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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 12 luglio 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 871 del 21 giugno 2011

Recepimento dell'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano recante: "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori", dell'8 luglio 2010. Legge 7 luglio 2009, n. 88.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

In particolare l'articolo 17 del predetto Regolamento CE n. 178/2002 stabilisce che gli operatori del settore alimentare e dei mangimi hanno l'obbligo di garantire e verificare nelle imprese da essi controllate che gli alimenti o i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti alle loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Il Regolamento CE n.852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, all'articolo 3, stabilisce che gli operatori del settore alimentare garantiscano che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati dal regolamento medesimo.

Il Regolamento CE n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

La legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) stabilisce all'articolo 40, comma 2 che i laboratori di autocontrollo nel settore alimentare devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norme UNI CEI ISO/IEC 17011 ed, al comma 3 del medesimo articolo prevede che, con apposito accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonché modalità uniformi per l'effettuazione di verifiche ispettive per la valutazione della conformità dei laboratori medesimi ai requisiti di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 dicembre 2009 ha designato "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

L'Accordo, sancito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel corso della seduta dell'08 luglio 2010 (Rep. Atti n. 78) reca le "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e alle modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori";

La Regione del Veneto, sulla scorta di quanto sopra esposto, ritiene necessario recepire con il presente provvedimento, i contenuti del citato Accordo dell'8 luglio 2010, al fine di consentire ai laboratori interessati, non iscritti al precedente elenco regionale dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano analisi per autocontrollo alimentare, di presentare l'istanza per il riconoscimento e l'iscrizione al relativo elenco regionale e di adempiere a quanto previsto dalla citata Legge n. 88/2009 e dal citato accordo dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 78) ed a quelli già iscritti ai sensi del precedente Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2004 (Rep. Atti n.2028), recepito con la D.G.R.V. n. 3644/2004, riportati nel D.D.R. dell'U.P.S.A.I.A. n. 73 del 16.01.2008 e che rispettano i criteri riportati dalla citata Legge n. 88/2009 e nel citato accordo dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 78), di poter espletare la loro attività anche a livello extra regionale.

In merito, i laboratori già iscritti nell'elenco regionale di cui al Decreto del Dirigente Regionale (D.D.R.) dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare (U.P.S.A.I.A.) n. 73 del 16 gennaio 2008, manterranno l'iscrizione nell'elenco regionale purché dimostrino, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.), di essere accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

Nel caso in cui laboratori, già iscritti nell'elenco di cui al precedente D.D.R. dell'U.P.S.A.I.A. n. 73/2008 non fossero più accreditati ai sensi di quanto disposto dal comma 1, dell'articolo 2, del citato accordo dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 78), gli stessi dovranno comprovare, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.V., se interessati, l'avvio di procedure di accreditamento per singole prove o gruppi di prove, precisando che in tal caso l'accreditamento dovrà essere conseguito, al massimo, entro 18 mesi dalla data di invio alla Regione del Veneto della comunicazione di avvio delle procedure medesime.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002 e relative modifiche ed integrazioni;

VISTI i Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 882/2004 e n. 765/2008, loro modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 88/2009;

VISTO il precedente Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, recante "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell'autocontrollo" (Rep. Atti n. 2028), sancito in data 17 giugno 2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 3644/2004;

VISTO il D.D.R. per la Prevenzione n. 366 del 2 agosto 2005;

VISTI i DD.DD.RR. dell'U.P.S.A.I.A. n. 40 del 2 febbraio 2006, n. 100 del 22 marzo 2006, n. 193 del 7 giugno 2006, n. 278. del 26 settembre 2006, n. 405 del 14 dicembre 2006, n. 9 del 15 gennaio 2007 e n. 73 del 16 gennaio 2008;

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, recante "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e alle modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori" (Rep. Atti n.78 dell'8 luglio 2010);]

delibera

1. di recepire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, il sotto riportato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, costituito dall'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e avente per oggetto: ""Accordo, ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento relativo alle "Modalità operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per l'effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori""" (Rep. Atti n. 78 dell'8 luglio 2010;

2.di definire il dettaglio delle procedure per l'iscrizione e/o aggiornamento al registro regionale dei laboratori nell'Allegato B al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante;

3. di fare salvo l'elenco regionale dei laboratori già predisposto dalla Regione del Veneto precedentemente al recepimento del presente accordo di cui all'Allegato A al Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare n. 73 del 16 gennaio 2008;

4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5. di incaricare il Dirigente dell'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare all'esecuzione del presente atto e all'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari;


(seguono allegati)

871_AllegatoA_233424.pdf
871_AllegatoB_233424.pdf

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