Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 01 febbraio 2011


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3472 del 30 dicembre 2010

D.P.C.M. 1° aprile 2008 ("Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria"): procedure relative all'inserimento in comunità di minori e giovani adulti su provvedimento dell'Autorità giudiziaria minorile.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Remo Sernagiotto, riferisce quanto segue:

Con il D.P.C.M. emanato in data 01/04/08 avente per oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, vengono disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla Sanità Penitenziaria, demandando alle Regioni l'espletamento delle funzioni trasferite.

Con provvedimento n. 2144 del 29 luglio 2008 la Giunta Regionale del Veneto ha provveduto al recepimento del D.P.C.M. in oggetto, demandando a successivi atti gli adempimenti operativi derivati.

Successivamente, con provvedimento n. 296 del 10 febbraio 2009 si è stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli oneri per il mantenimento, la cura o l'assistenza medica delle persone sottoposte agli arresti domiciliari allorché tale misura sia eseguita presso una struttura già convenzionata con il Ministero della Giustizia ai sensi del D.P.R. 309/90, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono posti, senza soluzione di continuità, a carico delle Aziende ULSS sul cui territorio insistono le suddette strutture, secondo le tariffe stabilite con il Ministero della Giustizia ai sensi dei Decreti citati.

Con provvedimento n. 940 del 7 aprile 2009, si sono regolamentati gli aspetti economico-finanziari in materia di giustizia minorile e in particolare si è definito quali devono essere le procedure per l'inserimento in strutture residenziali e come deve avvenire la liquidazione delle rette delle comunità in cui vengono collocati i minori e giovani adulti su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

In particolare, si è provveduto a:

- confermare che a decorrere dal 1° gennaio 2009, gli oneri concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche, sia per i tossicodipendenti e per i minori affetti da disturbi psichici, delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'art. 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché per il collocamento, disposto dall'autorità giudiziaria, nelle comunità terapeutiche per minorenni e per giovani adulti di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, sono posti, senza soluzione di continuità, a carico della Regione, con riferimento esclusivo ai cittadini residenti nel Veneto.

- prevedere che la gestione della materia, in particolare per quanto riguarda la liquidazione delle rette delle comunità presso le quali avvengono gli inserimenti in oggetto, faccia capo alla Direzione Piani e Programmi socio-sanitari - Servizio Tutela Salute Mentale;

- demandare al Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Socio-Sanitari la stipula del Protocollo d'intesa con il Centro per la Giustizia minorile secondo le indicazioni citate in premessa;

Con Decreto n. 93/2009, è stato recepito il Protocollo d'Intesa fra la Regione Veneto, Direzione Piani e Programmi socio-sanitari e il Centro Giustizia Minorile di Venezia atto a regolamentare le procedure relative all'inserimento, la presa in carico e il flusso informativo dei minori collocati nelle strutture.

Nel corso del 2009 e del primo semestre 2010 sono stati collocati 17 minori per una spesa totale di 398.170,77.= (trecentonovantottomilacentosettanta/77); l'inserimento è avvenuto in 17 comunità, 7 delle quali ubicate fuori Regione.

Trattandosi pertanto di un fenomeno allo stato limitato si è ritenuto opportuno, con DGR n. 1157 del 23 marzo 2010, trasferire dal 1° gennaio 2011 la competenza per il pagamento delle rette per l'inserimento in comunità di minori/giovani adulti di cui al D.P.C.M. del 01/04/08 alle Aziende ULSS di residenza degli stessi.

Al fine di facilitare il trasferimento di competenze dalla competente Direzione Regionale alle Aziende ULSS, visto l'esito positivo della sperimentazione e dell'applicazione del succitato Protocollo d'Intesa, si riassumono di seguito le procedure in atto relative all'inserimento in comunità dei minori in esso contenute:

1. L'invio dei minori/giovani adulti in idonee strutture comunitarie, su disposizione in ambito penale dell'Autorità Giudiziaria minorile, continuerà ad essere a cura del Centro per la Giustizia Minorile di Venezia;

2. Quando non è possibile individuare in tempi brevi comunità terapeutiche, e considerando inoltre l'attuale carenza delle stesse, è consentito l'inserimento/trasferimento in una struttura di tipo educativo ritenuta idonea, autorizzata e/o accreditata secondo la normativa regionale di riferimento;

3. Di ogni inserimento in comunità verrà data immediata comunicazione a cura del Centro per la Giustizia Minorile alla Azienda ULSS di residenza del minore/giovane adulto affinché i Servizi socio sanitari competenti avviino o proseguano la presa in carico e la valutazione diagnostica, qualora non già effettuata, ed ogni intervento terapeutico ritenuto necessario. Tali Servizi, titolari del progetto terapeutico-riabilitativo, in esito alle valutazioni diagnostiche di competenza, potranno individuare un'idonea Comunità Terapeutica, come prevista per il target specifico, presso la quale trasferire il minore/giovane adulto. Nei casi urgenti, dettati anche dallo stato giuridico, potranno altresì individuare una Comunità Terapeutica anche non appartenente al settore specifico, previa autorizzazione della Direzione Regionale competente. La Comunità Terapeutica così individuata verrà tempestivamente comunicata al Centro Giustizia Minorile di Venezia per le relative comunicazioni all'Autorità Giudiziaria minorile competente ed alle Comunità interessate dal trasferimento, che avverrà a carico e secondo le modalità individuate dai Servizi Socio Sanitari titolari;

4. al fine di garantire il rispetto dei diritti del minore, con particolare riferimento al mantenimento dei rapporti con i propri familiari, sarà individuata preferibilmente una struttura comunitaria situata nel territorio regionale veneto;

5. nelle more dell'implementazione di adeguate risorse comunitarie, il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia, per il tramite dei Servizi Minorili della Giustizia, si adopererà di concerto con i Servizi socio-sanitari territoriali per individuare una sede residenziale terapeutica, anche fuori regione, nella quale collocare i minori;

6. il Centro per la Giustizia Minorile di Venezia si impegna a comunicare formalmente i movimenti dei minori collocati in comunità a carico della Regione Veneto (ingressi, dimissioni, ...);

7. nell'esecuzione dei provvedimenti penali dell'Autorità Giudiziaria Minorile, i Servizi socio-sanitari territoriali collaboreranno strettamente con i Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, cui i minori sono affidati secondo la normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia professionale di competenza;"

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Vista la L.R. n. 1/2004;

- Vista la L.R. 29/11/2001 n. 39 art. 42 comma 1°;

- Vistoil decreto legislativo 30 /12/1992, n. 502 e successive modificazioni;

- Visto il decreto legislativo 22 /6/1999, n. 230, recante norme per il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

- Vista la L. 24/12/2007 n. 244 (Legge finanziaria 2008) art. 2, comma 283;

- Vista la D.G.R. n. 2144 del 29 luglio 2008 di recepimento del D.P.C.M. 1° aprile 2008;

- Viste le note del Segretario alla Sanità e Sociale in data 24 settembre 2008, prot. n. 489581/50.07.07-E.900.04.07 e in data 30 dicembre 2008, prot. n. 692758/50.07.07-E.910.04.1;

- Vista la D.G.R. n. 116 del 27/01/2009 - D.P.C.M. 1° aprile 2008: riparto tra Aziende ULSS delle risorse assegnate per il 2008 alla Regione Veneto;

- Vista la D.G.R. n. 296 del 10/02/2009 - D.P.C.M. 1° aprile 2008 - disposizioni varie;

- Vista la D.G.R. n. 940 del 7/04/2009 - regolamentazione e gestione dell'inserimento in comunità di minori e giovani adulti;

- Visto il Protocollo d'intesa fra la Regione Veneto - Direzione Piani e Programmi socio-sanitari e Centro Giustizia Minorile relativo all'invio in comunità di minori ai sensi del D.P.C.M. 01/04/08 recepito il 1 luglio 2009;

- Vista la D.G.R. n. 1157 del 23 marzo 2010 - D.P.C.M. 1° aprile 2008: impegno di spesa inserimento in comunità Minori e giovani adulti 2010.

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare, come stabilito con DGR n. 1157 del 23 marzo 2010, che dal 1° gennaio 2011 la competenza per il pagamento delle rette per l'inserimento in comunità su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria minorile di minori/giovani adulti con problemi di tossicodipendenza/tossicofilia e/o affetti da disturbo psichico, ai sensi del D.P.C.M. del 01/04/08, è trasferita alle Aziende ULSS di residenza degli stessi;

3. di confermare le procedure operative, sperimentate in attuazione del Protocollo d'Intesa siglato fra la Regione Veneto - Direzione Piani e Programmi socio-sanitari e Centro Giustizia Minorile ai sensi della DGR. N. 940 del 7/04/2009 e illustrate in premessa, relative all'inserimento, alla presa in carico e al flusso informativo riguardante i minori/giovani adulti con problemi di tossicodipendenza/tossicofilia e/o affetti ai disturbi psichici collocati in comunità su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;

4. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende ULSS.


Torna indietro