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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 38 del 31 maggio 2011


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 586 del 10 maggio 2011

Legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto". Articolo 34. Aggiornamento della disciplina delle vendite straordinarie.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

La deliberazione stabilisce il nuovo calendario delle vendite di fine stagione, fissando l'inizio e la fine delle vendite di fine stagione estiva, rispettivamente al primo sabato di luglio e al 31 agosto di ciascun anno, nonché l'inizio e la fine delle vendite di fine stagione invernale, rispettivamente, al primo giorno feriale antecedente alla festività del 6 gennaio e il 28 febbraio di ciascun anno.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, di seguito denominata "legge regionale" sono state emanate le norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto.

L'articolo 34 della legge regionale prevede che la Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplini le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione al consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali.

L'attuale disciplina regionale delle vendite straordinarie è stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2726 del 16 novembre 2010, con la quale è stato fissato, tra l'altro, il calendario delle vendite di fine stagione, prevedendosi rispettivamente, quale date d'inizio e fine delle vendite di fine stagione invernale, i giorni 6 gennaio e 28 febbraio di ciascun anno, mentre venivano individuate le giornate del terzo sabato del mese di luglio e il 31 agosto di ciascun anno quali date d'inizio e fine per le vendite di fine stagione estiva.

Al fine di assicurare l'uniformità sul territorio nazionale della disciplina relativa al calendario delle vendite di fine stagione, nell'ottica di una più efficace tutela della concorrenza e del consumatore, nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 24 marzo 2011 è stata raggiunta un'intesa nell'individuazione del seguente calendario di inizio delle suddette vendite:

  • vendite di fine stagione invernale: primo giorno feriale antecedente la festività del 6 gennaio di ciascun anno;
  • vendite di fine stagione estiva: primo sabato del mese di luglio.

Ne consegue la necessità di provvedere all'adeguamento della vigente disciplina regionale in materia di vendite straordinarie al fine di recepire l'unitario indirizzo emerso in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, confermandosi le suddette date d'inizio delle vendite di fine stagione e riproponendo, nel contempo, le date del 28 febbraio e del 31 agosto di ciascun anno per la conclusione, rispettivamente, delle vendite di fine stagione invernale e estiva.

Rimangono confermati tutti gli altri profili contenuti nella disciplina approvata con la predetta deliberazione giuntale n. 2726 del 16 novembre 2010 e richiamati nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento.

La proposta di individuazione del calendario delle vendite di fine stagione è stata sottoposta all'esame delle rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori, appositamente convocate in data 29 aprile 2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale e, in tale sede, i soggetti convocati ne hanno condiviso all'unanimità il contenuto.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

  • UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma II^, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
  • VISTO l'articolo 32, lettera g) dello Statuto della Regione Veneto;
  • VISTA la legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"e, in particolare, l'articolo 34;
  • RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2726 del 16 novembre 2010 in materia di disciplina delle vendite straordinarie;
  • PRESO ATTO delle risultanze della seduta del 24 marzo 2011 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
  • SENTITE le rappresentanze degli Enti locali, delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale, appositamente convocate in data 29 aprile 2011;]

delibera

  1. di aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa, la disciplina delle vendite straordinarie di cui alla propria deliberazione n. 2726 del 16 novembre 2011, approvata ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo quanto indicato nell'allegato "A" che forma parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  3. La Direzione regionale Commercio è incaricata dell'esecuzione del presente atto.


(seguono allegati)

586_AllegatoA_232490.pdf

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