Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Opere e lavori pubblici
Deliberazione della Giunta Regionale n. 130 del 08 febbraio 2011
IIntervento finanziario della Regione in materia di Lavori Pubblici - Aggiornamento criteri e modalità di attuazione e gestione delle linee di spesa. ((L.R. n. 27/03, artt. 53 e 54; L.R. n. 11/10, art. 3).
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza:
Al fine di operare incisivamente sulla consistenza dei residui passivi che limita le possibilità del Bilancio regionale di previsione, vengono dettate misure restrittive sulla prorogabilità dei termini di rendicontazione delle spese ed in relazione all'utilizzo delle economie realizzatesi durante la fase esecutiva, per investimenti assistiti da contributi regionali in materia di Lavori Pubblici.
L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.
La Legge regionale 07.11.2003, n. 27 definisce al Capo IX, articoli da 50 a 54, le modalità dell'intervento finanziario regionale, da attuarsi di norma secondo programmi di riparto previsti da specifiche Leggi di settore.
Con il presente provvedimento, al fine di limitare nel tempo il mantenimento a Bilancio di residui passivi improduttivi, a fronte delle limitazioni imposte alla Regione dal Patto di Stabilità, si ritiene opportuno disporre che eventuali proroghe ai tempi di rendicontazione stabiliti da atti convenzionali o da specifici bandi o provvedimenti di riparto, in relazione ad interventi che fruiscono di contributi assegnati ai sensi delle leggi di spesa per investimenti in materia di Lavori Pubblici di seguito elencate, possano essere concesse con Decreto del Dirigente della Struttura regionale competente, per una sola volta, su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine stesso, con le seguenti modalità:
Le disposizioni si applicano alle linee di spesa per investimenti in materia di Lavori Pubblici con riferimento agli interventi ricompresi nei sotto elencati provvedimenti di assegnazione:
Restano esclusi dall'applicazione delle sopra riportate disposizioni i contributi assegnati, con DGR n. 4228 del 20.12.2009 e con DGR n. 642 del 09.03.2010, per le Opere di Interesse Locale di cui alla L.R. 16.02.2010, n. 11, art. 3, in quanto già oggetto di specifica regolamentazione delle relative proroghe, con la stessa DGR n. 642 del 09.03.2010 e con DGR n. 1492 del 25.05.2010, correlata alla particolare natura dell'intervento finanziario regionale.
Sempre in relazione alle sopra citate Opere di Interesse Locale, si ritiene comunque di prendere atto del fatto che alcuni Comuni non abbiano rendicontato le spese per l'attuazione dei rispettivi interventi entro la data prevista in convenzione o da eventuali proroghe già assegnate.
In relazione a tali casi, tenuto conto della particolare valenza dell'iniziativa anche al fine del superamento dell'attuale crisi economica, appare opportuno rideterminare, d'ufficio, i termini di rendicontazione degli interventi in parola differendoli di un anno dalla data prevista nel provvedimento di Giunta che ha approvato l'intervento, ovvero dalla data dell'ultima proroga concessa.
Tale misura si applica agli interventi il cui termine di rendicontazione risulta scaduto alla data del presente provvedimento. Agli interventi in parola non saranno concesse proroghe.
Nel caso in cui si verifichino, in data successiva a quella del presente provvedimento, ulteriori casi di mancato rispetto dei termini di rendicontazione previsti, gli stessi verranno differiti, d'ufficio, di sei mesi. Anche in relazione a tali casi, non saranno concesse proroghe.
Infine, nell'ambito delle misure da porre in essere per il contenimento della spesa, anche al fine del rispetto del Patto di Stabilità regionale, si ritiene che, per gli interventi finanziati con i sopra citati provvedimenti della Giunta regionale, l'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, potrà essere autorizzato esclusivamente in relazione alle varianti di cui all'art. 132, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE".
Tutto ciò premesso il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33 II° comma dello Statuto, il quale da atto che la competente struttura regionale ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTA la L.R. 7.11.2003, n 27;
VISTA la L.R. 16.02.2010, n. 11;]
delibera
1. eventuali proroghe ai tempi di rendicontazione stabiliti da atti convenzionali o da specifici bandi o provvedimenti di riparto, in relazione ad interventi che fruiscono di contributi assegnati ai sensi delle leggi di spesa per investimenti in materia di Lavori Pubblici di cui al punto 2, possono essere concesse con Decreto del Dirigente della Struttura regionale competente, per una sola volta, su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine stesso, con le seguenti modalità:
2. Le disposizioni si applicano alle linee di spesa per investimenti in materia di Lavori Pubblici di cui all'elenco riportato nelle premesse;
3. Restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni riportate ai punti 2 e 3 i contributi assegnati, con DGR n. 4228 del 20.12.2009 e con DGR n. 642 del 09.03.2010, per le Opere di Interesse Locale di cui alla L.R. 16.02.2010, n. 11, art. 3, in quanto già oggetto di specifica regolamentazione delle relative proroghe, con DGR n. 1492 del 25.05.2010 e con DGR n. 1492 del 25.05.2010, correlata alla particolare natura dell'intervento finanziario regionale.
4. In relazione alle Opere di Interesse Locale di cui al punto 3, preso atto del fatto che alcuni Comuni non hanno rendicontato le spese per l'attuazione dei rispettivi interventi entro la data prevista in convenzione o da eventuali proroghe già assegnate, si rideterminano, d'ufficio, i termini di rendicontazione degli interventi stessi differendoli di un anno dalla data prevista nel provvedimento di Giunta che ha approvato l'intervento, ovvero dalla data dell'ultima proroga concessa.
5. l'utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d'opera, per gli interventi finanziati con i provvedimenti della Giunta regionale citati nelle premesse, potrà essere autorizzato esclusivamente in relazione alle varianti di cui all'art. 132, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE".
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
Torna indietro