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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 11 febbraio 2011


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 27 gennaio 2011

Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013. Apertura termini anno 2011 per la presentazione domande di conferma di impegni pluriennali assunti nei precedenti e nell'attuale periodo di programmazione.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [

Note per la trasparenza:

Apertura dei termini per il 2011 delle domande di conferma relative agli impegni pluriennali di cui alla Misura 4 Prepensionamento, alla Misura 6 Agroambiente azioni 6 CE, 8 BZU, 9 MR, 11 PPS, 12 PP, alla Misura 8 Imboschimento, del PSR 2000-2006, nonché per gli impegni ancora in essere relativi ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, azione F e n. 2080/92, nonché per gli impegni assunti negli anni 2008, 2009 e 2010 relativi alle misure 214 Pagamenti agroambientali sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli, 223 Primo imboschimento dei terreni non agricoli e 225 Pagamenti silvoambientali

L'Assessore regionale dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.

A seguito dell'approvazione del documento di programmazione agricolo regionale PSR 2000-2006, ai sensi del regolamento CE n. 1257/99, con proprie deliberazioni del 17 novembre 2000, n. 3623, del 31 dicembre 2001 n. 3927 e n. 3933, del 10 dicembre 2002, n. 3528, del 5 dicembre 2003, n. 3741, infine con deliberazione del 22 dicembre 2004, n. 4120, loro successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale ha attivato le misure di intervento del PSR, mettendo a bando le risorse del Piano sulle diverse misure e sottomisure, secondo le modalità e procedure generali e specifiche di attuazione dettagliate negli stessi bandi. Con tali provvedimenti, nonché con analoghi precedenti provvedimenti relativi all'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92 e 2080/92, sono stati approvati impegni pluriennali la cui scadenza va oltre la conclusione dei rispettivi periodi di programmazione, ricadendo sia l'attività che i relativi pagamenti all'interno della programmazione 2007-2013. A seguito degli impegni assunti nei confronti dei beneficiari, risulta quindi necessario provvedere all'apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma relative ad impegni pluriennali ancora in corso, adeguando, ove necessario, disposizioni e procedure alla nuova regolamentazione.

Con Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, dando garanzia del cofinanziamento comunitario e l'ammissibilità delle spese a valere sulle risorse assegnate.

L'approvazione della proposta di PSR da parte della Commissione Europea è stata poi recepita a livello regionale con la Deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 2007, n. 3560, con la quale è stato confermato il testo vigente del Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013, la pianificazione finanziaria per anno, per asse e per misura, laclassificazione dei comuni del Veneto ai fini dell'applicazione degli assi 3 e 4 del Programma e la delimitazione per comune delle aree montane del Veneto, ai sensi del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR), e del reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Al capitolo 5.2.1 del Programma sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità, tra i quali gli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, ai pagamenti agroambientali ed al primo imboschimento dei terreni agricoli.

Le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sono state impartite dalla Commissione con proprio regolamento CE n. 1320/2006 del 5 settembre 2006. In particolare l'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento stabilisce che "Le spese relative ad impegni assunti ai fini del periodo di programmazione attuale[1], con pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2006, sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR ai fini del nuovo periodo di programmazione". Tale è appunto il caso degli impegni pluriennali prima individuati, per i quali sussistono tutte le condizioni citate.

A seguito delle previste consultazioni della Quarta Commissione consiliare e del Comitato di Sorveglianza sullo sviluppo rurale, e di un ampio confronto con il partenariato, la Giunta regionale con proprie Deliberazioni n. 2437/2008, n. 2440/2008, n. 2904/2008, n. 544/2009, n. 877/2009, n. 4083/2009, n. 288/2010, n. 745/2010, n. 2063/2010 e n. 3181/2010,e successive modifiche e integrazioni, ha approvato l'apertura dei termini dei bandi di presentazione delle domande a valere sulle misure dei tre assi del Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013.

In relazione ai provvedimenti citati, è ora necessario aprire i termini per la presentazione delle domande di conferma per il 2011 degli impegni pluriennali assunti, sia nelle precedenti che nell' attuale programmazione.

Per quanto riguarda le domande di conferma relative ad impegni assunti nelle precedenti programmazioni, si ritiene di mantenere sostanzialmente le indicazioni e le prescrizioni generali e specifiche riepilogate nelle precedenti deliberazioni di apertura termini 2008, 2009 e 2010, rispettivamente DGR 703/2008, DGR 544/2009 e DGR 288/2010, confermando gli allegati A, B e i sottoallegati da B1 a B6 e C, con l'aggiornamento dei riferimenti all'annualità 2011.

Per quanto riguarda le domande di conferma relative ad impegni assunti nell'attuale programmazione, si ritiene di mantenere sostanzialmente le indicazioni e prescrizioni generali e specifiche delle deliberazioni di apertura termini del primo, secondo, terzo e quarto bando generale, DGR 199/2008, DGR 877/2009, DGR 4083/2009 e DGR 745/2010. Per tali istanze, resta confermato l'obbligo all'adeguamento alle norme cogenti di condizionalità 2011, nonché, per quanto riguarda la gestione delle domande di pagamento, l'applicazione del regolamento CE n. 1122/2009, per la presentazione delle domande tardive.

Va in ogni caso fatto riferimento al regolamento (CE) n. 1975/2006 del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale, e che dispone al capitolo II i termini per i controlli, le riduzioni e le esclusioni dal beneficio. In particolare, ai sensi dell'articolo 10 del citato regolamento, AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n.73/2009.

Per la fissazione dei termini di presentazione delle domande, in forza della specifica previsione di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del citato regolamento CE n. 1975/2006, che rinvia a quanto disposto dall'articolo 11 del regolamento CE n. 1122/2009, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 16 maggio 2011.

Ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8 del citato regolamento CE n. 1975/2006, solo alle domande di conferma di impegni assunti nell'attuale periodo di programmazione e presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2008, si applicano le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 21 del regolamento CE n. 1122/2009.

A carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso e, qualora venga verificato in sede di controllo anche il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Per quanto riguarda le domande di conferma relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, la Regione intende avvalersi della facoltà prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1975/2006, che prevede, al secondo capoverso, che gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti dall'articolo 11 dello stesso regolamento, possano rinunciare alla presentazione materiale della domanda di pagamento.

Tale previsione è stata già contemplata, a livello regionale, al punto 2.2.5 "Pagamento dell'aiuto per misure pluriennali"degli Indirizzi procedurali del PSR del Veneto di cui alla Deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2009, n. 4083. L'Autorità di gestione concorda con AVEPA efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi che consentano comunque la correttezza nel pagamento degli aiuti. Effettuate le opportune verifiche sulle istanze in corso di validità, per la Misura 4 Prepensionamento, Misura 6 Agroambiente, Misura 8 Imboschimento dei terreni agricoli, per le domande ancora in essere relative al regolamento (CEE) n. 2078/92, nonché per le domande relative ad impegni assunti nell'attuale programmazione, con il presente provvedimento vengono perciò stabiliti i termini di presentazione per la conferma degli impegni pluriennali delle misure e azioni di seguito specificate secondo la tempistica riportata nello schema seguente:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

REGIONE VENETO

Termini scadenza presentazione domande conferma impegni pluriennali

COD. UE

COD. REG.

Descrizione misura

Scadenza termini presentazione istanze

(Data)

PSR 2007 2013

PSR

2000

2006

113

4

Prepensionamento

9 GIUGNO 2011

214

6

Agroambiente (az. CE, BZU, MR, PPS, PP)

9 GIUGNO 2011

214

6

Vecchio regime Reg. CEE 2078/92

9 GIUGNO 2011

221

8

Imboschimento dei terreni agricoli

9 GIUGNO 2011

214

Pagamenti agroambientali (sottom. a, b, c, d, e, f, g, i)

16 MAGGIO 2011

221

Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2)

Premio di manutenzione e premio perdita di reddito

16 MAGGIO 2011

223

Primo imboschimento dei terreni non agricoli (az. 1 e 2)

Premio di manutenzione

16 MAGGIO 2011

225

Pagamenti silvoambientali

16 MAGGIO 2011

Tutto ciò premesso, il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR), e il reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

VISTA la Decisione C(2007) 4682 del 17 ottobre 2007, con la quale la Commissione Europea ha formalmente approvato il Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 13 novembre 2007, n. 3560, con la quale è stato confermato il testo vigente del Programma di Sviluppo rurale per il Veneto 2007 - 2013 e in particolare il capitolo 5.2.1 del Programma, laddove sono stati richiamati i contratti relativi al precedente periodo di programmazione ed ancora in corso di validità, tra i quali gli impegni pluriennali relativi alle misure di prepensionamento, ai pagamenti agroambientali e al primo imboschimento dei terreni agricoli;

VISTE la Decisione C(2000) 2904 del 29 settembre 2000 con la quale la Commissione Europea ha approvato il P.S.R. 2000-2006, la Decisione C(2002) 2966 del 14 agosto 2002 e la Decisione C(2002) 3493 del 08 ottobre 2002 con le quali la Commissione Europea ha approvato le modifiche al predetto P.S.R.;

VISTE le disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio impartite dalla Commissione europea con proprio regolamento CE n. 1320/2006 del 5 settembre 2006, e in particolare l'articolo 3 paragrafo 2;

VISTA la Legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

RITENUTO che la definizione delle condizioni, modalità e criteri è presupposto essenziale per la presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle relative domande nonché per l'espletamento del successivo esame istruttorio da parte delle Strutture competenti;

VISTE le deliberazioni n. 3623/2000, n. 3927/2001 e n. 2933/2001, n. 3528/2002, n. 3741/2003 e n. 4120/2004 e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha aperto i termini di presentazione delle domande per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005 sulle misure del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, le relative disposizioni procedurali generali e specifiche;

VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 199/2008, n. 877/2009, n. 4083/2009 e n. 745/2010,e loro successive modifiche ed integrazioni, con le quali la Giunta regionale ha approvato i bandi generali e l'apertura dei termini di presentazione delle domande a valere sul PSR 2007 - 2013;

VISTI, per gli impegni assunti nelle precedenti programmazioni, gli allegati da A a C "Schede di misura" e relativi suballegati da B1 a B6, della Deliberazione del 8 aprile 2008, n. 703, e successive modifiche ed integrazioni, che definiscono, per ciascuna misura e azione, le condizioni di accesso, le tipologie di spesa ammissibili, nonché gli indicatori di monitoraggio da utilizzare;

VISTE le Deliberazione della Giunta regionale n. 703/2008, n. 544/2009 e n. 288/2010, relative all'apertura dei termini per l'anno 2008, 2009 e 2010 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali assunti nelle precedenti e nell'attuale programmazione;

VISTA la DGR 30 dicembre 2010, n. 3540, "Regolamento Ce n. 73/2009, artt. 5 e 6 Recepimento del Dm n. 30125 del 22.12.2009 in materia di condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2011";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2009, n. 4083 che al punto 2.2.5 "Pagamento dell'aiuto per misure pluriennali"dell'Allegato A "Indirizzi procedurali" del PSR del Veneto, prevede la possibilità di avvalersi della facoltà prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1975/2006, che consente, al secondo capoverso, agli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti dall'articolo 11 dello stesso regolamento, di rinunciare alla presentazione materiale della domanda di pagamento;

RITENUTO che, per quanto riguarda le domande di conferma relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, l'Autorità di gestione possa concordare con AVEPA efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi che consentano comunque la correttezza nel pagamento degli aiuti, evitando al beneficiario l'onere della presentazione della domanda di conferma degli impegni;

RITENUTO di definire con il presente provvedimento le opportune modalità per la conferma delle domande che prevedono impegni pluriennali delle precedenti e dell'attuale programmazione;

VISTO che ai sensi dell'articolo 7 e all'articolo 8 del citato regolamento CE n. 1975/2006, alle domande di conferma di impegni assunti nel presente periodo di programmazione e presentate dopo il termine ultimo del 15 maggio 2010, sono applicabili le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 21 del regolamento CE n. 1122/2009 ;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso, e, qualora venga verificato in sede di controllo anche il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;

VISTE le modifiche degli assetti organizzativi che la Giunta regionale ha apportato con deliberazione n. 639 del 10 marzo 2003 per la attribuzione all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura AVEPA, della gestione tecnica-amministrativa delle misure previste dal regolamento (CE) n. 1257/1999;



[1] (cioè 2000-2006)


]

delibera

1.       Per gli impegni pluriennali ancora in essere relativi alla Misura 4 Prepensionamento, alla Misura 6 Agroambiente azioni 6 CE, 8 BZU, 9 MR, 11 PPS, 12 PP, alla Misura 8 Imboschimento, del PSR 2000-2006, nonché per gli impegni ancora in essere relativi ai regolamenti (CEE) n. 2078/92, azione F e n. 2080/92, nonché per gli impegni assunti negli anni 2008, 2009 e 2010 relativi alle misure 214 Pagamenti agroambientali sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i, 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli, 223 Primo imboschimento dei terreni non agricoli e 225 Pagamenti silvoambientali, sono aperti i termini di presentazione delle domande, secondo le scadenze indicate nell'elenco che segue:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013

REGIONE VENETO

Termini scadenza presentazione domande conferma impegni pluriennali

COD. UE

COD. REG.

Descrizione misura

Scadenza termini presentazione istanze

PSR

2007 2013

PSR

2000 -2006

113

4

Prepensionamento

9 GIUGNO 2011

214

6

Agroambiente (az. CE, BZU, MR, PPS,PP)

9 GIUGNO 2011

214

6

Vecchio regime Reg. CEE 2078/92

9 GIUGNO 2011

221

8

Imboschimento dei terreni agricoli

9 GIUGNO 2011

214

Pagamenti agroambientali (sottom. a, b, c, d, e, f, g, i)

16 MAGGIO 2011

221

Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2)

Premio di manutenzione e premio perdita di reddito

16 MAGGIO 2011

223

Primo imboschimento dei terreni non agricoli

(az. 1 e 2) Premio di manutenzione

16 MAGGIO 2011

225

Pagamenti silvoambientali

16 MAGGIO 2011

  1. di confermare, l'allegato B e relativi suballegati da B1 a B6, della Deliberazione della Giunta regionale del 8 aprile 2008, n. 703, e successive modifiche ed integrazioni, che definiscono, per ciascuna misura e azione, le condizioni di accesso, le tipologie di spesa ammissibili, nonché gli indicatori di monitoraggio da utilizzare, precisando che i riferimenti alle annualità 2007 e 2008 vanno aggiornati al 2011;
  2. di approvare l'allegato A, relativo al Prepensionamento, e l'allegato B, relativo all'imboschimentodei terreni agricoli, che sostituiscono rispettivamente gli allegati A e C alla deliberazione n.703/2008, di cui al precedente punto 2;
  3. di confermare, per le disposizioni generali relative agli impegni assunti nelle precedenti programmazioni, il contenuto del Documento di indirizzo generale proposto in allegato 11 alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 3741/03;
  4. di confermare, per quanto riguarda le conferme degli impegni assunti nella attuale programmazione, le disposizioni generali e specifiche di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 12 febbraio 2008, n. 199, del 7 aprile 2009, n. 877, del 29 dicembre 2009, n. 4083 e del 15 marzo 2010, n. 745, nonché, per le riduzioni ed esclusioni, i contenuti della Deliberazione della Giunta regionale del 24 giugno 2008, 1659 e successive modifiche ed integrazioni;
  5. di richiamare, per gli impegni assunti nell'attuale periodo di programmazione, il rispetto degli obblighi di Condizionalità, stabiliti a livello regionale per ogni anno di impegno in applicazione degli allegati III e IV al regolamento (CE) 1782/2003, come sostituito dal Reg. (CE) 73/2009, e del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e successive modifiche e integrazioni, che definiscono i Criteri di gestione obbligatoria e le Buone condizioni agronomiche e ambientali;
  6. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto al precedente punti e nelle singole schede di misura, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
  7. di prendere atto che AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l'efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al "sistema integrato di gestione controllo" di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n.73/2009;
  8. di confermare che solo per gli impegni assunti nell'attuale periodo di programmazione, alle domande di conferma delle misure 214 Pagamenti agroambientali (sottomisure a, b, c, d, e, f, g, i), 221 Primo imboschimento dei terreni agricoli (az. 1 e 2), 223 Primo imboschimento dei terreni non agricoli e 225 Pagamenti silvoambientali, presentate dopo il termine ultimo del 16 maggio 2011, sono applicabili le disposizioni relative alla presentazione tardiva delle domande di cui all'articolo 21 del regolamento CE n. 1122/2009;
  9. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentassero domanda di conferma annuale degli impegni sottoscritti, verrà applicata la decadenza dai benefici per l'anno in corso, e, qualora venga verificato in sede del conseguente controllo obbligatorio in loco il mancato rispetto degli impegni essenziali assunti, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;
  10. di avvalersi, per quanto riguarda le conferme relative agli impegni di imboschimento sottoscritti ai sensi del regolamento CEE n. 2080/92, della facoltà prevista all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1975/2006, che prevede, al secondo capoverso, che gli Stati membri che istituiscono efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi previsti dall'articolo 11 dello stesso regolamento, possano rinunciare alla presentazione materiale della domanda di pagamento;
  11. di incaricare l'Autorità di gestione a concordare con AVEPA efficaci procedure alternative per l'esecuzione dei controlli amministrativi, che consentano comunque la correttezza nel pagamento degli aiuti ai beneficiari di cui al precedente punto 11, evitando agli stessi l'onere della presentazione della domanda di conferma degli impegni.


(seguono allegati)

88_AllegatoA_230785.pdf
88_AllegatoB_230785.pdf

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