L.R. 27/2003 e s.m.i.
VISTA la L.R. 22/2002 e s.m.i.
VISTO il Dlgs. 163/2006 e s.m.i.
VISTO il DPR 207/2010
VISTO il D.M. 9 giugno 2005
delibera
1. di prendere atto, ai sensi dell'art. 4 comma 1bis della L.R. 27/2003, del "Programma Triennale 2011-2013 e l'elenco annuale dei lavori pubblici di competenza regionale da realizzarsi nel 2011" predisposto dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), numero 2), 3) e 5) della L.R. 27/2003 costituito dai seguenti allegati al presente provvedimento:
Allegato A - "Indice e Relazione Generale ";
Allegato B - "Quadro delle Risorse Disponibili ";
Allegato C - "Programma Triennale 2011-2013 articolazione della copertura finanziaria";
Allegato D - "Elenco degli immobili da trasferire ex art. 19 comma 5 ter della L. 109/1994 e s.m.i. ora art. 53 comma 6 del Dlgs. 163/2006 ;
Allegato E - "Elenco annuale 2011"
2. di dare atto che l'inserimento negli elenchi di cui al primo alinea degli interventi proposti dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), punti 2) 3) e 5), non costituisce obbligazione per la Regione a far fronte ai relativi costi di attuazione e gestione;
3. per quanto riguarda la documentazione trasmessa da alcune strutture sanitarie, si rileva che la stessa include la previsione di interventi attualmente non inseriti in programmi di finanziamento regionali. Rimane ovviamente inteso che l'avvio dei procedimenti per la realizzazione di detti interventi potrà essere messa in atto solo in subordine all'acquisizione dei pareri di cui alla L.R. 22/2002, nonché alle autorizzazioni previste dalle specifiche disposizioni di legge.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. la Direzione regionale Lavori Pubblici è incaricata dell'esecuzione del presente atto.
(seguono allegati)
1337_AllegatoA_234261.pdf1337_AllegatoB_234261.pdf1337_AllegatoC_234261.pdf1337_AllegatoD_234261.pdf1337_AllegatoE_234261.pdf