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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 39 del 03 giugno 2011


Materia: Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazione della Giunta Regionale n. 690 del 24 maggio 2011

POR FESR 2007-2013 - Asse 2 "Energia" - Azione 2.1.2 "Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani: teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici": presa d'atto decisione della CE n. C (2011)/1619 del 9.3.2011 e approvazione con modifiche dell'avviso pubblico per il finanziamento di reti di teleriscaldamento.Cod.azione SMUPR 2A212.

Note per la trasparenza:

A seguito della decisione della Commissione Europea n. C (2011)/1619 del 9.3.2011 con la quale è stato considerato compatibile con il mercato comune il regime di aiuti di Stato per il finanziamento di reti di teleriscaldamento si propone l'approvazione di una deliberazione che apporta alcune modifiche alla precedente DGR n. 919 del 23.3.2010 oggetto di notifica all'Unione Europea per la successiva emanazione dell'avviso pubblico e sua esecuzione.

L'Assessore Roberto Ciambetti di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

Il Programma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR, obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4247 del 07.09.2007, dedica l'Asse prioritario 2 interamente all'energia. In connessione con la priorità 3.1.1 del Quadro Strategico Nazionale "Promuovere le opportunità di sviluppo locale attraverso l'attivazione di filiere produttive collegate all'aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e al risparmio energetico", tale Asse prevede come obiettivo specifico "Sviluppare le fonti energetiche rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica" e come obiettivo operativo, in particolare, "Ridurre il consumo energetico e aumentare la produzione energetica da fonte rinnovabile". In conformità alla priorità individuata dall'art. 5.2.c del Regolamento CE n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 attraverso la Linea d'intervento 2.1 "Produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica" si sviluppano tre azioni dirette, da un lato, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, dall'altro, all'efficienza e al risparmio energetico.

In particolare l'Azione 2.1.2 è finalizzata ad incentivare gli investimenti diretti, oltre al miglioramento energetico degli edifici pubblici non residenziali esistenti, anche alla realizzazione di reti di teleriscaldamento.

In attuazione di tale azione con DGR n. 919 del 23 marzo 2010 è stato approvato un avviso pubblico per il finanziamento di reti di teleriscaldamento. Trattandosi di un regime di aiuti di Stato si è provveduto a notificare la deliberazione alla Commissione Europea; tale procedura si è conclusa con decisione della Commissione Europea assunta in data 9.3.2011 con la quale l'aiuto è stato considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dell'art. 61, paragrafo 3, lett. c) dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE).

Alla luce dell'intervenuta decisione comunitaria si propone di apportare all'avviso pubblico le seguenti modifiche per adeguare il medesimo ai contenuti della citata Decisione e per apportare alcune integrazioni ritenute opportune o necessarie anche per effetto di sopravvenute disposizioni normative:

  • in conformità alla decisione C(2011)1619 del 9 marzo 2011, affinchè gli aiuti abbiano effetto incentivazione, è stato adeguato il contenuto dell'avviso pubblico prevedendo al • 5 "Requisiti di ammissibilità" che i "progetti non abbiano avuto inizio al momento della presentazione della domanda" ed al • 7 "Spese ammissibili a contributo" che le "spese siano sostenute dopo la presentazione della domanda"; allo stesso modo è stato adeguato il contenuto del • 6 "Criteri di selezione e priorità" con l'abrogazione del criterio 4.1 e del relativo punteggio per "intervento il cui progetto definitivo sia stato già approvato dalla stazione appaltante";
  • al • 5 è stato aggiunto il punto 8 che prevede che qualora gli impianti producano energia termica attraverso l'utilizzo di rifiuti questi debbano appartenere alla categoria della biomassa;
  • infine sempre al • 5 sono stati espunti i punti 5.2 e 5.3 concernenti la necessità di possedere nella fase di ammissione tutte le concessioni, permessi ed autorizzazioni necessarie, nonchè a seguito dell'individuazione, successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico, di ulteriori Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS), in quanto riportati nella fase di concessione;
  • al •6 è stato inserito il criterio 2.4 con l'attribuzione di un punteggio premiale per gli impianti alimentati a biomassa che siano dotati di apparecchiature di depurazione dei fumi che garantiscano un abbattimento della concentrazione tale da non superare i 10 mg/Nm3;
  • il punteggio attribuibile a progetti inseriti in aree oggetto di piani e programmi riportati in un elenco e pertanto costituenti un "numerus clausus", viene attribuito invece a progetti inseriti in aree oggetto di piani attuativi e programmi complessi;
  • sempre con riferimento al • 6 sono stati rimodulati alcuni punteggi da attribuire per favorire complessivamente i progetti realizzati in aree urbane, in quanto in tal modo si persegue il miglior utilizzo delle risorse in rapporto all'obiettivo costituito dal risparmio energetico;
  • sono stati individuati diversi mezzi di prova del possesso dei criteri di cui al • 6;
  • a parità di punteggio è data preferenza al progetto che presenta il maggior rapporto tra risparmio energetico ed investimento complessivo, favorendo il miglior utilizzo delle risorse per il perseguimento del'obiettivo del risparmio energetico;
  • sono stati adeguati l'avviso pubblico, la sezione 2 delle Linee Guida ed il modello di domanda ai contenuti della decisione della Commissione Europea con riferimento alla metodologia da applicare per la commisurazione del contributo spettante, in particolare considerando i costi e ricavi operativi anche relativamente alla situazione controfattuale, ossia all'investimento di riferimento, escludendo nel contempo l'attualizzazione dei costi e ricavi operativi relativi ai primi cinque anni, assumendoli pertanto al loro valore nominale ed infine, qualora la domanda di finanziamento riguardi il recupero del calore di scarto, considerando le spese relative all'adduzione del calore di scarto assimilate alle spese concernenti le infrastrutture di rete;
  • al • 7 "Spese ammissibili a contributo" viene precisato con riferimento alla tipologia di progetto relativo al recupero di calore di scarto come fra le spese ammissibili ci siano anche quelle per le opere necessarie a rendere l'energia termica in eccesso disponibile e utilizzabile dalla rete;
  • sempre con riferimento al • 7 non sono ritenute ammissibili le spese inerenti il modulo di generazione elettrica dell'unità di cogenerazione;
  • al • 8."Modalità presentazione domanda" è lasciata libertà di scelta sulla modalità di invio della domanda con la sola espressa esclusione della consegna a mano e così anche al • 9 "Documentazione richiesta" punto 9.3 ed al • 11 "Concessione contributo" punto 11.2 nelle ipotesi in cui debbano essere richiesti chiarimenti agli interessati rispettivamente nella fase di ammissione e di concessione del contributo;
  • al • 9 "Documentazione richiesta" si prevede che all'atto della domanda vada presentato un progetto preliminare anziché un mero studio di fattibilità;
  • ai •• 5, 12 e 13, sono stati modificati i termini del procedimento, quali quello relativo agli impegni giuridicamente vincolanti, fine lavori, entrata esercizio, e quelli concernenti le liquidazioni di spesa (anticipazione, acconto, saldo);
  • al •11 è stato ridotto il termine entro il quale l'interessato produce la documentazione necessaria per la concessione del contributo (270 giorni anziché 360);
  • al • 12 "Liquidazione di anticipazione, acconto e saldo del contributo" sono state rimodulate le percentuali da riconoscere al beneficiario a titolo di anticipazione ed acconto sul contributo dovuto;
  • sempre al •12 la garanzia ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) del Reg. (CE) n. 1083/2006 (come modificato dall'art. 1 del Reg. UE n. 539/2010) può essere fornita da una banca o da una qualunque altra istituzione finanziaria stabilita in uno degli Stati membri, o da un ente pubblico o dallo stesso Stato membro; inoltre è ammesso lo svincolo parziale della garanzia nel corso dell'esecuzione dell'intervento, anziché a saldo;
  • al • 17 "Rinuncia, revoca, decadenza, riduzione e sanzioni" sono espunti i commi concernenti la revoca del contributo; inoltre è previsto che la funzionalità del progetto finanziato è certificata dall'organo di collaudo; infine si prevede che la decadenza si verifichi anche nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli atti di approvazione di organismi competenti.

Si propone pertanto di definitivamente approvare l'avviso pubblico per il finanziamento di reti di teleriscaldamento con le modifiche innanzi esposte e di assegnare con il presente avviso pubblico l'ammontare complessivo di € 18.951.618,00 afferente l'Asse prioritario 2 "Energia" del POR FESR 2007-2013. Si prevede di assumere il relativo impegno di spesa entro il termine del corrente esercizio all'atto dell'ammissione a finanziamento; non sono previsti pagamenti a valere sulle risorse così impegnate nel corso del corrente esercizio.

Il relatore, conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI il Regolamento CE 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, il Regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, il Regolamento CE 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 e il Regolamento (CE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 giugno 2010, n. 539/2010;

VISTO il Regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;

VISTA la "Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato per la tutela ambientale" (2008/C 82/01);

VISTO il DPR 3 ottobre 2008, n. 196 concernente le norme sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013;

VISTO il POR 2007 - 2013, parte FESR, obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" della Regione Veneto, approvato con decisione della Commissione Europea C(2007) 4247 del 07.09.200715;

VISTI i Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31 marzo 2008;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. C (2011)/1619 def. del 9.3.2011 di non sollevare obiezioni in merito alla misura notificata poiché l'aiuto dev'essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dell'art. 61, paragrafo 3, lett. c) dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE)

delibera

1. di dare atto di quanto espresso in premessa;

2. di prendere atto della decisione della Commissione Europea n. C (2011)/1619 def. del 9.3.2011 di non sollevare obiezioni in merito alla misura notificata poiché l'aiuto dev'essere considerato compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lett. c) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dell'art. 61, paragrafo 3, lett. c) dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE);

3. di approvare l'avviso pubblico, di cui all'Allegato A) che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con le modifiche riportate in premessa rispetto al testo approvato con la DGR n. 919 del 23.3. 2010, per la concessione di contributi in c/capitale a favore di enti territoriali, di organismi di diritto pubblico costituiti da enti territoriali e di imprese pubbliche a prevalente partecipazione di enti territoriali per la realizzazione di reti di teleriscaldamento;

4. di riservare con il presente avviso pubblico l'ammontare complessivo di € 18.951.618,00 all'attuazione dell'azione 2.1.2 ed, in particolare, alla realizzazione di reti di teleriscaldamento, importo che corrisponde a quota parte delle risorse assegnate all'Asse prioritario 2 "Energia" con decisione della Commissione Europea C(2007) 4247 del 07.09.2007 di approvazione delProgramma Operativo Regionale 2007 - 2013, parte FESR, obiettivo "Competitività regionale e Occupazione" della Regione Veneto;

5. di determinare in € 18.951.618,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Energia disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100999 del bilancio 2011 "POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA STATALE E REGIONALE" e sul capitolo n. 101267 del bilancio 2011 "POR FESR 2007-2013 ASSE 2 "ENERGIA" - QUOTA COMUNITARIA RE.TO CEE 11/7/2006, N. 1083", nelle rispettive percentuali di cofinanziamento;

6. di approvare lo schema di domanda per la partecipazione all'avviso pubblico, le Linee Guida e l'estratto di avviso pubblico, che costituiscono rispettivamente gli Allegati B, C e D) della presente deliberazione e ne fanno parte integrante, con le modifiche riportate in premessa rispetto al testo approvato con la DGR n. 919 del 23.3. 2010.


(seguono allegati)

690_AllegatoA_232779.pdf
690_AllegatoB_232779.pdf
690_AllegatoC_232779.pdf
690_AllegatoD_232779.pdf

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