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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 12 luglio 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 870 del 21 giugno 2011

Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Le presenti Linee guida recepiscono integralmente le Linee guida nazionali "per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi" di cui all'Intesa Stato-Regioni n. 79/CSR del 8 luglio 2010, integrate con le peculiarità di carattere regionale. Il provvedimento reca, inoltre, l'avvio del percorso per l'individuazione di interventi volti al miglioramento dell'attività del controllo ufficiale in sinergia con gli enti deputati al controllo nel settore della molluschicoltura e con gli operatori del settore.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Il Regolamento CE n. 853/2004, stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, all'Allegato II, Sezione VII, stabilisce requisiti specifici applicabili ai molluschi bivalvi vivi.

Il Regolamento CE n. 854/2004, stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e, in particolare, all'Allegato III stabilisce norme riguardanti i controlli ufficiali sui molluschi bivalvi vivi.

Il Regolamento CE n. 882/2004, regolamenta i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Con Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010, sono state emanate le linee guida nazionali per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi.

L'Intesa citata, sostituisce la precedente Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria Rep. Atti n. 7/CSR del 25 gennaio 2007.

La Regione del Veneto ritiene opportuno recepire le nuove Linee guida nazionali per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi, adattandole al proprio contesto regionale e alla realtà produttiva locale.

Nel contesto del recepimento delle nuove Linee guida la Regione del Veneto intende avviare un percorso per individuare interventi volti a migliorare l'efficacia, nonché l'efficienza, dell'attività del controllo ufficiale, il coordinamento con gli enti deputati al controllo nel settore della molluschicoltura, alla collaborazione con gli operatori del settore alimentare, in quanto primi responsabili della sicurezza alimentare dei prodotti commercializzati, e alla semplificazione del quadro normativo regionale del settore.

Si intende, infine, necessario incaricare la competente Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare di tutti i provvedimenti necessari per le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico, nonché per l'avvio del percorso per l'individuazione di interventi volti al miglioramento dell'attività del controllo ufficiale in sinergia con gli enti deputati al controllo nel settore della molluschicoltura e con gli operatori del settore.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO Il Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, CHE stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, l'Allegato II, Sezione VII, che stabilisce requisiti specifici applicabili ai molluschi bivalvi vivi;

VISTO il Regolamento CE n. 854/2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e, in particolare, all'Allegato III che stabilisce norme riguardanti i controlli ufficiali sui molluschi bivalvi vivi;

VISTO il Regolamento CE n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento CE n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nei prodotti alimentari;

VISTO il D.Lgs n. 193/2007, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, definisce all'art. 2 le autorità competenti ai fini dell'applicazione dei Regolamenti CE nn. dell'applicazione dei regolamenti 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004;

VISTO il D.Lgs n. 148/2008, recante "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonche' alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie"

VISTA la DGRV n. 2432/2006, recante "Molluschi bivalvi vivi: D.G.R.V. n.3366/2004 e sue integrazioni e modifiche

- Approvazione Progetto Molluschicoltura, anni 2006-2008;

- Approvazione Linee Guida Regionali di riordino sistema di sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale GeoMolluschi";

VISTA l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003 n. 131 relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria Rep. Atti n. 7/CSR del 25 gennaio 2007;

VISTA l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente linee guida nazionali per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi, Rep. Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010, che sostituisce la precedente Intesa Rep. Atti n. 7/CSR del 25 gennaio 2007;

PRESO ATTO, quindi, della necessità di integrare la Linea guida nazionali per gli aspetti propri del contesto regionale, nel rispetto dei contenuti della stessa, nonché di avviare un percorso per individuare interventi volti a migliorare l'attività di controllo ufficiale, in sinergia con gli enti deputati al controllo nel settore della molluschicoltura e con gli operatori del settore;]

delibera

  1. di recepire l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131 concernente linee guida nazionali per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi vivi Rep. Atti n. 79/CSR del 8 luglio 2010, integrandola per gli aspetti relativi al proprio contesto regionale, con l'Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento;
  2. di istituire, con l'Allegato B, che fa parte integrante del presente provvedimento, il gruppo di lavoro regionale cui è demandata l'individuazione di interventi volti al miglioramento dell'attività di controllo ufficiale in sinergia con gli enti deputati al controllo nel settore della molluschicoltura e con gli operatori del settore;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare l'Unità Complessa Sanità Animale e Igiene Alimentare all'adozione dei necessari atti conseguenti, nonché di tutti i provvedimenti necessari per le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere tecnico.


(seguono allegati)

870_AllegatoA_233398.pdf
870_AllegatoB_233398.pdf

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