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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 01 febbraio 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3440 del 30 dicembre 2010

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1182 del 23/3/2010. Prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Impiego dei ricettari standardizzati del Servizio Sanitario Nazionale ex articolo 50 Legge 24/11/2003, n. 326. Ulteriori disposizioni ed applicazioni.


Note per la trasparenza:

Il provvedimento estende l'utilizzo del ricettario standardizzato del SSN al Dirigente del Servizio Sanitario del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza e al Capo Servizio Sanitario della Scuola Navale Militare Morosini e dell'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia

Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazioni n. 4548 del 28/12/2007, n. 2078 del 7/7/2009 e n. 1182 del 23/3/2010, ha individuato le categorie di medici abilitati dalla Regione all'utilizzo del ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale, per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, prevedendo la possibilità che l'utilizzo possa essere esteso ad altre categorie di medici negli ambiti ivi indicati.

Il Comandante del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Veneto della Guardia di Finanza, con nota agli atti della Direzione per l'Attuazione della Programmazione Sanitaria, ha rappresentato la necessità che anche il Dirigente del Servizio Sanitario del Comando Regionale Veneto Guardia di Finanza, come riconosciuto dalla Giunta Regionale anche ai medici operanti presso i Reparti della Polizia di Stato, sia abilitato all'utilizzo del ricettario standardizzato del Servizio Sanitario Nazionale, per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale a favore del personale del Corpo della Guardia di Finanza non residente, temporaneamente applicato presso i diversi Uffici per motivi di servizio, il quale si trova nella condizione di non poter effettuare l'iscrizione temporanea negli elenchi delle ULSS di momentanea dimora.

Considerata la peculiarità dei compiti di polizia economico finanziaria, tale richiesta è finalizzata a garantire una efficace tutela sanitaria al personale del corpo della Guardia di Finanza che, per motivi di servizio, non può rivolgersi al proprio medico di medicina generale.

E' stato anche ricordato dai richiedenti che, prima dell'introduzione della nuova disciplina regionale in tema di utilizzo del ricettario standardizzato, al Dirigente del Servizio Sanitario del Comando Regionale Veneto Guardia di Finanza era consentito utilizzare il ricettario standardizzato in virtù di una convenzione con l'Azienda ULSS 12 Veneziana.

Nell'ambito delle scelte organizzative regionali da ultimo effettuate con i provvedimenti suindicati, la dichiarata esigenza va considerata e valutata tenendo altresì presente che la normativa vigente garantisce l'assistenza sanitaria di base anche mediante "l'iscrizione temporanea", che consente ai cittadini che dimorano per periodi superiori a tre mesi, e fino ad un massimo di un anno, in Comune diverso da quello di iscrizione anagrafica, la possibilità di essere temporaneamente iscritti negli elenchi dell'ULSS di momentanea dimora e scegliere, provvisoriamente, il medico di medicina generale con contemporanea cancellazione dall'elenco assistiti del medico dell'Azienda di residenza dell'utente.

Tutto ciò premesso, si propone di riconoscere l'abilitazione all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato al Dirigente del Servizio Sanitario del Comando Regionale Veneto Guardia di Finanza per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, unicamente, in conformità a quanto richiesto, per far fronte alle esigenze del personale della Guardia di Finanza non residente nell'ambito dell'ULSS di riferimento, operante temporaneamente presso il Comando Regionale Veneto, e quindi in condizione di non poter effettuare "l'iscrizione temporanea" sopra menzionata, pertanto non altrimenti assistibile.

Proprio in considerazione della previsione dell'iscrizione temporanea prevista dalla normativa vigente, gli Uffici amministrativi regionali, lo scorso anno, in relazione alle motivazioni addotte, non avevano ritenuto di dar seguito alla richiesta di ricettario da parte della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia (nota regionale prot. n. 630474 dell'11/11/2009).

Il Comandante Ammiraglio di Divisione della Marina Militare - Istituto Studi Militari Marittimi di Venezia ha però, quest'anno, chiesto, con nota agli atti della Direzione per l'Attuazione della Programmazione Sanitaria, la rivalutazione della richiesta per l'autorizzazione al Capo Servizio Sanitario di disporre dei ricettari standardizzati del SSN a favore del personale frequentatore dei Corsi trimestrali presso l'Istituto Studi Militari Marittimi (la cui permanenza in sede è, per l'appunto, di circa tre mesi) e degli allievi dei Corsi triennali presso la Scuola Navale Militare "F. Morosini" di Venezia. Tale richiesta è supportata da una relazione dello stesso Capo Servizio Sanitario all'uopo allegata.

Tale relazione fa emergere le problematiche conseguenti all'applicazione della normativa vigente in materia di assistenza sanitaria di base (gli allievi di età inferiore ai diciotto anni che necessitano di ricettazione dovrebbero essere giornalmente accompagnati dal medico curante scelto provvisoriamente; per i corsisti trimestrali l'iter burocratico del medico dovrebbe ripetersi dopo tre mesi; gli allievi ed i corsisti, qualora privati dell'assistenza del medico di base nella propria località di residenza, nel caso si ammalassero durante una licenza o un permesso non potrebbero presentare un certificato di malattia se non previa pagamento della visita al medico accertante la malattia stessa, ecc.) evidenziandone l'inconciliabilità con l'intensa attività didattica che si svolge in entrambi gli Istituti di Formazione.

La richiesta è finalizzata ad agevolare l'opera di tutela della salute del succitato personale da parte dell'Ufficiale Medico della Marina Militare, a fronte di una proficua collaborazione con le strutture sanitarie presenti nel territorio.

E' stato anche ricordato dai richiedenti che, prima dell'introduzione della nuova disciplina regionale in tema di ricettari, al Capo Servizio Sanitario della Scuola Navale Militare "F. Morosini"e dell'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia, era consentito utilizzare il ricettario standardizzato in virtù di una convenzione con l'Azienda ULSS 12 Veneziana.

Tutto ciò premesso, si propone di riconoscere, in considerazioni delle particolari motivazioni addotte e della peculiarità del contesto, l'abilitazione all'utilizzo del ricettario regionale standardizzato al Capo Servizio Sanitario della Scuola Navale Militare "F. Morosini"e dell'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, per far fronte alle esigenze del personale frequentatore dei Corsi trimestrali presso l'Istituto Studi Militari Marittimi e dei Corsi triennali presso la Scuola Navale Militare "F. Morosini" di Venezia.

Il Comando Regionale Veneto Guardia di Finanza con sede a Venezia e il Comandante Ammiraglio di Divisione della Marina Militare - Istituto Studi Militari Marittimi di Venezia devono concordare con l'Azienda ULSS territorialmente competente le modalità per consentire l'individuazione della provenienza della ricetta e l'osservanza di quanto previsto dai decreti ministeriali attuativi dell'art. 50 della legge n. 326/2003.

Alla luce di quanto su indicato, i medici abilitati dalla Regione del Veneto all'utilizzo del ricettario standardizzato regionale per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale risultano essere quelli elencati nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento 

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la DGR. n. 4548/2007;

VISTA la DGR n. 2078/2009;

VISTA la DGR n. 1182 del 23/3/2010

VISTO l'art. 50 della legge n. 326/2003;

VISTA la nota regionale prot. n. 630474 dell'11/11/2009


delibera

1. di abilitare, secondo quanto in premessa riportato e per le motivazioni ivi esposte, all'utilizzo del ricettario nazionale standardizzato il Dirigente del Servizio Sanitario del Comando Regionale Veneto Guardia di Finanza per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, unicamente per far fronte alle esigenze del personale della Guardia di Finanza non residente nell'ambito dell'ULSS di riferimento, operante temporaneamente presso il Comando Regionale Veneto;

2. di abilitare, altresì, secondo quanto in premessa riportato e per le motivazioni ivi esposte, all'utilizzo del ricettario nazionale standardizzato il Capo Servizio Sanitario della Scuola Navale Militare "F. Morosini"e dell'Istituto di Studi Militari Marittimi di Venezia per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, per far fronte alle esigenze del personale frequentatore dei Corsi trimestrali presso l'Istituto Studi Militari Marittimi e dei Corsi triennali presso la Scuola Navale Militare "F. Morosini" di Venezia;

3. di dar atto che i medici abilitati dalla Regione del Veneto all'utilizzo del ricettario standardizzato regionale per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale risultano essere quelli indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

4. di dare atto che la disciplina relativa ai soggetti abilitati all'utilizzo del ricettario standardizzato nella Regione del Veneto per la prescrizione di prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale risulta essere quella stabilita dalle deliberazioni n. 4548/2007, n. 2078/2009, n. 1182 del 23/3/2010 e dal presente provvedimento;

5. di disporre, conseguentemente, che la consegna, ai sensi dell'art. 50, comma 4 della legge 24.11.2003, dei ricettari standardizzati ai medici di cui al punto 1, avvenga in conformità a quanto stabilito.


(seguono allegati)

3440_AllegatoA_230403.pdf

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