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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 63 del 23 agosto 2011


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1178 del 26 luglio 2011

Provvidenze straordinarie a favore delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici di cui all'art. 55 della l.r. n. 7/1999 e art. 73 della l.r. n. 5/2000. Costituzione gruppo di lavoro.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Costituzione gruppo di lavoro per la valutazione e verifica delle condizioni assistenziali presso i servizi beneficiari delle provvidenze straordinarie a favore delle persone dismesse da ex ospedali psichiatrici.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con l'art 55 comma 1, della l.r. n. 7/1999, il Consiglio Regionale ha disposto che le persone dimesse da ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute, ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le persone presenti alla data del 31 dicembre 1995 negli ex istituti di riabilitazione riconvertiti in residenze sanitarie assistenziali, sono tenute alle spese di residenzialità per l'ospitalità presso le strutture socio-sanitarie solo limitatamente all'ammontare dell'assegno di accompagnamento, qualora percepito. Inoltre, lo stesso articolo, precisa che la Regione del Veneto concorre alle spese di residenzialità con oneri a carico del bilancio regionale. Il medesimo articolo disponeva inoltre che annualmente la Giunta Regionale determina l'ammontare, i criteri e le modalità di erogazione del contributo alle Aziende ULSS e che le Aziende ULSS provvedano a certificare lo stato del beneficiario.

Successivamente con l'art. 73 della l.r. n. 5/2000, il Consiglio Regionale ha disposto che il costo delle rette delle persone dimesse da ex ospedali psichiatrici, ex case di salute e ex istituti di riabilitazione è a carico del fondo sanitario regionale.

Pertanto il Consiglio Regionale nell'approvazione del bilancio annuale provvede a determinare l'importo del contributo a favore delle provvidenze straordinarie e successivamente la Giunta, previa acquisizione della documentazione trasmessa dalle Aziende ULSS, dispone la ripartizione. Pertanto annualmente la Giunta Regionale ha provveduto a ripartire il contributo definito dal Consiglio Regionale per le provvidenze straordinarie ( per gli ultimi anni DGR n.3847 del 5 dicembre 2006, n.3539 del 6 novembre 2007, n. 3496 del 18 novembre 2008, n. 2159 del 14 luglio 2009, n. 1424 del 18 maggio 2010)

Ad oggi al fine di valutare e verificare lo stato di attuazione delle dimissioni da ex ospedali psichiatrici, ex case di salute ed ex istituti di riabilitazione si propone la costituzione di un gruppo di lavoro, formalizzato con Decreto del Segretario Regionale per la Sanità, e coordinato dal Commissario Regionale alla non autosufficienza composto da un componente della Direzione Tutela Salute Mentale e da un componente della Direzione attuazione programmazione sanitaria e dalla rappresentanza delle Aziende ULSS beneficiarie del contributo (Azienda ULSS n.2 - Feltre, n.3 - Bassano del Grappa, n.4 - Thiene, n.5 - Arzignano, n. 6 -Vicenza, n. 8 - Asolo, n. 9 - Treviso, n. 16 - Padova, n. 17 - Este, n. 18 - Rovigo, n. 20 - Verona, n. 22 - Bussolengo). Allo scopo il gruppo di lavoro entro due mesi dal presente provvedimento dovrà elaborare una dettagliata relazione sullo stato dei beneficiari e degli istituti che li accolgono come previsto dalla lr 7/1999, evidenziando le possibili soluzioni alternative alla istituzionalizzazione per i soggetti interessati, verificando anche la possibilità di ulteriori soluzioni alternative. Il Relatore propone che successivamente la Giunta Regionale, previa acquisizione dei dati, provveda alla definizione del contributo come previsto dalla l.r. n. 7/1999.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'art 55 comma 1, della lr 7/1999;

Visto l'art. 73 della lr 5/2000;

Viste le DD G R n.3847 del 5 dicembre 2006, n.3539 del 6 novembre 2007, n. 3496 del 18 novembre 2008, n. 2159 del 14 luglio 2009, n. 1424 del 18 maggio 2010.]

delibera

1. di definire la costituzione di un gruppo di lavoro per la valutazione e verifica delle provvidenze straordinarie in favore di dimessi da ex ospedali psichiatrici, ex case i salute ed ex istituti di riabilitazione:

2.    di demandare al Decreto del Segretario Regionale per la Sanità la costituzione del gruppo di lavoro;

3.    di impegnare il gruppo di lavoro che entro due mesi dal presente provvedimento dovrà presentare dettagliata relazione sullo stato dei beneficiari e degli istituti che li accolgono come previsto dalla l.r. n. 7/1999;

4.    di demandare a successivo atto la definizione del contributo come previsto dalla l.r. n. 7/1999;

5.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


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