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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 29 del 19 aprile 2011


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 344 del 29 marzo 2011

ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A. - Discarica per rifiuti non pericolosi n° 7 - Progetto di ampliamento e copertura superficiale finale. Comune di localizzazione: Arzignano (VI). Domanda di giudizio di compatibilità ambientale e approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99. Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07.

Note per la trasparenza: il provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale e approva il progetto che prevede l'ampliamento in elevazione della discarica sita in Comune di Arzignano (VI) ove conferire i rifiuti provenienti dal depuratore di Arzignano.

Riferisce l'Assessore Arch. Maurizio Conte.

In data 07.11.2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A., domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e approvazione del progetto ai sensi degli artt. 11 e 23 della L.R. n. 10/99, acquisita con prot. n. 590934/45/07 E.410.0.1, relativa all'intervento in oggetto.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo ed il relativo studio di impatto ambientale.

Successivamente, con nota del 21.05.2009, prot. n. 277733/45/07 E. 410.01.1, la Ditta ACQUE DEL CHIAMPO S.p.A., ha presentato l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 59/05 e della L.R. n. 26/07, depositando contestualmente gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

In data 26.05.2009, presso gli uffici della Regione Veneto di Palazzo Linetti, si è tenuta una riunione con le seguenti Strutture Regionali: Direzione Regionale Tutela Ambiente, Unità Complessa Atmosfera, Direzione Regionale Pianificazione Territoriale e Parchi - Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità e Direzione Regionale Urbanistica - Servizio Pianificazione Concertata 2, ai fini della verifica della completezza formale della documentazione trasmessa, allegata dal soggetto proponente all'atto della presentazione dell'istanza, come previsto dalla circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 15.07.2009 sul quotidiano "Il Giornale di Vicenza" ed sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA con il relativo riassunto non tecnico e gli elaborati inerenti l'Autorizzazione Integrata Ambientale, presso la Direzione Regionale Tutela Ambiente, la Provincia di Vicenza, il Comune di Arzignano (VI).

Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 30.07.2009 presso la sede della Società Acque del Chiampo S.p.A. ad Arzignano (VI).

Entro i termini sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai soggetti elencati nella premessa del parere n. 299 del 04.08.2010, allegato A, del presente provvedimento.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 299 del 04.08.2010, la Commissione Regionale V.I.A., ha espresso ad unanimità parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto specificato in oggetto con le prescrizioni di cui al citato parere, allegato A, del presente provvedimento, prevedendo altresì la riclassificazione della discarica, ai sensi dell'ex-art. 7, comma 1 lettera B), del DM 03.08.2005, in "discarica per rifiuti organici pretrattati"; inoltre nelle more dell'emissione dell'atto a carico del Servizio Rifiuti, sono confermate le deroghe già assentite dalla CTRA con parere n. 3563 del 27/11/2008, in particolare DOC ≤ 2.372 mg/l e Cr-totale ≤ 2,2 mg/l.

Nella medesima seduta del 04.08.2010, la Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'ex-art. 23 della L.R. n. 10/99, dal Sindaco del Comune di Arzignano e dal rappresentante della Direzione Regionale Tutela Ambiente-Servizio Rifiuti (mentre risultano assenti il Presidente della Provincia di Vicenza, il Dirigente Regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica-Servizio Pianificazione Concertata 2, il Dirigente dell'Unità Complessa Tutela Atmosfera, il Dirigente Regionale della Direzione Foreste ed Economia Montana ed il Dirigente dell'Unità Periferica Servizio Forestale di Vicenza.), tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, ha espresso altresì, ad unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto specificato in oggetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 299 del 04.08.2010, allegato A del presente provvedimento.

Nella medesima seduta del 04.08.2010, la Commissione Regionale V.I.A., integrata, ai sensi e per gli effetti dell'ex -art. 23 della L.R. n. 10/99 e della Circolare del 31.10.2008. pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008, dal delegato dal Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, essendo l'impianto in questione soggetto ad AIA, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto, n. 299 del 04.08.2010, allegato A del presente provvedimento, ha espresso altresì ad unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, esclusivamente per:

  • l'autorizzazione alle modifiche impiantistiche proposte dal progetto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazione D1 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006), ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006;
  • l'autorizzazione allo scarico in fognatura del percolato ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006,

subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel parere n. 299 del 04.08.2010, allegato A del presente provvedimento.

Va dato atto che, successivamente all'espressione del parere n. 299 del 04.08.2010, allegato A del presente provvedimento, il D.M. 03.08.2005 è stato abrogato e sostituito dal D.M. 27.09.2010.

In merito a tale aspetto si rileva tuttavia che in relazione ai criteri di ammissibilità dei rifiuti non pericolosi in discarica, sono emerse alcune problematiche interpretative, da parte delle Autorità competenti sia al rilascio delle autorizzazioni che al controllo, in merito alle modalità di applicazione dei nuovi limiti tabellari previsti.

Preso atto che è stato attivato da parte della regione capofila in materia ambientale (Piemonte), un tavolo tecnico a livello interregionale, finalizzato a definire, in relazione ai criteri di cui sopra, in maniera omogenea e a livello nazionale, la loro applicazione, in via provvisoria, pur prendendo atto che la discarica è stata realizzata in conformità al D.lgs. n. 36/2003, si ritiene opportuno il mantenimento del rispetto dei limiti individuati nella prescrizione n. 3 del parere n. 299 del 04.08.2010, allegato A del presente provvedimento, per i rifiuti destinati alla discarica in questione, fino alla definizione delle linee operative omogenee a livello nazionale di cui si è detto e di applicare, al pari e per il medesimo principio di cautela, i criteri di accettabilità introdotti dal D.M. 27.09.2010, per quanto concerne la ricerca nei rifiuti dei contaminati organici persistenti (POPs).

Per i parametri DOC e Cromo totale, nelle more dell'emissione dell'atto a carico del Servizio Rifiuti di cui alla prescrizione n. 1 del parere n. 299 del 04.08.2010, allegato A al presente provvedimento, sono confermate le deroghe già assentite dalla CTRA con parere n. 3563 del 27.11.2008, in particolare DOC ≤ 2.372 mg/l e Cr-totale ≤ 2,2 mg/l;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm. ed ii.;

VISTO il D.M. 03.08.2005;

VISTO il D.M. 27.09.2010;

VISTA la L.R. n. 10 del 26.03.1999 e ss.mm. ed ii.;

VISTA la L.R. n. 26/2007;

VISTA la DGR n. 1766 del 06.07.2010;

VISTA la Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008;

VISTO il verbale della seduta della Commissione Regionale V.I.A. del 04.08.2010;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 299 espresso dalla Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 04.08.2010, allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale, dell'approvazione del progetto e del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale esclusivamente per il progetto di ampliamento e copertura superficiale finale della discarica n. 7, ubicata in Comune di Arzignano (VI), presentato dalla Ditta Acque del Chiampo Spa;

2. di esprimere, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr., giudizio favorevole di compatibilità ambientale secondo le prescrizioni di cui al parere n. 299 del 04.08.2010, allegato A al presente provvedimento;

3. di approvare, secondo quanto previsto dell'ex-art.23 della Legge Regionale 26.03.1999, n. 10 e succ. mod. e integr., l'intervento in oggetto, fatto salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni di cui al parere n. 299 del 04.08.2010, allegato A al presente provvedimento;

4. di rilasciare, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e della L.R. n. 26/07, l'Autorizzazione Integrata Ambientale esclusivamente per:

  • l'autorizzazione alle modifiche impiantistiche proposte dal progetto e all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti (operazione D1 dell'Allegato B alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006), ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006;
  • l'autorizzazione allo scarico in fognatura del percolato ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del D.Lgs. n. 152/2006;

con le prescrizioni di cui all'allegato parere (allegato A);

5. di stabilire che il presente provvedimento revoca e sostituisce il precedente DSRAT n. 36 del 24.06.2009, che ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale ed il successivo provvedimento di modifica, DSRAT n. 74 del 20/10/2010, con cui sono stati approvati anche il Piano di Sorveglianza e Controllo e il Piano di Gestione Operativa e Post-Operativa;

6. di stabilire che, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, la presente autorizzazione ha validità fino al 31/08/2016, in forza della certificazione ISO 14.001.

In caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione UNI EN ISO 14001:2004, la validità della presente Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi rilasciata fino al 31/08/2015;

7. di stabilire che, presso l'impianto potranno essere presi in carico esclusivamente le tipologie di rifiuti individuati con i seguenti codici CER riportati nelle relazioni di progetto presentate dal proponente in data 07.11.2008, con prot. n. 590934/45/07 E. 410.01.1:

C.E.R.

Tipologia Di Rifiuto

Prescrizioni

07.01.99

Rifiuti non specificati altrimenti

Limitatamente a fanghi stabilizzati della Ditta SICIT

17.05.04

Terre e rocce, diverse da quelli di cui alla voce 17.05.03*

Limitatamente ad interventi di emergenza ambientale legati ai servizi della Società.

17.05.06

fanghi di dragaggio diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05

Limitatamente ai fanghi di dragaggio del Consorzio di bonifica Zerpano - Adige - Guà

19.08.01

Vaglio

Limitatamente a rifiuti provenienti dal pretrattamento presso il depuratore di Arzignano.

19.08.02

Rifiuti dell'eliminazione della sabbia

Limitatamente a rifiuti provenienti dal pretrattamento presso il depuratore di Arzignano.

19.08.14

Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.03

Limitatamente a rifiuti provenienti dal trattamento presso il depuratore di Arzignano.

8. di stabilire il mantenimento del rispetto dei limiti fissati dall'autorizzazione all'esercizio in essere precedentemente alla data di rilascio del presente provvedimento, per i rifiuti destinati alla discarica in questione, fino alla definizione delle linee operative omogenee a livello nazionale di cui si è detto in premessa.e di applicare, al pari e per il medesimo principio di cautela, i criteri di accettabilità introdotti dal D.M. 27.09.2010, per quanto concerne la ricerca nei rifiuti dei contaminati organici persistenti (POPs).

Per i parametri DOC e Cromo totale, nelle more dell'emissione dell'atto a carico del Servizio Rifiuti di cui alla prescrizione n. 1 del parere n. 299 del 04.08.2010, allegato A al presente provvedimento, nonché nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico istituito con DGRV n. 1766 del 06.07.2010, sono confermate le deroghe già assentite dalla CTRA con parere n. 3563 del 27.11.2008, in particolare DOC ≤ 2.372 mg/l e Cr-totale ≤ 2,2 mg/l;

9. di riclassificare, la discarica per rifiuti non pericolosi di cui trattasi, in "discarica per rifiuti organici pretrattati", ai sensi dell'ex-art. 7, comma 1 lettera B), del DM 03.08.2005;

10.di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Acque del Chiampo Spa, con sede legale in via Ferraretta, 20 - 36071 Arzignano (VI) e C.F. n.81000070243 e P. IVA n.02728750247, alla Provincia di Vicenza, al Comune di Arzignano (VI), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, all'ARPAV - Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti;

11.di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12.di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;

13.avverso il presente provvedimento, è ammesso l'esperimento di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art.1, 1° comma, della L. 205/2000 "Disposizioni in materia di giustizia amministrativa" modificativa dell'art. 21 della L. 1034/71 nonché dall'art. 9, 1° comma, del D.P.R. 1199/1971 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".


(seguono allegati)

344_AllegatoA_231809.pdf

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