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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 16 del 22 febbraio 2011


Materia: Opere e lavori pubblici

Deliberazione della Giunta Regionale n. 130 del 08 febbraio 2011

IIntervento finanziario della Regione in materia di Lavori Pubblici - Aggiornamento criteri e modalità di attuazione e gestione delle linee di spesa. ((L.R. n. 27/03, artt. 53 e 54; L.R. n. 11/10, art. 3).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Al fine di operare incisivamente sulla consistenza dei residui passivi che limita le possibilità del Bilancio regionale di previsione, vengono dettate misure restrittive sulla prorogabilità dei termini di rendicontazione delle spese ed in relazione all'utilizzo delle economie realizzatesi durante la fase esecutiva, per investimenti assistiti da contributi regionali in materia di Lavori Pubblici.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

La Legge regionale 07.11.2003, n. 27 definisce al Capo IX, articoli da 50 a 54, le modalità dell'intervento finanziario regionale, da attuarsi di norma secondo programmi di riparto previsti da specifiche Leggi di settore.

Con il presente provvedimento, al fine di limitare nel tempo il mantenimento a Bilancio di residui passivi improduttivi, a fronte delle limitazioni imposte alla Regione dal Patto di Stabilità, si ritiene opportuno disporre che eventuali proroghe ai tempi di rendicontazione stabiliti da atti convenzionali o da specifici bandi o provvedimenti di riparto, in relazione ad interventi che fruiscono di contributi assegnati ai sensi delle leggi di spesa per investimenti in materia di Lavori Pubblici di seguito elencate, possano essere concesse con Decreto del Dirigente della Struttura regionale competente, per una sola volta, su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine stesso, con le seguenti modalità:

  • la proroga non può superare il 50% del tempo inizialmente stabilito per produrre la rendicontazione finale dell'intervento, comprendente la documentazione di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. 07.11.2003, n. 27;
  • i termini di rendicontazione finale già prorogati alla data del presente provvedimento, possono essere oggetto di una sola ulteriore proroga, esclusivamente entro il limite percentuale di cui al precedente alinea;
  • le proroghe non possono comunque determinare il superamento del limite di rendicontazione di 5 anni di cui all'art. 54, comma 6, della L.R. 07.11.2003, n. 27. Tale disposizione supera, per quanto riguarda la L.R. 24.12.1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie", quanto stabilito con DGR n. 1275 del 29.06.2010 e DGR n. 3173 del 14.12.2010;
  • le disposizioni si applicano alle richieste di proroga pervenute successivamente alla data del presente provvedimento.

Le disposizioni si applicano alle linee di spesa per investimenti in materia di Lavori Pubblici con riferimento agli interventi ricompresi nei sotto elencati provvedimenti di assegnazione:

  • L.R. 14.01.2003, n. 3, art. 52 "Azioni di intervento straordinario per l'edilizia scolastica":
    • DGR n. 3765 del 26/11/2004
    • DGR n. 4358 del 30/12/2005
    • DGR n. 1791 del 06/06/2006
    • DGR n. 3231 del 17/10/2006
    • DGR n. 1278 del 08/05/2007
    • DGR n. 2397 del 31/07/2007
    • DGR n. 3894 del 04/12/2007
    • DGR n. 1760 dell'01/07/2008
    • DGR n. 1770 del 16/06/2009
    • DGR n. 2494 del 04/08/2009
    • DGR n. 3992 del 22/12/2009
    • DGR n. 822 del 15/03/2010
  • L.R. 01.02.2001, n. 2 "Intervento regionale a favore dei centri storici dei comuni minori":
    • DGR n. 1430 del 14/05/2004
    • DGR n. 2435 del 06/08/2004
    • DGR n. 3764 del 26/11/2004
    • DGR n. 1034 del 18/03/2005
    • DGR n. 4006 del 20/12/2005
    • DGR n. 719 del 14/03/2006
    • DGR n. 4023 del 11/12/2007
    • DGR n. 4513 del 28/12/2007
    • DGR n. 1762 del 01/07/2008
    • DGR n. 2878 del 07/10/2008
    • DGR n. 2969 del 06/10/2009
  • L.R. 30.01.1997, n. 6, art. 78 "Contributi in materia di beni immobili non statali soggetti alle disposizioni della legge 1 gennaio 1939, n. 1089":
    • DGR n. 1142 del 23/04/2004
    • DGR n. 3399 del 29/10/2004
    • DGR n. 4158 del 22/12/2004
    • DGR n. 790 del 11/03/2005
    • DGR n. 3767 del 06/12/2005
    • DGR n. 490 del 28/02/2006
    • DGR n. 3809 del 05/12/2006
    • DGR n. 4081 del 19/12/2006
    • DGR n. 1277 del 08/05/2007
    • DGR n. 3892 del 04/12/2007
    • DGR n. 1049 del 06/05/2008
    • DGR n. 3305 del 04/11/2008
    • DGR n. 4137 del 30/12/2008
    • DGR n. 3219 del 27/10/2009
    • DGR n. 1448 del 19/05/2009
    • DGR n. 568 del 02/03/2010
  • L.R. 16.06.2003, n. 15 "Norme per la tutela e la valorizzazione delle "città murate del veneto":
    • DGR n. 3476 del 05/11/2004
    • DGR n. 3766 del 26/11/2004
    • DGR n. 2349 del 09/08/2005
    • DGR n. 3851 del 13/12/2005
    • DGR n. 3440 del 07/11/2006
    • DGR n. 4512 del 28/12/2007
    • DGR n. 1053 del 06/05/2008
  • L.R. 12.07.2007, n. 16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche":
    • DGR n. 4164 del 22/12/2004;
    • DGR n. 4005 del 20/12/2005;
    • DGR n. 2626 del 07/08/2006;
    • DGR n. 3808 del 05/12/2006;
    • DGR n. 3953 del 12/12/2006;
    • DGR n. 1276 del 08/05/2007;
    • DGR n. 2977 del 25/09/2007;
    • DGR n. 3193 del 28/10/2008;
    • DGR n. 4140 del 30/12/2008;
    • DGR n. 2874 del 29/09/2009;
    • DGR n. 2486 del 19/10/2010;
  • L.R. 28.01.2000, n. 5, art. 91 "Interventi di completamento di impianti sportivi comunali":
    • DGR n.3397 del 20/10/2004
    • DGR n.2772 del 27/09/2005
    • DGR n.3158 del 10/10/2006
    • DGR n.4085 del 19/12/2006
    • DGR n.797 del 28/03/2007
    • DGR n.2400 del 31/07/2007
    • DGR n.3229 del 16/10/2007
    • DGR n.2134 del 29/07/2008
    • DGR n.2875 del 29/09/2009
    • DGR n.2487 del 19/10/2010
  • L.R. n. 37 del 21.12.2004 "Interventi per la valorizzazione dei locali storici":
    • DGR n. 3244 del 25/10/2005
    • DGR n. 3917 del 20/12/2005
    • DGR n. 4166 del 28/12/2006
    • DGR n. 4247 del 28/12/2007
    • DGR n. 3916 del 16/12/2008
    • DGR n. 4072 del 29/12/2009
  • L.R. n. 20.08.1997, n. 44 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione" - Edifici di culto:
    • DGR n. 4547 del 29/12/2004
    • DGR n. 3849 del 13/12/2005
    • DGR n. 786 del 21/03/2006
    • DGR n. 3350 del 23/10/2007
    • DGR n. 4024 del 11/12/2007
    • DGR n. 1051 del 06/05/2008
    • DGR n. 3195 del 28/10/2008
    • DGR n. 3466 del 18/11/2008
    • DGR n. 3964 del 16/12/2008
    • DGR n. 1040 del 21/04/2009
    • DGR n. 3122 del 20/10/2009
    • DGR n. 4222 del 29/12/2009
    • DGR n. 571 del 02/03/2010
    • DGR n. 2751 del 16/11/2010
    • DGR n. 2886 del 30/11/2010
  • L.R. n. 03.02.2006, n. 2, art. 9 "Contributi per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria":
    • DGR n. 3078 del 03/10/2006
    • DGR n. 1663 del 05/06/2007
    • DGR n. 4513 del 28/12/2007
    • DGR n. 2345 del 08/08/2008
    • DGR n. 3466 del 18/11/2008
    • DGR n. 4136 del 30/12/2008
    • DGR n. 2064 del 07/07/2009
    • DGR n. 569 del 02/03/2010
  • L.R. n. 09.03.2007, n. 4 "Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile":
    • DGR n. 4133 del 18/12/2007
    • DGR n. 3962 del 16/12/2008
    • DGR n. 4223 del 29/12/2009
  • L.R. 14.08.2003, n. 17 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilita'":
    • DGR. n. 2446 del 06/08/2004
    • DGR. n. 2675 del 20/09/2005
    • DGR. n. 4087 del 19/12/2006
    • DGR. n. 2630 del 07/08/2006
    • DGR. n. 2401 del 31/07/2007
  • L.R. 03.02.2006, n. 2, art. 28, "Azioni di intervento straordinario per l'impiantistica sportiva":
    • DGR. n. 3812 del 05/12/2006
    • DGR. n. 1037 del 17/04/2007
    • DGR. n. 3959 del 16/12/2008
    • DGR. n. 3676 del 30/11/2009
    • DGR. n. 566 del 02/03/2010
  • L.R. 05.04.1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero":
    • DGR. n. 3769 del 26/11/2004
    • DGR. n. 3583 del 22/11/2005
    • DGR. n. 4366 del 30/12/2005
    • DGR. n. 1267 del 05/06/2006
    • DGR. n. 3553 del 15/11/2006
    • DGR. n. 2758 del 11/09/2007
    • DGR. n. 3137 del 09/10/2007
    • DGR. n. 4027 del 11/12/2007
    • DGR. n. 1761 del 01/07/2008
    • DGR. n. 2765 del 30/09/2008
    • DGR. n. 3301 del 03/11/2009
    • DGR. n. 646 del 17/03/2009
    • DGR. n. 567 del 02/03/2010
  • D.Lgs 31/03/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del capo I° della L. 15 marzo 1997, n. 59":
    • DGR n. 3852 del 13/12/2005
    • DGR n. 1373 del 10/05/2006
    • DGR n. 4085 del 19/12/2006
    • DGR n. 4024 del 11/12/2007
    • DGR n. 4513 del 28/12/2007
    • DGR n. 790 del 08/04/2008
    • DGR n. 1583 del 17/06/2008
    • DGR n. 3466 del 18/11/2008
    • DGR n. 3965 del 16/12/2008
    • DGR n. 1450 del 19/05/2009
    • DGR n. 3678 del 30/11/2009
    • DGR n. 4229 del 29/12/2009
    • DGR n. 4330 del 29/12/2009
    • DGR n. 823 del 15/03/2010
    • DGR n. 938 del 23/03/2010
    • DGR n. 2877 del 29/09/2009
    • DGR n. 2180 del 16/09/2010
    • DGR n. 3300 del 21/12/2010
  • L.R. 12.01.2009, art. 4 "Intervento regionale straordinario a favore degli edifici scolastici di competenza delle Province del Veneto"
    • DGR n. 1771 del 16.06.2009;
    • DGR n. 2970 del 06.10.2009;
    • DGR n. 4224 del 29.12.2009;

Restano esclusi dall'applicazione delle sopra riportate disposizioni i contributi assegnati, con DGR n. 4228 del 20.12.2009 e con DGR n. 642 del 09.03.2010, per le Opere di Interesse Locale di cui alla L.R. 16.02.2010, n. 11, art. 3, in quanto già oggetto di specifica regolamentazione delle relative proroghe, con la stessa DGR n. 642 del 09.03.2010 e con DGR n. 1492 del 25.05.2010, correlata alla particolare natura dell'intervento finanziario regionale.

Sempre in relazione alle sopra citate Opere di Interesse Locale, si ritiene comunque di prendere atto del fatto che alcuni Comuni non abbiano rendicontato le spese per l'attuazione dei rispettivi interventi entro la data prevista in convenzione o da eventuali proroghe già assegnate.

In relazione a tali casi, tenuto conto della particolare valenza dell'iniziativa anche al fine del superamento dell'attuale crisi economica, appare opportuno rideterminare, d'ufficio, i termini di rendicontazione degli interventi in parola differendoli di un anno dalla data prevista nel provvedimento di Giunta che ha approvato l'intervento, ovvero dalla data dell'ultima proroga concessa.

Tale misura si applica agli interventi il cui termine di rendicontazione risulta scaduto alla data del presente provvedimento. Agli interventi in parola non saranno concesse proroghe.

Nel caso in cui si verifichino, in data successiva a quella del presente provvedimento, ulteriori casi di mancato rispetto dei termini di rendicontazione previsti, gli stessi verranno differiti, d'ufficio, di sei mesi. Anche in relazione a tali casi, non saranno concesse proroghe.

Infine, nell'ambito delle misure da porre in essere per il contenimento della spesa, anche al fine del rispetto del Patto di Stabilità regionale, si ritiene che, per gli interventi finanziati con i sopra citati provvedimenti della Giunta regionale, l'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, potrà essere autorizzato esclusivamente in relazione alle varianti di cui all'art. 132, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE".

Tutto ciò premesso il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 II° comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 7.11.2003, n 27;

VISTA la L.R. 16.02.2010, n. 11;]

delibera

1. eventuali proroghe ai tempi di rendicontazione stabiliti da atti convenzionali o da specifici bandi o provvedimenti di riparto, in relazione ad interventi che fruiscono di contributi assegnati ai sensi delle leggi di spesa per investimenti in materia di Lavori Pubblici di cui al punto 2, possono essere concesse con Decreto del Dirigente della Struttura regionale competente, per una sola volta, su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine stesso, con le seguenti modalità:

  • la proroga non può superare il 50% del tempo inizialmente stabilito per produrre la rendicontazione finale dell'intervento, comprendente la documentazione di cui all'art. 54, comma 5, della L.R. 07.11.2003, n. 27;
  • i termini di rendicontazione finale già prorogati alla data del presente provvedimento, possono essere oggetto di una sola ulteriore proroga, esclusivamente entro il limite percentuale di cui al precedente alinea;
  • le proroghe non possono comunque determinare il superamento del limite di rendicontazione di 5 anni di cui all'art. 54, comma 6, della L.R. 07.11.2003, n. 27. Tale disposizione supera, per quanto riguarda la L.R. 24.12.1999, n. 59 "Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie", quanto stabilito con DGR n. 1275 del 29.06.2010 e DGR n. 3173 del 14.12.2010;
  • Le disposizioni si applicano alle richieste di proroga pervenute successivamente alla data del presente provvedimento.

2. Le disposizioni si applicano alle linee di spesa per investimenti in materia di Lavori Pubblici di cui all'elenco riportato nelle premesse;

3. Restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni riportate ai punti 2 e 3 i contributi assegnati, con DGR n. 4228 del 20.12.2009 e con DGR n. 642 del 09.03.2010, per le Opere di Interesse Locale di cui alla L.R. 16.02.2010, n. 11, art. 3, in quanto già oggetto di specifica regolamentazione delle relative proroghe, con DGR n. 1492 del 25.05.2010 e con DGR n. 1492 del 25.05.2010, correlata alla particolare natura dell'intervento finanziario regionale.

4. In relazione alle Opere di Interesse Locale di cui al punto 3, preso atto del fatto che alcuni Comuni non hanno rendicontato le spese per l'attuazione dei rispettivi interventi entro la data prevista in convenzione o da eventuali proroghe già assegnate, si rideterminano, d'ufficio, i termini di rendicontazione degli interventi stessi differendoli di un anno dalla data prevista nel provvedimento di Giunta che ha approvato l'intervento, ovvero dalla data dell'ultima proroga concessa.

Tale misura si applica agli interventi il cui termine di rendicontazione risulta scaduto alla data del presente provvedimento. Agli interventi in parola non saranno concesse proroghe.

Nel caso in cui si verifichino, in data successiva a quella del presente provvedimento, ulteriori casi di mancato rispetto dei termini di rendicontazione previsti, gli stessi verranno differiti, d'ufficio, di sei mesi. Anche in relazione a tali casi, non saranno concesse proroghe.

5. l'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, per gli interventi finanziati con i provvedimenti della Giunta regionale citati nelle premesse, potrà essere autorizzato esclusivamente in relazione alle varianti di cui all'art. 132, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE".

6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.


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