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Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
Deliberazione della Giunta Regionale n. 945 del 05 luglio 2011
Fissazione della percentuale di contribuzione da applicare agli interventi finanziati con DGR n.1193 del 23/03/2010, nella misura massima prevista. POR parte FESR 2007-2013 "Competitività regionale e occupazione". Asse prioritario 3 - Linea di intervento 3.1 - Azione 3.1.1
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Il Presidente dott. Luca Zaia, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 425 del 27/02/2007, la Giunta regionale ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" (CRO), parte "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" (FESR) 2007-2013, rinviando a successivo provvedimento la presa d'atto finale della decisione della Commissione europea.
Con decisione n. 4247 del 07/09/2007, la Commissione Europea ha adottato il POR CRO, parte FESR 2007-2013 della Regione del Veneto e con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopraccitata decisione.
Con deliberazione n. 3888 del 4 dicembre 2007, la Giunta regionale ha individuato le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole azioni previste nel POR CRO parte FESR 2007-2013, assegnando alla Direzione regionale Tutela Ambiente, così come confermato con DGR n. 40 del 18 gennaio 2011, l'azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati";
Con deliberazione n. 3989 del 16 dicembre 2008, la Giunta regionale ha approvato il documento contenente gli elementi organizzativi essenziali per l'attuazione del POR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR (2007-2013) denominato "Rapporti fra Autorità di Gestione (AdG) e Strutture responsabili dell'attuazione (SRA) - Linee guida".
Con deliberazione n. 4167 del 29 dicembre 2009, la Giunta regionale ha approvato la procedura per la presentazione di azioni a regia regionale per l'azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati", fissando l'intensità massima di contributo al 75% per gli Enti locali e loro Consorzi, Comunità montane ed Autorità d'Ambito (ATO), ridotta al 50% per Società a totale o prevalente partecipazione pubblica.
Con deliberazione n. 1193 del 23 marzo 2010 la Giunta regionale ha approvato la graduatoria degli interventi ammessi a contributo per un importo complessivo di € 12.675.271,00 come da seguente prospetto:
(omissis)
L'intervento n. 1, prioritario rispetto agli altri in quanto parte delle opere di bonifica ricadono su sito di interesse nazionale, ha ottenuto un contributo pari al 75% della spesa relativa all'area afferente il sito di interesse nazionale (mq. 55.000 su mq. 73.000).
Anche gli interventi n. 2 e n. 3, prioritari rispetto agli altri in quanto caratterizzati da uno stato di attuazione più avanzato, hanno ottenuto un contributo pari al 75% della spesa prevista.
Per gli altri interventi finanziati, caratterizzati dallo stesso livello di priorità e stato di avanzamento, il contributo concesso è inferiore al contributo concedibile, causa insufficienza delle risorse disponibili.
Per l'intervento n. 6 del Comune di Castelnuovo del Garda il contributo concesso è pari al 27% della spesa prevista in quanto parte dei lavori doveva essere finanziata dalla società Autostrada BS-VR-VI-PD, così come previsto con DGR n. 3382 del 29/10/2004 in sede di rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per la realizzazione della nuova autostazione di Castelnuovo del Garda.
Con nota prot. n. 7747 del 18/04/2011, il Comune di Castelnuovo del Garda, nel comunicare che, causa mancata proroga della concessione alla società autostrade, il relativo finanziamento è venuto meno, ha chiesto che la percentuale di contribuzione venga concessa nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile. La richiesta è motivata anche dal fatto che il quadro economico di progetto passando da €785.061,50 a circa € 400.000,00 (per effetto della non rendicontabilità delle spese già sostenute dalla Società autostrade), non consentirebbe il completo utilizzo del contributo concesso.
In merito all'intervento n. 7, si evidenzia che con deliberazione n. 2710 del 16 novembre 2010 la Giunta regionale, ha preso atto della sostituzione di VERITAS s.p.a., quale soggetto beneficiario del contributo di cui alla DGR n. 1193 del 23/03/2010, con il Comune di Venezia per la realizzazione dell'intervento "Bonifica area Ex Cave Casarin - I stralcio - Area del Parco don Sturzo".
Sempre con riferimento al medesimo intervento, il Comune di Venezia, con nota prot. n. 6227 del 10/01/2011, ha chiesto, al fine di potere usufruire, anche in caso di economie, dell'intero contributo concesso, che la percentuale di contribuzione venga riconosciuta nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile.
Si fa presente che eventuali economie di spesa realizzate nel corso di attuazione degli interventi, rappresentano risparmi che, in mancanza d'interventi over-booking, costituiranno a fine programmazione fondi non utilizzati.
Riconoscere ai soggetti beneficiari una percentuale di contribuzione nella misura massima, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, consentirà, a consuntivo, di ridurre al minimo l'eventuale ammontare dei fondi non utilizzati.
Si ritiene pertanto di integrare il dispositivo di cui alla citata deliberazione n.1193/2010 fissando, a parità di contributo già concesso, la percentuale di contribuzione sulla spesa ammissibile nella misura massima del 75%, come da seguente prospetto:
La proposta di provvedimento è stata presentata alla riunione del Tavolo di Partenariato del 07/06/2011.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il POR CRO parte FESR 2007-2013, approvato con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007;
VISTA la DGR n. 3888/2007 con la quale si sono state individuate le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole azioni;
VISTA la DGR n. 3989/2008 con la quale sono state approvate le linee guida regolanti i rapporti fra l'Autorità di Gestione (AdG) e Strutture responsabili dell'attuazione (SRA);
VISTA la DGR n. 4167/2009 con la quale è stata approvata la procedura per la presentazione di azioni a regia regionale per l'azione 3.1.1 "Bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, ivi compresi i siti industriali abbandonati";
VISTA la DGR n. 1193/2010 con la quale è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziati a valere sul POR CRO parte FESR 2007-2013;]
delibera
1. di integrare il dispositivo di cui alla citata deliberazione n.1193/2010 fissando, a parità di contributo concesso, la percentuale di contribuzione sulla spesa ammissibile, nella misura massima del 75%, come da prospetto riportato in premessa.
2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa, aggiuntiva rispetto a quando disposto con la citata DGR n. 1193/2010, a carico del bilancio regionale.
3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, nonché sul sito Internet della Regione.
4. di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente dell'esecuzione del presente atto.
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