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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 61 del 16 agosto 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1084 del 26 luglio 2011

Disposizioni in merito all'assistenza sanitaria a cittadini comunitari dimoranti in Italia e privi di copertura sanitaria. Istituzione del codice ENI (Europeo Non Iscritto).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Recepimento della nota del Ministero della Salute del 19 febbraio 2008 di prot. DGRUERI/II/3152-P/I.33.b/1 concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini dimoranti in Italia e privi dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 30/2007.

Istituzione del codice ENI per la gestione ed il monitoraggio delle prestazioni.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Premessoche il D.Lgs. 6 febbraio 2007 n.30,in attuazione della direttiva 2004/38/CE, disciplina il diritto di circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari ed in particolare distingue tra soggiorno per periodo inferiore ai tre mesi, per il quale non è prevista alcuna formalità, salvo il possesso del documento di identità, e soggiorno per periodi superiori a tre mesi, individuando in quest'ultimo caso le categorie di soggetti, i requisiti necessari per richiedere l'iscrizione anagrafica al comune e gli obblighi di copertura sanitaria del cittadino comunitario, quando :

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato e quindi iscrivibile obbligatoriamente al SSN;

b) dispone per sé stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi un corso di studio o di formazione professionale e dispone per sé ed i suoi familiari di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

d) è familiare, anche non avente la cittadinanza di uno Stato membro, che accompagna o raggiunge un cittadino UE che ha diritto a soggiornare ai sensi delle lettere precedenti.

Rilevato che al cittadino dell'Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, il citato decreto conserva il diritto di soggiorno nei casi di temporanea inabilità al lavoro a seguito di malattia o di infortunio, e nello stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un'attività lavorativa ed essere iscritto al Centro per l'impiego, come meglio precisato all'art. 7 comma 3.

Vista la nota ministeriale del 19.02. 2008 di prot. DGRUERI/II/3152/I.3.B/1 che detta precisazioni in merito all'erogazione di assistenza sanitaria a cittadini comunitari dimoranti in Italia che non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e privi di copertura sanitaria.

Considerato che, allo stato attuale, nel territorio Veneto risultano presenti cittadini comunitari in condizioni di fragilità sociale ed in stato di indigenza, pertanto privi dei requisiti enunciati all'art. 7 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n.30, come evidenziato in premessa, e di conseguenza non iscrivibili al SSN, ai quali è comunque assicurata l'assistenza sanitaria indifferibile ed urgente, per la quale si rende necessario attuare modalità di rilevazione e monitoraggio delle prestazioni sanitarie erogate e relativi oneri economici.

Preso atto di quanto enunciato nella citata nota ministeriale, per cui ai cittadini comunitari in argomento devono essere assicurate, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le prestazioni indifferibili ed urgenti ancorché continuative, e tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:

  • alla tutela della salute dei minori, ai sensi della convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.176;
  • alla tutela della maternità, all'interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405, 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.
  • alle campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.

Rilevata quindi la necessità di garantire le prestazioni di cui sopra ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio regionale in stato di indigenza, con costi a carico del fondo sanitario regionale.

Rilevato che le linee guida "Allegato A", che integrano quanto già disposto dalla nota regionale prot. n. 454345/50.07.01.01 del 13 agosto 2007, sono state condivise con altri soggetti interessati, quali Prefettura, Questura, Comuni, Aziende ULSS e altre Direzioni regionali le quali concordano sulla necessità di costituire un gruppo tecnico di cooperazione per tali attività che verrà istituito dalla competente Direzione.

Considerata la necessità di rilevare la nazionalità, l'identità del cittadino comunitario e le prestazioni erogate, al fine di monitorare il volume di attività e di costo di cui si terrà conto per un'azione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati, in sede comunitaria o diplomatica, tramite il Ministero della Salute.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 32, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

  • Vista la Direttiva 38/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;
  • Visto il D.Lgs n. 30 del 6 febbraio 2007;
  • Vista la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.176;
  • Vista la Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori del 29 maggio 1993;
  • Vista la Circolare Regionale n.16 del 6 novembre 2000;
  • Vista la Nota del Ministero della Salute di prot. DGRUERI/II/3152/I.3.B/1 del 19 febbraio 2008
  • Vista la Nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 24/07/2009 di prot. DGRUERI/II/15645/I.3.b/1 e le linee guida della Commissione Europea del 2 luglio 2009, COM 313.]

delibera

  1. di assicurare le prestazioni sanitarie indifferibili ed urgenti ancorché continuative, e tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:
    • alla tutela della salute dei minori, ai sensi della convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.176;
    • alla tutela della maternità, all'interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975 n. 405, 22 maggio 1978 n. 194 e del decreto ministeriale 10 settembre 1998;
    • alle campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale;
    • ai cittadini comunitari privi di assistenza ed in stato di indigenza mediante l'istituzione della tessera sanitaria riportante il codice ENI (Europeo Non Iscritto) che ha validità esclusivamente nel territorio Veneto; le relative prestazioni saranno erogate, in analogia con quanto avviene per gli stranieri STP, nelle sedi e con le modalità individuate dalle Aziende ULSS;
  2. di affidare alle Aziende U.L.S.S. territoriali il compito di attribuire il codice ENI ai cittadini comunitari privi di copertura sanitaria, secondo le linee guida "Allegato A" che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, previa identificazione e dichiarazione dello stato di indigenza secondo l'allegato delle stesse linee guida;
  3. di attribuire al codice ENI validità annuale, rinnovabile in caso di permanenza del cittadino comunitario sul territorio della Regione Veneto. Le prestazioni identificate dal codice ENI (che dovrà essere registrato da tutte le strutture del Veneto che erogano prestazioni al medesimo cittadino comunitario), sono a carico dell'Azienda U.L.S.S. erogatrice e pertanto non soggette alla mobilità intraregionale. Tutte le prestazioni erogate dalle Aziende Ospedaliere e dalle strutture accreditate saranno invece addebitate alle Aziende ULSS territoriali di riferimento;
  4. di approvare, conformemente alle disposizioni contenute nella nota ministeriale di prot. n. DGRUERI/II/3152/I.3.B/1 del 19 febbraio 2008, il testo delle linee guida come da "Allegato A" al presente provvedimento che detta disposizioni di carattere tecnico-operativo e sostituisce la precedente nota regionale di prot. 454345/50.07.01.01 del 13 agosto 2007;
  5. di procedere alla rilevazione delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini comunitari in oggetto, tramite l'assegnazione del codice ENI;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di incaricare la Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto
.


(seguono allegati)

1084_AllegatoA_234072.pdf

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