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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 29 del 19 aprile 2011


Materia: Sicurezza pubblica e polizia locale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 370 del 29 marzo 2011

Legge regionale del 21 settembre 2007, n. 29, articolo 6, comma 3; legge regionale del 27 febbraio 2008, n. 1, articolo 78 e legge 29 luglio 2010, n. 120, articolo 54, comma 1. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche in fascia oraria notturna. Criteri di indirizzo e coordinamento normativo e revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1645 del 17 giugno 2008.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento è volto a fornire taluni criteri di indirizzo e coordinamento normativo fra le disposizioni regionali e statali in tema di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche in fascia oraria notturna, revocando anche le precedenti linee guida emanate dalla Giunta regionale in materia in quanto non più applicabili, anche per motivi legati alle attuali previsioni di bilancio.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 29 del 21 settembre 2007 recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", di seguito denominata "legge regionale", all'articolo 6 prevede il divieto generale di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nella fascia oraria compresa fra le ore 1 e le ore 6 antimeridiane. Ai sensi del comma 7 del citato articolo 6, la suddetta fascia oraria doveva ritenersi applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui fosse intervenuto un accordo in tal senso tra Regioni e Province autonome confinanti con il Veneto.

Poiché ad oggi non risulta stipulato alcun accordo ai sensi del citato articolo 6, comma 7 della legge regionale, deve ritenersi che la fascia oraria nella quale si applica il richiamato divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sia compresa fra le ore 2 e le ore 6 antimeridiane, in conformità a quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 6.

Va inoltre evidenziato che il comma 3 del medesimo articolo 6 introduce una deroga al suddetto divieto di carattere generale a favore degli esercizi di vendita e somministrazione ricadenti nei Comuni che presentino un programma di controlli sulla sicurezza stradale, approvato dalla Giunta regionale.

In attuazione di tale norma è stata adottata, previo parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente, la deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 1645 del 17 giugno 2008 con la quale sono stati approvati i criteri e le linee guida a cui gli Enti locali devono attenersi al fine della presentazione dei suddetti programmi di controllo stradale, nonché ai fini dell'accesso agli eventuali finanziamenti stanziati ai sensi dell'articolo 78 della legge finanziaria regionale 27 febbraio 2008, n. 1.

La valutazione dei programmi di controllo presentati dai Comuni interessati, entro i termini indicati dall'avviso pubblico emanato annualmente ai sensi della citata DGR n. 1645 del 2008, viene effettuata in coordinamento fra le Strutture regionali competenti (Direzione Commercio e Unità di Progetto Sicurezza Urbana e Polizia Locale) mediante il gruppo tecnico interdisciplinare previsto dalla stessa DGR n. 1645/2008. La proposta elaborata viene poi sottoposta alla Giunta, che decide in merito e, qualora approvi il programma di controlli, gli Enti locali sono appunto legittimati a concedere anche le derogheallo scopo programmate.

Successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 6, comma 3 della legge regionale sono intervenute alcune normative statali in materia di sicurezza stradale che hanno inciso sull'ambito di applicazione della disposizione regionale in esame.

Da ultimo è intervenuta la legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale" che, all'articolo 54, comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 6 del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 in tema di disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne.

In particolare si evidenzia che il comma 2 del citato articolo 6 del decreto legge n. 117 del 2007, come da ultimo modificato, stabilisce il divieto, a carico dei soggetti ivi indicati, di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3 sino alle tre ore successive, salvo quanto diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

Va in proposito sottolineato che la medesima norma statale non prevede in alcun caso la possibilità di derogareal divieto di somministrazione di bevande alcoliche nella fascia oraria indicata, demandando per contro al Questore la facoltà di introdurre misure maggiormente restrittive per particolari esigenze di sicurezza pubblica.

Si evidenzia che la disposizione in questione è inserita all'interno di un testo normativo finalizzato ad incrementare i livelli di sicurezza ed incolumità pubblica e che in particolare la disposizione medesima persegue l'evidente finalità di prevenire le cosiddette "stragi del sabato sera", legate alla guida notturna in stato di ebbrezza; prova ne è che il medesimo articolo 54 prevede ulteriori disposizioni che rafforzano in tal senso gli obblighi di controllo e le responsabilità dei gestori di locali aperti al pubblico.

L'entrata in vigore della citata normativa statale ha pertanto determinato il sorgere della problematica relativa al coordinamento fra la disposizione regionale di cui al citato articolo 6 della legge regionale e le sopravvenute disposizioni statali.

Al riguardo preme evidenziare che la materia relativa alla sicurezza stradale, secondo quanto sostenuto dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale, rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato (si vedano in tal senso le sentenze n. 428 del 29 dicembre 2004 e n. 152 del 29 aprile 2010). Si ritiene pertanto che le disposizioni statali sopra citate abbiano trovato diretta applicazione nel territorio regionale a partire dalla data di entrata in vigore della suddetta normativa statale e cioè dal giorno 13 agosto 2010; con ciò si deve ritenere non più applicabile, dalla stessa data, anche la sopra citata DGR n. 1645 del 17 giugno 2008, proprio in quanto finalizzata a consentire "deroghe" al citato divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche in fascia oraria notturna.

A questo proposito è da dire che anche il taglio dei fondi di bilancio regionale dedicati allo scopo (di cui al citato art. 78 L.R. n. 1/2008) renderebbero di fatto impossibile sostenere concretamente gli specifici programmi di controllo, funzionali alla concessione delle deroghe in parola.

E' evidente che, ove possibile, la Regione continuerà a sostenere i controlli stradali della polizia locale con i mezzi a propria disposizione, essendo questo uno strumento efficace per la prevenzione degli incidenti stradali, purché i controlli stessi non siano finalizzati alle deroghe in parola, divenute inapplicabili.

Eventuali domande nel frattempo pervenute dovranno pertanto essere dichiarate irricevibili.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", e, in particolare l'articolo 54, comma 1;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008"e, in particolare, l'articolo 78;

VISTA la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1645 del 17.06.2008 avente ad oggetto "L.R. n. 29 del 21 settembre 2007 articolo 6 comma 3 e L.R. n. 1 del 27 febbraio 2008 articolo 78. Programma di controlli sulla sicurezza stradale. Approvazione criteri e linee guida (articolo 6, comma 3, L.R. n. 29/2007)";

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 1787 del 6 luglio 2010 e n. 3203 del 14 dicembre 2010;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di revocare la propria deliberazione n. 1645 del 17 giugno 2008 avente ad oggetto "L.R. n. 29 del 21 settembre 2007 articolo 6 comma 3 e L.R. n. 1 del 27 febbraio 2008 articolo 78. Programma di controlli sulla sicurezza stradale. Approvazione criteri e linee guida (articolo 6, comma 3, L.R. n. 29/2007)" a far data dall'entrata in vigore della Legge 29 luglio 2010 n. 120 di cui in premessa;

di dare atto che le domande eventualmente pervenute sono da dichiararsi irricevibili;

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


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