Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1084 del 26 luglio 2011
Disposizioni in merito all'assistenza sanitaria a cittadini comunitari dimoranti in Italia e privi di copertura sanitaria. Istituzione del codice ENI (Europeo Non Iscritto).
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Recepimento della nota del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 di prot. DGRUERI/II/3152-P/I.33.b/1 concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini dimoranti in Italia e privi dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 30/2007.
Istituzione del codice ENI per la gestione ed il monitoraggio delle prestazioni.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Premessoche il D.Lgs. 6 febbraio 2007 n.30,in attuazione della direttiva 2004/38/CE, disciplina il diritto di circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari ed in particolare distingue tra soggiorno per periodo inferiore ai tre mesi, per il quale non è prevista alcuna formalità, salvo il possesso del documento di identità, e soggiorno per periodi superiori a tre mesi, individuando in quest'ultimo caso le categorie di soggetti, i requisiti necessari per richiedere l'iscrizione anagrafica al comune e gli obblighi di copertura sanitaria del cittadino comunitario, quando :
a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato e quindi iscrivibile obbligatoriamente al SSN;
b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studio o di formazione professionale e dispone per sé ed i suoi familiari di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
d) è familiare, anche non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che accompagna o raggiunge un cittadino UE che ha diritto a soggiornare ai sensi delle lettere precedenti.
Rilevato che al cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, il citato decreto conserva il diritto di soggiorno nei casi di temporanea inabilità al lavoro a seguito di malattia o di infortunio, e nello stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa ed essere iscritto al Centro per l'impiego, come meglio precisato all'art. 7 comma 3.
Vista la nota ministeriale del 19.02. 2008 di prot. DGRUERI/II/3152/I.3.B/1 che detta precisazioni in merito all'erogazione di assistenza sanitaria a cittadini comunitari dimoranti in Italia che non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e privi di copertura sanitaria.
Considerato che, allo stato attuale, nel territorio Veneto risultano presenti cittadini comunitari in condizioni di fragilità sociale ed in stato di indigenza, pertanto privi dei requisiti enunciati all'art. 7 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30, come evidenziato in premessa, e di conseguenza non iscrivibili al SSN, ai quali è comunque assicurata l'assistenza sanitaria indifferibile ed urgente, per la quale si rende necessario attuare modalità di rilevazione e monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogate e relativi oneri economici.
Preso atto di quanto enunciato nella citata nota ministeriale, per cui ai cittadini comunitari in argomento devono essere assicurate, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le prestazioni indifferibili ed urgenti ancorché continuative, e tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:
Rilevata quindi la necessità di garantire le prestazioni di cui sopra ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio regionale in stato di indigenza, con costi a carico del fondo sanitario regionale.
Rilevato che le linee guida "Allegato A", che integrano quanto già disposto dalla nota regionale prot. n. 454345/50.07.01.01 del 13 agosto 2007, sono state condivise con altri soggetti interessati, quali Prefettura, Questura, Comuni, Aziende ULSS e altre Direzioni regionali le quali concordano sulla necessità di costituire un gruppo tecnico di cooperazione per tali attività che verrà istituito dalla competente Direzione.
Considerata la necessità di rilevare la nazionalità, l'identità del cittadino comunitario e le prestazioni erogate, al fine di monitorare il volume di attività e di costo di cui si terrà conto per un'azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati, in sede comunitaria o diplomatica, tramite il Ministero della Salute.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 32, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro