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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 01 marzo 2011
ECOLATER S.r.l. - Rinnovo con riduzione dell'area della concessione mineraria "Fontanone" - Progetto di coltivazione e riassetto ambientale dell'area denominata "Rivelle" in Comune di Schio (VI). Comune di localizzazione: Schio (VI). Comune interessato: San Vito di Leguzzano (VI). Procedura di V.I.A. e autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 4/2008. Giudizio non favorevole di Compatibilità Ambientale.
Riferisce l'Assessore Daniele Stival
In data 29.08.2008, per l'intervento in oggetto, concernente il rinnovo con riduzione al solo cantiere "Rivelle" della Concessione Mineraria "Fontanone", è stata presentata da ECOLATER S.r.l. domanda di giudizio di compatibilità ambientale e approvazione del progetto ai sensi del D.lgs. n. 4/2008.
Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto definitivo con lo studio di impatto ambientale. Il proponente ha provveduto a pubblicare in data 29.08.2008 sul quotidiano "Il Gazzettino" l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA presso la Provincia di Vicenza, il Comune di Schio (VI), il Comune di San Vito di Leguzzano (VI), la Direzione Regionale Geologia e Attività Estrattive e il Servizio Forestale Regionale di Vicenza. Lo stesso richiedente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 17.09.2008 presso il Ristorante Albergo Ponte di Liviera, in Comune di Schio (VI).
Conclusa l'istruttoria tecnica, acquisite le osservazioni e i pareri di cui all'art. 24 comma 4, del D.lgs. n. 4/2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, con parere n. 255 del 07.10.2009 - allegato A al presente provvedimento, la Commissione Regionale V.I.A. esprimeva all'unanimità parere interlocutorio di compatibilità ambientale non favorevole, per le motivazioni di cui al parere medesimo.
Con nota del 27.10.2009, prot. n. 593798/45/07 E. 410.01, tali determinazioni venivano comunicate al proponente ai sensi dell'art. 10-bis della L. n. 241/90 e dell'art. 6 della L. n. 15/05.
Gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A., in data 18.11.2009 acquisivano, fuori termine ex art. 10-bis della legge n. 241/90, le controdeduzioni della Ditta ECOLATER S.r.l. al parere non favorevole n. 255/2009 della Commissione VIA. Quindi, la stessa Commissione, con parere n. 291 del 08.06.2010, esprimeva all'unanimità parere definitivo di compatibilità ambientale non favorevole - allegato B al presente provvedimento, per le motivazioni di cui all'atto medesimo.
Come riportato nel citato parere definitivo, la Commissione non procedeva a ulteriore votazione ex art. 24 della L.R. n. 10/99 per l'approvazione del progetto, non avendo quest'ultimo ottenuto parere favorevole di compatibilità ambientale.
Va precisato che la richiesta di rinnovo era mirata a proseguire un'attività avviata ancora nel 1961 con la concessione rilasciata alla ditta Parison Modesto, disposta con decreto del Distretto minerario di Padova n. 58 in data 30.01.1961 con decorrenza dal 20.09.1961. Da allora vi è stato un susseguirsi continuo di atti che hanno consentito l'esercizio dell'attività e ciò fino al presente provvedimento che, negando la richiesta di rinnovo della concessione avanzata dalla ditta, ne determina la conclusione.
Pertanto, risulta necessario demandare alla competente Direzione regionale Geologia e Georisorse l'attivazione delle procedure e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa mineraria al termine della concessione, in collaborazione della Direzione regionale per le Foreste e l'Economia Montana per gli aspetti di competenza. Ciò con particolare riguardo agli obblighi posti in capo al concessionario per la messa in sicurezza e la ricomposizione dei cantieri minerari.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;
VISTA la Legge n. 221 del 30.07.1990;
VISTA la Legge n. 129 del 02/08/2008;
VISTO il D.Lgs. n. 624/1996;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004;
VISTO il D.Lgs n. 152 del 03.04.2006;
VISTO il D.Lgs. n. 117/2008;
VISTO il R.D. n. 1443 del 29.07.1927;
VISTO il R.D. n. 1347 del 15/06/1936;
VISTO D.P.R. n. 128 del 09/04/1959;
VISTO il D.P.R. n. 382 del 18.04.1994;
VISTA la L.R. n. 10 del 26.03.1999 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 7 del 25.02.2005;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale Veneto n. 651 in data 20/03/2007 avente per oggetto "Determinazioni, indirizzi e linee guida in ordine alle attività di miniera e ai cantieri e procedure di adeguamento dei progetti di coltivazione di cantieri minerari già autorizzati";
VISTI i verbali delle sedute della Commissione Regionale V.I.A. del 07.10.2009 e del 08.06.2010;
VISTI gli atti d'Ufficio, considerato valutato ogni contrapposto interesse;
delibera
(seguono allegati)
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