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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 58 del 05 agosto 2011


Materia: Sicurezza pubblica e polizia locale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1149 del 26 luglio 2011

Domande di modifica del Piano di Zonizzazione della Polizia Locale. D.G.R.V. n. 2350 del 8 agosto 2008 e D.G.R.V. n. 2067 del 7 luglio 2009. L.R. n. 40 del 9 agosto 2008 "Norme in materia di Polizia Locale" e L.R. n. 1 del 27.02.2008 art. 78.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

La delibera concerne l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale esercitate dagli Enti locali in forma associata nell'ambito dei Distretti di Polizia Locale del Veneto e l'avvio del procedimento teso alla verifica intermedia del Piano di Zonizzazione delle Polizie Locali al fine di raccogliere eventuali domande di modifica allo stesso.

L'Assessore Massimo Giorgetti, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

La regione nell'esercizio del proprio ruolo di ente propulsore del sistema delle autonomie locali ha avviato, nel 2008, con D.G.R.V. n. 73/2008, un procedimento di razionalizzazione organizzativa territoriale della Polizia Locale, con l'intento di concordare con le autonomie locali ambiti territoriali all'interno dei quali far confluire, su base volontaria e con misure d'accompagnamento finanziario, l'organizzazione in forma associata dell'irrinunciabile funzione di polizia locale.

Tale scelta è stata effettuata in coerenza, da un lato, con quanto espressamente previsto all'art. 2 della legge regionale n. 40/1988 "Norme in materia di Polizia Locale", là dove è previsto il sostegno regionale all'esercizio in forma associata del servizio di Polizia Locale al fine di assicurarne la funzionalità e l'economicità di gestione e, dall'altro, in armonia con la L.R. n. 35/2001 "Nuove norme sulla programmazione" che indica la programmazione come metodo di intervento precipuo della Regione, in concorso con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà e mediante il metodo della concertazione, per condividere le forme di intervento definendo obiettivi, criteri e modalità della propria azione. La stessa norma precisa che le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti sopra indicati sono individuate dalla Giunta regionale in relazione ai compiti e alle fasi da svolgere.

Inoltre, l'art. 33 del d.lgs. n. 267/2000, attribuisce alle regioni la potestà di definire gli ambiti ottimali ai fini dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni di minori dimensioni e quanto nel chiaro e condivisibile intento di pervenire ad economie di scala e di raggio d'azione nella gestione delle risorse.

La fase avviata con la citata D.G.R.V. n. 73/2008 è proseguita, a seguito delle osservazioni e delle proposte pervenute dagli enti locali, con l'approvazione delle D.G.R.V. 2350/2008 e D.G.R.V. n. 2067/2009, mediante le quali è stato approvato in via definitiva il Piano di Zonizzazione della Regione per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale e sono state avviate le procedure per la concreta realizzazione dello stesso, con il sostegno regionale, per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale nell'ambito dei Distretti in tal modo disegnati.

Trattandosi, peraltro, di un processo che implica necessariamente una revisione dei modelli organizzativi richiesti agli enti locali, con tutte le difficoltà che questo comporta, la Giunta regionale aveva previsto anche la possibilità di periodiche revisioni del Piano, proprio per renderlo il più possibile adeguato alle eventuali esigenze sopravvenute e alle peculiarità locali. Più precisamente, già con la citata D.G.R.V. n. 2067/2009 sono state introdotte limitate modifiche al Piano di Zonizzazione, incrementando il numero dei Distretti da 68 a 70 e attribuendo allo stesso validità minima triennale.

Il Piano così approvato ha ottenuto il consenso delle amministrazioni locali e delle autorità interessate.

La realtà locale è però ancora piuttosto frammentata, specie laddove sono presenti comuni piccoli e scarsamente organizzati. Al proposito vanno ricordati anche i recenti interventi normativi statali concernenti l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali; infatti, secondo quanto stabilito dal D.l. n. 78/2010 convertito in L.122/2010, la funzione di Polizia Locale è definita quale funzione fondamentale che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono obbligati a gestire in forma associata. Inoltre, la L. 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria per il 2010) ha disposto la soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, con ciò riducendo le forme associative attivabili alle sole convenzioni e unioni.

Sono peraltro pervenute, alla struttura regionale competente, le domande di modifica dei Distretti TV5B e VI3C: entrambe hanno il pregio di mettere a parte la regione delle difficoltà, medio tempore riscontrate da taluni enti locali, nella concreta attuazione di quanto previsto e disegnato con il Piano di Zonizzazione di che trattasi.

Pertanto il percorso intrapreso con il Piano di Zonizzazione non può dirsi concluso ma, anzi, ferma restando la durata triennale dello stesso, così come previsto dalla D.G.R.V. n. 2067/2009, e alla luce dei sopra riferiti interventi normativi di derivazione statale, nonché dei noti vincoli di finanza pubblica, appare indispensabile verificare la rispondenza dell'attuale suddivisione del territorio regionale in 70 Distretti di Polizia Locale alle concrete esigenze e difficoltà pratiche degli enti locali.

E' dunque utile e opportuno provvedere alla verifica intermedia e all'adozione di eventuali misure correttive al Piano di Zonizzazione, attraverso la raccolta delle proposte di modifica aventi il seguente contenuto necessario:

        I.      Condizioni di ammissibilità: la domanda di modifica deve essere redatta compilando l'apposito modulo allegato al presente provvedimento e sottoscritta da tutti i Sindaci interessati; contestualmente deve essere indicato il nominativo del Comandante di Polizia Locale che, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di modifica del Distretto, svolgerà la funzione di Comandante Referente di Distretto. Sono legittimati a presentare la proposta di modifica gli enti locali appartenenti a Distretti all'interno dei quali, alla data di pubblicazione del presente provvedimento presso il Bollettino Ufficiale della Regione, si versi in una delle seguenti ipotesi:

  • non sia stata attivata alcuna forma associativa tra quelle previste dalla legislazione vigente per la gestione delle funzioni di Polizia Locale;
  • siano costituite delle forme associative la cui somma della popolazione residente per Distretto sia inferiore all'80% della popolazione totale;
  • prima della pubblicazione della presente delibera presso il Bollettino Ufficiale della Regione siano intervenute sopravvenienze di fatto o di diritto tali da causare lo scioglimento della forma associativa costituita o la modifica della stessa.

     II.      Condizioni per l'esame nel merito: ai fini della valutazione della proposta, la stessa dovrà essere redatta osservando i seguenti parametri obbligatori: 1) rispetto delle circoscrizioni provinciali; 2) la somma della popolazione residente presso i Comuni compresi nella proposta di modifica non potrà essere inferiore alla soglia minima di 20.000 abitanti; 3) omogeneità territoriale dei comparti, dal punto di vista della contiguità territoriale dei Comuni che ne fanno parte, della loro affinità geografica e strutturale e delle linee di comunicazione esistenti; 4) strutturazione sulla base dell'articolazione organizzativa territoriale dell'Arma dei Carabinieri, allo scopo di rendere possibile il massimo della interoperabilità e della sinergia fra gli apparati preposti alla tutela della sicurezza nell'ambito territoriale di riferimento; 5) indicazione delle forme associative, ove esistenti, costituite per la gestione di funzioni diverse da quelle di Polizia Locale, ovvero indicazione delle forme associative per la gestione associata delle funzioni di Polizia Locale attivate con Enti appartenenti a Distretti diversi; 6) indicazione dei Comuni che faranno parte del Distretto scaturente dalla modifica; 7) obbligatoria indicazione della forma associativa scelta tra quelle ammesse dalla legislazione vigente e ritenute amministrativamente compatibili con la ipotesi di Distretto formulata.

Entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente delibera, attraverso il modulo allegato che sarà reso disponibile anche in modalità telematica, i Comuni interessati possono far pervenire le domande di modifica sulla base delle condizioni indicate nel presente provvedimento. Le proposte che dovessero pervenire oltre il termine di 90 giorni non saranno tenute in considerazione. Le proposte giudicate ammissibili verranno trasmesse alla Giunta Regionale che deciderà i passi successivi da compiere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO l'art. 33 del D.lgs 267/2000 " Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTA la Legge regionale n. 40 del 9 agosto 2008 "Norme in materia di Polizia Locale":

VISTA la Legge regionale n. 35 del 29 novembre 2001 "Nuove norme sulla programmazione";

VISTA la Legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza";

VISTA la D.G.R.V n. 73 del 22.01.2008 "Legge regionale 7 maggio 2002, "Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza", n. 9 e L.R. n.40 del 9 agosto 1988 "Norme in materia di Polizia Locale". Piano di Zonizzazione dei servizi associati di Polizia Locale"

VISTA la D.G.R.V n. 2350 del 08.08.2008 "Approvazione definitiva del "Piano di Zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale" - attuazione della D.G.R.V. n. 73 del 22.01.2008."

VISTA la D.G.R.V. n. 2067 del 07.07.2009 "Avvio della piattaforma pattizia di Distretto per l'attuazione del Piano di Zonizzazione della Polizia Locale del Veneto. Attuazione della D.G.R.V. n. 2350/2008 e dell'art. 78 della Legge regionale n. 1 del 27.02.2008";

VISTA la documentazione in atti;]

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di fissare il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, entro i quali gli Enti locali interessati hanno la facoltà di presentare le domande utilizzando il modulo allegato;
  3. di approvare l'Allegato A "Modulo per la trasmissione delle domande di modifica al piano di Zonizzazione delle Polizie Locali del Veneto", che ai fini della semplificazione potrà essere messo a disposizione con marginali modifiche di forma;
  4. di rinviare a successivo proprio provvedimento le decisioni conseguenti, una volta acquisite le domande di cui al precedente punto 2;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale dell'esecuzione del presente atto.


(seguono allegati)

1149_AllegatoA_233913.pdf

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